Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12625 – L’ordinanza di inammissibilità dell’appello resa ex art. 348 ter cod.proc.civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell’art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso

L'ordinanza di inammissibilità dell'appello resa ex art. 348 ter cod.proc.civ. è ricorribile per cassazione, ai sensi dell'art. 111, comma 7, Cost., limitatamente ai vizi suoi propri costituenti violazioni della legge processuale, purché compatibili con la logica e la struttura del giudizio ad essa sotteso

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 19 giugno 2020, n. 11990 – In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della “pensione integrativa” cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

In tema di IRPEF, la prestazione di capitale che un fondo di previdenza complementare per il personale di un istituto bancario effettui, forfetariamente a saldo e stralcio, in favore di un ex dipendente, in forza di un accordo transattivo risolutivo di ogni rapporto inerente al trattamento pensionistico integrativo in godimento, costituisce, ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.P.R. n. 917 del 1986, reddito della stessa categoria della "pensione integrativa" cui il dipendente ha rinunciato e va, quindi, assoggettato al medesimo regime fiscale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 giugno 2020, n. 10782 – Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della Cassa

Poiché il meccanismo normativamente previsto per il pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra una delegazione una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può logicamente ricollegarsi soltanto all'avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze senza possibilità di estensione di tale effetto rispetto all'obbligo di versamento in favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati a soddisfare gli scopi propri della Cassa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 giugno 2020, n. 10954 – La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell’art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell’avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

La notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 26, comma 1, seconda parte, del d.P.R. n. 602 del 1973, mediante invio diretto, da parte del concessionario, di raccomandata con avviso di ricevimento, costituisce una modalità di notifica alternativa rispetto a quella della prima parte della medesima disposizione. Essa si perfeziona alla data indicata nell'avviso di ricevimento sottoscritto dal ricevente o dal consegnatario

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 maggio 2020, n. 10232 – L’art. 68 D.Lgs. 546/92, “è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l’impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l’amministrazione, in virtù dell’obbligo da essa stabilito è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovut

L'art. 68 D.Lgs. 546/92, "è fonte di una obbligazione ex lege da indebito, atteso che, quando l'impugnazione della parte trova definitivo accoglimento e la pretesa tributaria che ne è oggetto viene caducata nell’intero o solo in parte, l'amministrazione, in virtù dell'obbligo da essa stabilito è tenuta ex officio ad eseguire il prescritto rimborso delle somme dovute

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12694 – La ritenuta operata dall’Ente espropriante sull’indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l’obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l’ammontare dell’indennità di esproprio, l’ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l’opzione per la tassazione ordinaria

La ritenuta operata dall'Ente espropriante sull'indennità di esproprio è effettuata a titolo di imposta e non a titolo di ritenuta di acconto solo in presenza di opzione per la tassazione ordinaria, con l'obbligo del contribuente di esporre in dichiarazione, nel quadro M del modello 740, fra i redditi diversi, l'ammontare dell'indennità di esproprio, l'ammontare delle ritenuta e, nella colonna 7, l'opzione per la tassazione ordinaria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 giugno 2020, n. 12681 – Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all’art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l’imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell’art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere  conto dei bilanci prodotti, rimanendo l’imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità

Ai fini della prova della sussistenza dei requisiti di non fallibilità di cui all'art. 1, comma 2, l.fall., i bilanci degli ultimi tre esercizi che l'imprenditore è tenuto a depositare, ai sensi dell'art. 15, comma 4, l.fall., sono quelli già approvati e depositati nel registro delle imprese, ex art. 2435 c.c., sicchè, ove difettino tali requisiti o essi non siano ritualmente osservati, il giudice può motivatamente non tenere  conto dei bilanci prodotti, rimanendo l'imprenditore onerato della prova circa la sussistenza dei requisiti della non fallibilità

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