Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Sospensione dell’attività per mancata emissione dello scontrino anche in caso di definizione agevolata della sanzione principale

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 5185 depositata il 26 febbraio 2020 intervenendo in tema di sanzione accessorie ha ribadito che "in tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione all'esercizio ovvero dell'esercizio dell'attività medesima nel caso in cui siano [...]

Corte di Cassazione ordinanza n. 5185 depositata il 26 febbraio 2020 – In tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell’autorizzazione ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l’irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest’ultima disposizione

In tema di sanzioni amministrative, per violazione di norme tributarie, il d.lgs. n. 471/1997, il quale prevede la sospensione della licenza o dell'autorizzazione ha carattere speciale rispetto alla norma generale contenuta nel d.lgs. n. 472/1997, art. 16, comma 3, con la conseguenza che l'irrogazione di detta sanzione non è inibita dalla definizione agevolata prevista da quest'ultima disposizione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5283 – Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l’omessa impugnazione di tutte le “rationes decidendi” rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand’anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l’intervenuta definitività delle altre non impugnate, all’annullamento della decisione stessa

Qualora la decisione impugnata si fondi su di una pluralità di ragioni, tra loro distinte ed autonome e singolarmente idonee a sorreggerla sul piano logico e giuridico, l'omessa impugnazione di tutte le "rationes decidendi" rende inammissibili le censure relative alle singole ragioni esplicitamente fatte oggetto di doglianza, in quanto queste ultime, quand'anche fondate, non potrebbero comunque condurre, stante l'intervenuta definitività delle altre non impugnate, all'annullamento della decisione stessa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5180 – Vizi di notifica – La ricorrente ha ripreso il procedimento notificatorio, al fine di addivenire al perfezionamento della notifica e quindi alla regolare instaurazione del contraddittorio, oltre il termine di giorni trenta, dal momento in cui ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, per causa ad essa non imputabile, pari alla metà del termine di cui all’art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

la ricorrente ha ripreso il procedimento notificatorio, al fine di addivenire al perfezionamento della notifica e quindi alla regolare instaurazione del contraddittorio, oltre il termine di giorni trenta, dal momento in cui ha avuto conoscenza del mancato perfezionamento della prima notifica, per causa ad essa non imputabile, pari alla metà del termine di cui all'art. 325, comma 2, cod. proc. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 26 febbraio 2020, n. 5174 – L’Amministrazione finanziaria deve provare, anche con presunzioni semplici, qualora ritenga non deducibile una fattura per operazioni ritenute inesistenti, che la stessa sia stata emessa da una “cartiera” o una società “fantasma” della sua oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell’IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l’effettiva esistenza delle operazioni contestate

L'Amministrazione finanziaria deve provare, anche con presunzioni semplici, qualora ritenga non deducibile una fattura per operazioni ritenute inesistenti, che la stessa sia stata emessa da una "cartiera" o una società "fantasma" della sua oggettiva inesistenza delle operazioni, spetta al contribuente, ai fini della detrazione dell'IVA e/o della deduzione dei relativi costi, provare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 febbraio 2020, n. 5016 – Per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell’attività propria di una società, ai fini dell’inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. “pro rata”), occorre considerare l’attività in concreto svolta in modo prevalente dall’impresa

Per verificare se una determinata operazione attiva rientri, o meno, nell'attività propria di una società, ai fini dell'inclusione nel calcolo della percentuale detraibile in relazione al compimento di operazioni esenti (cd. "pro rata"), occorre considerare l'attività in concreto svolta in modo prevalente dall'impresa

Versamento rateizzato dell’IVA periodica omessa ed effetti sul credito annuale – Risposta 27 febbraio 2020, n. 81 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA DELLE ENTRATE - Risposta 27 febbraio 2020, n. 81 Interpello articolo 11, comma 1, lett. a), legge 27 luglio 2000, n. 212 - Versamento rateizzato dell'IVA periodica omessa - Effetti sul credito annuale Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente Quesito [ALFA], nel prosieguo istante, fa presente quanto qui [...]

Torna in cima