Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 30 gennaio 2020, n. 2184 – Le società sportive dilettantistiche vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l’attività sportiva dilettantistica

Le Società sportive dilettantistiche vanno esenti da imposta sulla pubblicità laddove effettuino in modo diretto propaganda della propria attività al fine di ampliare la base dei propri associati e dei propri soci e di diffondere, così, l'attività sportiva dilettantistica

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3458 depositata il 28 gennaio 2020 – Risarcimento danno patrimoniale e di immagine alla società a carico del legale rappresentante a seguito di condotte illecite

CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 3458 depositata il 28 gennaio 2020 Reati tributari - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti - Emissione fatture per operazioni inesistenti - Presidente CdA - Risarcimento danno patrimoniale e di immagine alla società Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 29 gennaio 2019 la Corte [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 30 gennaio 2020, n. 2145 – La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società prima della notifica dell’avviso di accertamento determina l’accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell’azione e comporta, a norma dell’art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l’annullamento senza rinvio, limitatamente alla società contribuente, della sentenza impugnata per cassazione

La cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente estinzione della società prima della notifica dell'avviso di accertamento determina l'accertamento del difetto di legitimatio ad causam sin da prima che venisse instaurato il primo grado di giudizio esclude ogni possibilità di prosecuzione dell'azione e comporta, a norma dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., l'annullamento senza rinvio, limitatamente alla società contribuente, della sentenza impugnata per cassazione

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 29 gennaio 2020, n. 1979 – L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l’estinzione dell’intero processo, ai sensi dell’art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell’avviso di accertamento impugnato

L’omessa riassunzione della causa davanti al giudice di rinvio determina l'estinzione dell'intero processo, ai sensi dell'art. 63, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 e la definitività dell'avviso di accertamento impugnato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2020, n. 1862 – Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all’Amministrazione finanziaria, l’atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l’unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella

Il contribuente, quindi, non solo può contestare, anche emendando le dichiarazioni da lui presentate all'Amministrazione finanziaria, l'atto impositivo che lo assoggetti ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico; ma tale contestazione impugnando la cartella esattoriale, è l'unica possibile non essendogli consentito di esercitare alcuna reazione di rimborso dopo il pagamento della cartella (

Commissione Tributaria Regionale per il Lazio, sezione 9, sentenza n. 4239 depositata l’ 11 luglio 2019 – Compete l’agevolazione fiscale, recepita dal Comune prevista dall’art. 1 comma 2 del d.l. 93/08 conv. L. 126/08, per l’ICI per le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non rilevando e non costituendo condizione impeditiva al riconoscimento dell’agevolazione la condizione di previa comunicazione imposta dal regolamento comunale trattandosi di dati già noti all’amministrazione comunale

Compete l'agevolazione fiscale, recepita dal Comune prevista dall'art. 1 comma 2 del d.l. 93/08 conv. L. 126/08, per l'ICI per le unità immobiliari assimilate alle abitazioni principali, non rilevando e non costituendo condizione impeditiva al riconoscimento dell'agevolazione la condizione di previa comunicazione imposta dal regolamento comunale trattandosi di dati già noti all'amministrazione comunale

Commissione Tributaria Regionale per l’Abruzzo, sezione 6, sentenza n. 668 depositata l’ 11 luglio 2019 – Ai sensi dell’art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una “persona” residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell’autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell’ambito dell’ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d’imposta

Ai sensi dell'art. 10, § 5, della Convenzione Italia-Regno Unito, una "persona" residente nel Regno Unito che riceve i dividendi da una società residente in Italia matura, in Italia, un credito di imposta se dimostra, su richiesta dell'autorità competente, che la partecipazione per la quale erano stati pagati i dividendi era stata acquistata da tale persona, in buona fede, per ragioni commerciali oppure nell'ambito dell'ordinaria attività di fare o gestire investimenti e che tale acquisizione non costituiva il fine specifico o uno dei fini specifici del conseguimento del credito d'imposta

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