Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 13079 depositata il 13 maggio 2024 – Il pensionato è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa di categoria e ricavi un reddito dall’attività di libero professionista; solo l’adeguamento degli statuti delle Casse professionali al disposto del comma 11 dell’art.18 del d.l. n. 98 del 2011 può comportare l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata

Il pensionato è tenuto ad iscriversi alla Gestione separata ove non iscritto alla Cassa di categoria e ricavi un reddito dall’attività di libero professionista; solo l’adeguamento degli statuti delle Casse professionali al disposto del comma 11 dell’art.18 del d.l. n. 98 del 2011 può comportare l’esonero dall’iscrizione alla Gestione separata

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 12784 depositata il 10 maggio 2024 – In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d’ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all’errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell’INAIL

In tema di classificazione delle imprese ai fini del versamento dei premi assicurativi INAIL, ai sensi del d.m. 12 dicembre 2000, gli effetti dei provvedimenti di variazione disposti d'ufficio, tanto in vista della modifica della classificazione quanto ai fini della rettifica della tassazione errata, trovano applicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa all'errata classificazione, dal primo giorno del mese successivo alla comunicazione dell'INAIL

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12903 depositata il 10 maggio 2024 – La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della “complicità” che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall’esiguità del relativo numero

La presunzione semplice di distribuzione di utili fra soci di una società a ristretta base sociale si fonda sul particolare rapporto fra i soci di una società di capitali allorché essi siano in numero esiguo e quindi si possa ritenere che gli utili occultati siano distribuiti in proporzione alle quote in ragione della natura di tali utili e sulla base della "complicità" che normalmente avvince tale ristretto gruppo, in analogia a quanto la stessa legge (art. 5, TUIR) presume per gli utili ritratti da una società di persone, del pari di norma caratterizzata da rapporti fra soci e dall'esiguità del relativo numero

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 12902 depositata il 10 maggio 2024 – Mentre l’operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l’efficacia adempiendo l’onere di dimostrare che “ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

Mentre l'operazione bancaria di prelevamento conserva validità presuntiva nei confronti dei soli titolari di reddito di impresa, le operazioni bancarie di versamento hanno efficacia presuntiva di maggiore disponibilità reddituale nei confronti di tutti i contribuenti, i quali possono contrastarne l'efficacia adempiendo l'onere di dimostrare che "ne hanno tenuto conto ai fini della determinazione del reddito soggetto ad imposta o che non hanno rilevanza allo stesso fine

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 11172 depositata il 26 aprile 2024 – In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l’art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l’omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all’estero di cui all’art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall’art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l’accertamento del tributo dovuto

In tema di sanzioni amministrative pecuniarie di natura tributaria, il termine di decadenza per il potere accertativo che l'art. 5, commi 4 e 5, del d.l. n. 167 del 1990, conv., con modif., nella l. n. 227 del 1990, contempla per l'omissione della dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività finanziarie all'estero di cui all'art. 4 dello stesso decreto, deve essere individuato, tra quelli indicati dall'art. 20 del d.lgs. n. 472 del 1997, non nel termine che fa riferimento al tempo della commissione della violazione, ma in quello maggiore previsto per l'accertamento del tributo dovuto

Legittimo il licenziamento del dipendente che reintegrato nel posto di lavoro pubblica post con cui denigra il datore di lavoro

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 13764 depositata il 17 maggio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa, ha affermato il principio secondo cui "... nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge [...]

Corte di Cassazione, sezione lavoro, ordinanza n. 13764 depositata il 17 maggio 2024 – Nell’ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell’art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, che il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro mediante l’offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest’ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l’impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo

Nell'ipotesi di ordine di reintegrazione del lavoratore ai sensi dell'art.  18,  quarto  comma  legge  n.  300/1970,  nel  testo applicabile anteriormente alle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012, che il diritto al ripristino del rapporto e al risarcimento del danno non è subordinato alla messa in mora del datore di lavoro mediante l'offerta della prestazione lavorativa da parte del lavoratore, atteso che quest'ultimo mette a disposizione le proprie energie lavorative già con l'impugnativa in via stragiudiziale del recesso illegittimo

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