Pasquale Cerbone

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Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di tirocini curriculari – INPS – Messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024

INPS - Messaggio n. 1374 del 5 aprile 2024 Convenzione quadro tra l’INPS e le Università per l’attivazione di tirocini curriculari Premessa L’Istituto, al fine di offrire un’adeguata formazione per agevolare l’ingresso delle nuove generazioni nel mondo del lavoro, ha adottato nel corso degli anni diversi schemi di Convenzione quadro con le Università per l’attivazione [...]

Legittimo il licenziamento del dipendente per condanne prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro se incidono sul rapporto fiduciario

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con l'ordinanza n. 4458 depositata il 20 febbraio 2024, intervenendo in tema di licenziamento per giusta causa, ha statuito "... riguardo all’ipotesi che la condotta criminosa sia stata realizzata prima dell’instaurazione del rapporto di lavoro, secondo Cass. n. 24259/2016 cit., il giudice dovrà direttamente valutare se la condotta extralavorativa [...]

Corte di Cassazione, sez. III, ordinanza n. 12910 depositata il 22 aprile 2022 – Il motivo d’impugnazione è rappresentato dall’enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d’impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l’esercizio del diritto d’impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell’esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

Il motivo d'impugnazione è rappresentato dall'enunciazione, secondo lo schema normativo con cui il mezzo è regolato dal legislatore, delle ragioni per le quali, secondo chi esercita il diritto d'impugnazione, la decisione è erronea, con la conseguenza che, siccome per denunciare un errore occorre identificarlo (e, quindi, fornirne la rappresentazione), l'esercizio del diritto d'impugnazione di una decisione giudiziale può considerarsi avvenuto in modo idoneo soltanto qualora i motivi con i quali è esplicato si concretino in una critica della decisione impugnata e, quindi, nell'esplicita e specifica indicazione delle ragioni per cui essa è errata, le quali, per essere enunciate come tali, debbono concretamente considerare le ragioni che la sorreggono e da esse non possono prescindere, dovendosi, dunque, il motivo che non rispetti tale requisito, considerarsi nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8445 depositata il 28 marzo 2024 – In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d’impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell’insolvenza del debitore essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso; la transazione è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell’imprenditore

In tema di imposte sui redditi, non è necessario, al fine di ritenere deducibili le perdite sui crediti quali componenti negative del reddito d'impresa, che il creditore fornisca la prova di essersi positivamente attivato per conseguire una dichiarazione giudiziale dell'insolvenza del debitore essendo sufficiente che tali perdite risultino documentate in modo certo e preciso; la transazione è sufficiente provare il titolo della perdita realizzativa, rimanendo insindacabile altresì la palese antieconomicità, rientrando nelle scelte dell'imprenditore

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 8412 depositata il 28 marzo 2024 – in tema di contenzioso tributario, l’elencazione degli atti impugnabili contenuta nell’art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l’Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

in tema di contenzioso tributario, l'elencazione degli atti impugnabili contenuta nell'art. 19 del D.Lgs. n. 546 del 1992 ha natura tassativa, ma non preclude la facoltà di impugnare anche altri atti, ove con gli stessi l'Amministrazione porti a conoscenza del contribuente una ben individuata pretesa tributaria

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 8288 depositata il 27 marzo 2024 – L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

L’eccezione di interruzione della prescrizione pacificamente integra un’eccezione in senso lato e non in senso stretto e, pertanto, può essere rilevata d’ufficio dal giudice sulla base di elementi probatori ritualmente acquisiti agli atti

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 12332 depositata il 26 marzo 2024 – Il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l’imputazione dell’evento al primo agente, a meno che, in relazione all’intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all’evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L’imputazione non sarà invece esclusa quando l’evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente

Il giudice di legittimità, nel definire il rischio nuovo ha chiarito che il fatto altrui non esclude in radice l'imputazione dell'evento al primo agente, a meno che, in relazione all'intero concreto decorso causale dalla condotta iniziale all'evento, non abbia soppiantato il rischio originario. L'imputazione non sarà invece esclusa quando l'evento risultante dal fatto del terzo possa dirsi realizzazione sinergica anche del rischio creato dal primo agente

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 7759 depositata il 22 marzo 2024 – In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

In tema di classificazione e progressione del personale nel pubblico impiego privatizzato, la contrattazione collettiva integrativa deve rispettare i limiti fissati dal contratto nazionale, stante il principio di prevalenza fissato dall’art. 40 del d.lgs. n. 165 del 2001, già nel testo “ratione temporis” vigente, anteriormente alle modifiche apportate dal d.lgs. n. 150 del 2009

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