Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia e della pensione anticipata di cui all’articolo 24 del Decreto-Legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214 – Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” – INPS – Circolare n. 46 del 13 marzo 2024

INPS - Circolare n. 46 del 13 marzo 2024 Articolo 1, comma 125, lettere a), b) n. 1, 2 e 3 e c), della Legge 30 dicembre 2023, n. 213, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2024-2026” - Modifiche alla disciplina della pensione di vecchiaia [...]

Comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell’INPS, dei dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 – Provvedimento n. 119578 del 13 marzo 2024 dell’Agenzia delle Entrate

AGENZIA delle ENTRATE - Provvedimento n. 119578 del 13 marzo 2024 Comunicazione all’Agenzia delle entrate, ai fini della elaborazione della dichiarazione dei redditi precompilata, da parte dell’INPS, dei dati relativi ai familiari per i quali è stato riconosciuto l’Assegno unico e universale, di cui all’articolo 1 del decreto legislativo 29 dicembre 2021, n. 230 Dispone: [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5553 depositata il 1° marzo 2024 – In tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d’imposta, della loro efficacia a decorrere dall’anno d’imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. “messa in atti”), ricavabile dall’art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d’imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell’anno di imposizione

In tema di ICI, le variazioni delle risultanze catastali sono soggette alla regola di carattere generale, funzionale alla natura della rendita catastale di presupposto per la determinazione e la riscossione dei redditi tassabili nei singoli periodi d'imposta, della loro efficacia a decorrere dall'anno d'imposta successivo a quello nel corso del quale le modifiche sono state annotate negli atti catastali (c.d. "messa in atti"), ricavabile dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, in forza del quale per ciascun atto d'imposizione devono assumersi le rendite quali risultanti in catasto al 1° gennaio dell'anno di imposizione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8380 depositata il 27 febbraio 2024 – Nella nozione di “luogo di lavoro”, rilevante ai fini della sussistenza dell’obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità – sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro – della struttura in cui essa si svolge e dell’accesso ad essa da parte di terzi estranei all’attività lavorativa. Ne consegue che le relative prescrizioni – con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 – dovevano intendersi come trovanti applicazione a qualsiasi luogo di lavoro

Nella nozione di "luogo di lavoro", rilevante ai fini della sussistenza dell'obbligo di attuare le misure antinfortunistiche, rientra ogni luogo in cui viene svolta e gestita una qualsiasi attività implicante prestazioni di lavoro, indipendentemente dalle finalità - sportive, ludiche, artistiche, di addestramento o altro - della struttura in cui essa si svolge e dell'accesso ad essa da parte di terzi estranei all'attività lavorativa. Ne consegue che le relative prescrizioni - con specifico riferimento a quelle contenute nel d.lgs. n. 81/2008 - dovevano intendersi come trovanti applicazione a qualsiasi luogo di lavoro

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8293 depositata il 26 febbraio 2024 – Fatto lesivo occorso al lavoratore per assenza del dispositivo di protezione

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 8293 depositata il 26 febbraio 2024 Dispositivo di protezione - Fatto lesivo occorso al lavoratore - Delega alla sicurezza - Rigetto Fatto 1. Con sentenza dell'8/5/2023 la Corte di Appello di Venezia ha confermato la sentenza con cui il 22/9/2020 il Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, all'esito [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 6135 depositata il 7 marzo 2024 – La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l’estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della “fictio iuris” contemplata dall’art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l’estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell’art. 110 cod. proc. civ.; qualora l’evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l’impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d’inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l’evento estintivo è occorso

La cancellazione della società dal registro delle imprese, a partire dal momento in cui si verifica l'estinzione della società cancellata, priva la società stessa della capacità di stare in giudizio (con la sola eccezione della "fictio iuris" contemplata dall'art. 10 legge fall.); pertanto, qualora l'estinzione intervenga nella pendenza di un giudizio del quale la società è parte, si determina un evento interruttivo, disciplinato dagli artt. 299 e ss. cod. proc. civ., con eventuale prosecuzione o riassunzione da parte o nei confronti dei soci, successori della società, ai sensi dell'art. 110 cod. proc. civ.; qualora l'evento non sia stato fatto constare nei modi di legge o si sia verificato quando farlo constare in tali modi non sarebbe più stato possibile, l'impugnazione della sentenza, pronunciata nei riguardi della società, deve provenire o essere indirizzata, a pena d'inammissibilità, dai soci o nei confronti dei soci, atteso che la stabilizzazione processuale di un soggetto estinto non può eccedere il grado di giudizio nel quale l'evento estintivo è occorso

Personale con mansione di conducente di linea: non rientra nel computo dell’orario di lavoro il tempo in cui il dipendente, del tutto privo di vincoli, è libero di autodeterminarsi senza essere assoggettato ad alcun comando o potere organizzativo datoriale

La Corte di Cassazione, sezione lavoro, con la sentenza n. 4358 depositata il 19 febbraio 2024, intervenendo in tema di orario di lavoro per il personale viaggiante, ha statuito che per il personale con mansioni di conducente di linea di automezzi pubblici trova applicazione l'articolo 6 della legge n. 138 del 1958 lettera f) "... [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, ordinanza n. 5542 depositata il 1° marzo 2024 – In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull’osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d’imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l’ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell’atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

In materia di notificazione degli atti di imposizione tributaria e degli effetti di questa sull'osservanza dei termini, previsti dalle singole leggi d'imposta, di decadenza dal potere impositivo, il principio della scissione soggettiva degli effetti della notificazione, sancito per gli atti processuali dalla giurisprudenza costituzionale, e per gli atti tributari dall'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, trova sempre applicazione, a ciò non ostando né la peculiare natura recettizia di tali atti, né la qualità del soggetto deputato alla loro notificazione. Ne consegue che, per il rispetto del termine di decadenza cui è assoggettato il potere impositivo, assume rilevanza la data nella quale l'ente ha posto in essere gli elementi necessari ai fini della notifica dell'atto e non quella, eventualmente successiva, di conoscenza dello stesso da parte del contribuente

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