Pasquale Cerbone

Circa Pasquale Cerbone

MINISTERO della GIUSTIZIA – Decreto ministeriale del 19 febbraio 2024 – Approvazione dei modelli rettificati di domanda ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.m. 9 giugno 2023 per l’iscrizione all’elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa

MINISTERO della GIUSTIZIA - Decreto ministeriale del 19 febbraio 2024 Approvazione dei modelli rettificati di domanda ai sensi degli artt. 5, 6 e 7 del d.m. 9 giugno 2023 per l'iscrizione all'elenco dei mediatori esperti in programmi di giustizia riparativa Approva: I modelli di domanda rettificati allegati al presente provvedimento e ne dispone la pubblicazione [...]

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3976 depositata il 13 febbraio 2024 – Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

Ai fini del trattamento retributivo e normativo il datore è libero di scegliere un contratto collettivo diverso da quello afferente al settore produttivo dell’impresa, ai fini previdenziali, e in particolare nell’ambito della fiscalizzazione degli oneri sociali e delle agevolazioni contributive, occorre far riferimento al CCNL applicabile in base al settore produttivo dell’impresa. Ai sensi dell’art.49 l. n.88/89, l’INPS opera infatti la classificazione ai fini previdenziali e assistenziali dei datori di lavoro, con distinzione tra il settore del terziario e quello agricolo. Tale classificazione vincola poi all’applicazione del CCNL riferibile a quel determinato settore cui va iscritta l’impresa.

CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 6324 depositata il 13 febbraio 2024 – Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello “non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

Nel riformare la decisione del primo grado, il giudice di appello "non può limitarsi ad inserire nella struttura argomentativa della decisione impugnata, genericamente richiamata, delle notazioni critiche di dissenso, essendo, invece, necessario che egli riesamini, sia pure in sintesi, il materiale probatorio vagliato dal primo giudice, considerando quello eventualmente sfuggito alla sua valutazione e quello ulteriormente acquisito per dare, riguardo alle parti della prima sentenza non condivise, una nuova e compiuta struttura motivazionale che dia ragione del le difformi conclusioni

CORTE di CASSAZIONE, sezione lavoro, ordinanza n. 3854 depositata il 12 febbraio 2024 – La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

La contrattazione collettiva nazionale, che è norma di diritto ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. (e dell’art. 63, comma 5, del d.lgs. 165 del 2001), impone di considerare «equivalenti», e dunque parimenti esigibili, tutte le mansioni inserite nell’area, senza la possibilità di considerare alcune di esse superiori rispetto ad altre, ai sensi e per gli effetti dell’art. 52 d.lgs. n. 165 del 2001

CORTE di CASSAZIONE, sezione tributaria, sentenza n. 3963 depositata il 13 febbraio 2024 – Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all’interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Il principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 366, comma 1, n. 6), c.p.c. non deve essere interpretato in modo eccessivamente formalistico, così da incidere sulla sostanza stessa del diritto in contesa, e non può pertanto tradursi in un ineluttabile onere di integrale trascrizione degli atti e documenti posti a fondamento del ricorso, insussistente laddove nel ricorso sia puntualmente indicato il contenuto degli atti richiamati all'interno delle censure, e sia specificamente segnalata la loro presenza negli atti del giudizio di merito

Corte di Cassazione, sezione tributaria, ordinanza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024 – In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

In tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l'immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale

Le spese di sponsorizzazione a favore di Asd e Ssd sono integralmente deducibili dallo sponsor in virtù della presunzione legale assoluta dell’art. 90 della legge n. 289/2002

La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l'ordinanza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024, intervenendo in tema di deducibilità delle sponsorizzazioni delle ASD, ha ribadito il principio di diritto secondo cui "... in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all'art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono [...]

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 – I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse

Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. n. 14, sentenza n. 4942 depositata il 25 agosto 2023 I Centri di Trasmissione Dati (CTD) sono soggetti passivi dell’imposta unica sulle scommesse - presupposto soggettivo ed oggettivo SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con sentenza n. 13853/1/21 depositata il 13.12.2021, la Commissione Tributaria Provinciale di Roma accoglieva [...]

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