La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 3470 depositata il 7 febbraio 2024, intervenendo in tema di deducibilità delle sponsorizzazioni delle ASD, ha ribadito il principio di diritto secondo cui “in tema di detrazioni fiscali, le spese di sponsorizzazione di cui all’art. 90, comma 8, della legge n. 289 del 2002, sono assistite da una “presunzione legale assoluta” circa la loro natura pubblicitaria, e non di rappresentanza, a condizione che: a) il soggetto sponsorizzato sia una compagine sportiva dilettantistica; b) sia rispettato il limite quantitativo di spesa; c) la sponsorizzazione miri a promuovere l’immagine ed i prodotti dello sponsor; d) il soggetto sponsorizzato abbia effettivamente posto in essere una specifica attività promozionale (Cass. 23/03/2016, n. 5720, ribadita da Cass. 06/04/2017, n. 8981; Cass. 07/06/2017, n. 14232; Cass. 27/07/2021, n. 21452; Cass. 14/02/2023, n. 4612), «senza che rilevino, pertanto, requisiti ulteriori» (Cass. 6/04/2017, n. 8981; Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 30/05/2018, n. 13508; Cass. 6/05/2020, n. 8540). …”

La vicenda ha riguardato una società a responsabilità limitata, a cui l’Agenzia delle Entrate notificava un avviso di accertamento con cui recuperava a imposizione parte dei costi sostenuti per pubblicità per importi corrisposti a due ASD, ritenuti solo parzialmente inerenti, ritenendoli deducibili nella misura percentuale del 20 per cento dell’utile conseguibile. La società contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi alla Commissione tributaria provinciale (attualmente Corte di Giustizia Tributaria di primo grado). I giudici di prime cure respinsero il ricorso della contribuente. Avverso tale decisione la società propose appello. I giudici di appello confermarono la sentenza impugnata, ritenendo che l’ufficio potesse disconoscere i costi con valutazione di loro congruità e inerenza. La contribuente, avverso la decisione di appello, proponeva ricorso in cassazione fondato su tre motivi.

Gli Ermellini, nell’accogliere il terzo motivo del ricorso della società, evidenziano che “… il citato art. 90, comma 8, costituisce norma speciale, destinata a derogare anche al regime generale di deducibilità dei costi previsto dall’art. 109 del t.u.i.r., trattandosi di disposizione che detta peculiari condizioni di deducibilità delle spese di pubblicità che rispondono alle specifiche esigenze del settore di riferimento, ossia delle compagini sportive dilettantistiche; la norma intende perseguire finalità diverse che, con tutta evidenza, possono essere rintracciate nella voluntas legis di approntare un regime agevolativo per quei soggetti che decidono di investire nello sport amatoriale e di favorire – tramite la leva fiscale – la diffusione di questo genere di attività giudicate socialmente utili e degne di protezione, stante anche la rilevanza costituzionale dello sport (cfr. Cass. 27/07/2021, n. 21452, in motivazione).

Il legislatore ha, dunque, stabilito una presunzione assoluta di deducibilità del costo, rendendo non sindacabile la scelta dell’imprenditore di promuovere il nome, il marchio o l’immagine attraverso iniziative pubblicitarie nel settore sportivo dilettantistico; non si può, quindi, negare lo scomputo dei costi di sponsorizzazione sulla base di una asserita assenza di una diretta aspettativa di ritorno commerciale, atteso che una tale soluzione non si porrebbe neppure in linea con la stessa nozione di inerenza, come delineatasi nel tempo, che è di natura qualitativa e non quantitativa (Cass. 20/12/2018, n. 33030; Cass. 16/12/2019, n. 33120; Cass. 4/03/2020, n. 6017) e non è, dunque, più basata sulla necessaria riconducibilità dell’onere alla percezione di ricavi da parte dell’impresa che sostiene il costo (il che vizia anche l’affermazione della CTR volta a valutare l’inerenza esclusivamente sotto il profilo della congruità del costo); neppure è consentita la contestazione della incongruità o dell’antieconomicità del costo (Cass. 10/02/2023, n. 4274; Cass. 16/07/2020, n. 15179), dal momento che nel campo delle sponsorizzazioni è improponibile, se non impossibile, individuare l’ammontare «congruo» di una sponsorizzazione, poiché queste spese, di solito, sono sostenute nella prospettiva di aumentare i ricavi, senza la garanzia che tale obiettivo possa essere davvero conseguito (cfr. Cass. 27/07/2021, n. 21452, citata).

In conclusione, dunque, il peculiare regime approntato dall’art. 90, comma 8, citato, come evidenziato dalle recenti pronunce di questa Corte, in forza della sua natura agevolativa, fissa una presunzione assoluta di inerenza e congruità delle sponsorizzazioni rese a favore di imprese sportive dilettantistiche laddove risultino soddisfatti i requisiti sopra indicati, ossia che i corrispettivi erogati siano destinati alla promozione dell’immagine o dei prodotti del soggetto erogante e sia riscontrata, a fronte dell’erogazione, una specifica attività del beneficiario della medesima (Cass. 19/01/2018, n. 1420; Cass. 6/05/2019, n. 11797; Cass. 15/01/2020, n. 8540), e consente, di conseguenza, di ritenere integralmente deducibili tali spese dal soggetto sponsor. …”