AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 29 luglio 2020, n. 721

Regolamento per la gestione del Casellario informatico dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, ai sensi dell’articolo 213, comma 10, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, di cui alla delibera n. 861 del 2 ottobre 2019, modificato con decisione del Consiglio del 29 luglio 2020

Parte I

PRINCIPI E DISPOSIZIONI COMUNI

Titolo I

Principi e disposizioni comuni

Art. 1

Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende per:

a) «Autorità», l’Autorità nazionale anticorruzione;

b) «Consiglio», il Presidente e i componenti del consiglio dell’Autorità;

c) «responsabile del procedimento», il dirigente dell’ufficio competente per la gestione del Casellario;

d) «codice», il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

e) «correttivo», il decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56;

f) «codice antimafia», il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159;

g) «linee guida», le linee guida emanate dall’Autorità ai sensi dell’art. 213, comma 2, del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50;

h) «Casellario», il Casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

i) «regolamento di accesso agli atti», il regolamento concernente l’accesso ai documenti formati o detenuti stabilmente dall’Autorità adottato con deliberazione del 31 maggio 2016;

j) «dirigente», il dirigente dell’ufficio;

k) «s.a.», la stazione appaltante ai sensi dell’art. 3, comma 1, lettera o), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

l) «S.O.A.», le società organismi di attestazione di cui all’art. 84, decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

m) «o.e.», i soggetti di cui all’art. 3, comma 1, lettera p), decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

n) «C.E.L.», il Certificato di esecuzione lavori;

o) «C.I.G. », il Codice identificativo gara;

p) «P.E.C.», la posta elettronica certificata;

q) «sito istituzionale», il sito internet dell’Autorità: www.anticorruzione.it.

Art. 2

Oggetto

1. Il presente regolamento disciplina la gestione del Casellario informatico ed in particolare:

a) la trasmissione delle notizie e delle informazioni che le s.a., le S.O.A. e gli o.e. sono tenuti a comunicare alla Autorità;

b) il procedimento di annotazione delle notizie e delle informazioni nel Casellario informatico;

c) l’aggiornamento delle annotazioni nel Casellario informatico, anche in relazione agli esiti del contenzioso.

Art. 3

Diritto di accesso

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241 e dal decreto legislativo 25 maggio 2016, n. 97, in materia di accesso, le informazioni acquisite dall’Autorità nello svolgimento del procedimento di annotazione sono sottratte all’accesso fino al momento in cui le risultanze procedimentali non saranno comunicate alle parti interessate.

Art. 4

Responsabile del procedimento

1. Il responsabile del procedimento è il dirigente dell’ufficio competente che può individuare uno o più funzionari cui affidare la responsabilità dello svolgimento dell’istruttoria.

Art. 5

Comunicazioni

1. Le comunicazioni previste dal presente regolamento sono effettuate tramite P.E.C. o tramite procedura on-line accessibile dal sito dell’Autorità.

Art. 6

Articolazione del Casellario

1. Il Casellario è articolato in tre sezioni distinte in base al livello di accessibilità («A», «B» e «C»). Tali sezioni contengono i dati e le informazioni inerenti gli o.e. che partecipano alle gare per l’affidamento di lavori, di forniture e di servizi.

Art. 7

Sezione A: area pubblica

1. La sezione «A» è ad accesso pubblico e contiene i dati riguardanti le attestazioni di qualificazione rilasciate dalle S.O.A. alle imprese esecutrici di lavori pubblici e le notizie riguardanti le medesime S.O.A..

2. La sezione «A» per gli o.e. qualificati contiene le relative attestazioni di qualificazione, con l’indicazione:

a) della data di rilascio, delle date di scadenza di validità triennale e quinquennale;

b) della ragione sociale della S.O.A. che ha rilasciato l’attestazione;

c) della ragione sociale, dell’indirizzo, partita IVA/C.F. dell’o.e.;

d) delle categorie e degli importi della qualificazione conseguita;

e) delle generalità, compreso il codice fiscale, dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’impresa qualificata e dei direttori tecnici.

3. La sezione «A» per le S.O.A., autorizzate all’esercizio di attestazione, contiene i provvedimenti sanzionatori comminati dall’Autorità alle S.O.A., limitatamente a quelli incidenti sull’esercizio della attività di attestazione (sospensione e revoca), e gli estremi del provvedimento di autorizzazione, con l’indicazione:

a) della sede legale e delle sedi operative;

b) dei nominativi dei soci;

c) dei nominativi del legale rappresentante e del direttore tecnico.

Art. 8

Sezione B: area riservata alle s.a. e alle S.O.A.

1. La sezione «B» è ad accesso riservato alle s.a. e alle S.O.A..

E’, altresì, accessibile agli o.e. destinatari del provvedimento di annotazione per la visione della propria posizione, mediante presentazione di istanza all’ufficio competente, nelle more della definizione di una apposita procedura telematica di cui all’art. 10.

2. La sezione «B» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene:

a) le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d’appalto o di concessione e di revoca dell’aggiudicazione per la presenza di uno dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del codice, che consolidano il grave illecito professionale posto in essere nello svolgimento della procedura di gara od altre situazioni idonee a porre in dubbio l’integrità o affidabilità dell’operatore economico;

b) le notizie, le informazioni e i dati emersi nel corso di esecuzione dei contratti pubblici, relativi a:

i) provvedimenti di risoluzione del contratto per grave inadempimento, anche se contestati in giudizio;

ii) provvedimenti di applicazione delle penali o altri provvedimenti di condanna al risarcimento del danno o sanzioni di importo superiore, singolarmente o cumulativamente con riferimento al medesimo contratto, all’1% del suo importo;

iii) altri comportamenti sintomatici di persistenti carenze professionali.

c) le dichiarazioni relative agli avvalimenti, di cui all’art. 89, del codice, entro trenta giorni dall’aggiudicazione definitiva;

d) i provvedimenti interdittivi a contrarre con le pubbliche amministrazioni e alla partecipazione a gare pubbliche di cui all’art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

e) le ulteriori misure interdittive che impediscono la partecipazione alle gare e la stipula dei contratti o sub-contratti;

f) i provvedimenti sanzionatori di natura pecuniaria e interdittiva comminati dall’Autorità;

g) i provvedimenti di natura sanzionatoria adottati dall’Autorità di cui è già trascorso il periodo interdittivo dalla partecipazione alle gare;

h) le informazioni inerenti la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall’art. 67, codice antimafia o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo codice antimafia;

i) le informazioni inerenti le cessazioni di attività risultanti dal registro delle imprese, ove comunicate;

j) le comunicazioni effettuate dal Procuratore della Repubblica competente all’Autorità, ai sensi dell’art. 80, comma 5, lettera l), circa l’omessa denuncia da parte dell’o.e. all’autorità giudiziaria di essere stato vittima dei reati previsti dagli articoli 317 e 629 del codice penale;

k) le comunicazioni effettuate dal Prefetto al Presidente dell’Autorità ai sensi dell’art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, circa l’adozione delle misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio alle imprese, dando evidenza di un’eventuale e successiva applicazione all’o.e. della misura del controllo giudiziario ex art. 34-bis, codice antimafia.

l) le comunicazioni effettuate dalle autorità giudiziarie competenti in merito all’applicazione di misure cautelari nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa, comunque rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, comma 1, del codice, nei confronti di persone fisiche che rivestono, all’interno degli o.e., ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del codice.

3. La sezione «B» per gli o.e. qualificati contiene anche:

a) la perdita dei requisiti di qualificazione che dia luogo a ridimensionamento o decadenza dell’attestazione di qualificazione per l’esecuzione di lavori pubblici;

b) gli avvalimenti utilizzati ai fini del conseguimento, da parte delle imprese ausiliate, dell’attestazione S.O.A., nonché l’elenco dei requisiti di cui all’art. 89 messi a disposizione dall’impresa ausiliaria;

c) la perdita del requisito relativo al possesso del sistema di qualità aziendale riconosciuto dagli organismi di certificazione;

d) la falsità delle dichiarazioni rese in merito ai requisiti e alle condizioni rilevanti per il conseguimento dell’attestazione di qualificazione prevista dall’art. 84, comma 1, del codice;

e) i certificati dei lavori utili al conseguimento dell’attestazione di qualificazione.

Art. 9

Sezione C: area riservata all’Autorità

1. La sezione «C» è ad accesso riservato all’Autorità e raccoglie i dati utili allo svolgimento dell’attività di vigilanza e controllo dell’Autorità anche inerente il sistema unico di qualificazione degli o.e. di cui all’art. 84, del codice, nonché all’implementazione del sistema del rating di impresa di cui all’art. 83, comma 10, del codice.

2. La sezione «C» per gli o.e. qualificati e non qualificati contiene le relazioni dettagliate sul comportamento degli o.e. e/o dei subappaltatori.

3. La sezione «C» per gli o.e. qualificati contiene anche i seguenti dati trasmessi dalle SOA:

a) la cifra di affari in lavori realizzata nel decennio precedente la data dell’ultima attestazione conseguita;

b) il costo del personale sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita, con indicazione specifica del costo relativo a operai, tecnici, diplomati, titolari di diploma universitario, laurea, laurea breve;

c) il costo degli ammortamenti tecnici, degli ammortamenti figurativi e dei canoni di locazione finanziaria e, suddivisi tra quelli con durata superiore e inferiore a cinque anni, dei canoni di noleggio a freddo, per attrezzatura tecnica, sostenuto nel quinquennio precedente la data dell’ultima qualificazione conseguita;

d) la natura e l’importo dei lavori eseguiti in ogni categoria nel quinquennio precedente l’ultima qualificazione conseguita, risultanti dai certificati rilasciati dalle stazioni appaltanti;

e) l’elenco dell’attrezzatura tecnica in proprietà o in locazione finanziaria;

f) l’importo dei versamenti effettuati rispettivamente all’INPS, all’INAIL e alle casse edili in ordine alla retribuzione corrisposte ai dipendenti;

g) l’elenco dei direttori tecnici delle imprese attestate dalle SOA ai fini del rispetto dell’unicità di incarico;

h) tutte le informazioni cancellate dall’area B a seguito dell’intervento di pronunce giurisdizionali o per il decorso del termine interdittivo.

Art. 10

Trasparenza del Casellario

1. Gli o.e. possono accedere, mediante l’utilizzo del C.I.G., alla sezione «B», di cui all’art. 8, per la verifica della propria posizione, con procedura telematica gestita dall’Autorità.

2. Gli o.e. che partecipano ad una procedura di gara possono accedere al Casellario informatico, nel periodo compreso tra la data di scadenza della presentazione delle offerte e i trenta giorni successivi alla data di pubblicazione del provvedimento di esclusione o di ammissione alla gara ai sensi dell’art. 29, comma 1, codice, per visionare la posizione di tutti i partecipanti.

3. L’accesso di cui al comma 2 è consentito agli o.e. che hanno presentato l’offerta, mediante l’utilizzo del C.I.G., con procedura telematica gestita dall’Autorità.

Parte II

PROCEDIMENTO DI ANNOTAZIONE NEL CASELLARIO

Titolo I

Procedimento di annotazione delle informazioni comunicate dalle s.a. o da altri soggetti

Art. 11

Obbligo informativo

1. Le s.a. e gli altri soggetti detentori di informazioni concernenti l’esclusione dalle gare ovvero fatti emersi nel corso di esecuzione del contratto devono inviare all’Autorità tali informazioni nel termine di trenta giorni decorrenti dalla conoscenza o dall’accertamento delle stesse.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità avvia il procedimento sanzionatorio nei confronti del soggetto inadempiente all’obbligo informativo, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice e del regolamento sanzionatorio.

Art. 12

Avvio del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla ricezione della segnalazione di cui all’art. 11, comma 1, valutati la documentazione e gli elementi a disposizione, può:

a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 13;

b) archiviare la segnalazione ai sensi dell’art. 18.

2. Nel caso in cui la segnalazione risulti incompleta, il dirigente formula per iscritto al soggetto segnalante una richiesta di integrazione nella quale sono indicati:

a) i fatti e le circostanze in ordine ai quali si chiedono chiarimenti;

b) i documenti che devono essere forniti, preferibilmente, su supporto informatico, con allegata dichiarazione di conformità all’originale. In alternativa, possono essere forniti in originale o copia conforme;

c) le modalità di presentazione dell’integrazione;

d) il termine non superiore a trenta giorni, entro il quale dovrà pervenire la risposta o essere esibito il documento;

e) le sanzioni applicabili, ai sensi dell’art. 213, comma 13, del codice, in caso di rifiuto, omissione o ritardo, senza giustificato motivo, di fornire le informazioni od esibire i documenti richiesti, nonché quelle previste nel caso siano fornite informazioni o esibiti documenti non veritieri.

Art. 13

Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all’o.e. ed al soggetto segnalante. Essa contiene:

a) la segnalazione del fatto che integra un’ipotesi di iscrizione nel Casellario;

b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;

c) l’indicazione delle norme che impongono l’iscrizione;

d) gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento;

e) l’invito ad inviare, entro il termine di trenta giorni, memorie e documentazione difensiva e la richiesta di essere auditi dinanzi all’ufficio ai sensi dell’art. 15;

f) l’ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l’indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

g) l’indicazione del termine di centottanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 14

Partecipazione all’istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 13.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti.

Art. 15

Audizioni

1. Il dirigente può, d’ufficio o su istanza della parte ove le circostanze per le quali la parte richiede di essere audita siano ritenute rilevanti, convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 13.

2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell’audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.

3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. Nel corso dell’audizione il dirigente invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

5. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell’ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all’audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 16

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizione di integrazioni documentali ai sensi dell’art. 12, comma 2, lettera d);

b) acquisizione memorie difensive ai sensi dell’art. 13, comma 1, lettera e);

c) acquisizione delle memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri di cui all’art. 14, comma 2.

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i novanta giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Art. 17

Conclusione del procedimento

1. Il dirigente entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della comunicazione di avvio del procedimento, salva l’applicazione delle ipotesi di sospensione di cui all’art. 16, predispone una comunicazione di conclusione del procedimento con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario, la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento.

2. La comunicazione di conclusione del procedimento relativa alle annotazioni delle notizie utili di cui all’art. 8, comma 2, lettera a) e b), contiene altresì la motivazione in ordine alla valutazione compiuta dall’Autorità circa le ragioni della ritenuta utilità della pubblicazione nel Casellario della notizia stessa e della sua manifesta non inconferenza. Nella motivazione si deve, inoltre, dare contezza di aver preso in considerazione tutti i rilievi formulati dai soggetti interessati.

Art. 18

Archiviazioni

1. Il dirigente provvede, dandone comunicazione al segnalante ed all’o.e., all’archiviazione nei seguenti casi:

a) manifesta infondatezza della segnalazione;

b) inconferenza della segnalazione.

Art. 19

Poteri del Consiglio

1. Il dirigente, nei casi di dubbia interpretazione, può sottoporre al Consiglio la valutazione circa la sussistenza o meno dei presupposti per l’iscrizione dell’annotazione nel Casellario. In tali casi, il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, delibera l’iscrizione o l’archiviazione dell’annotazione nel Casellario.

2. Delle archiviazioni, effettuate ai sensi degli articoli 17 e 18, il dirigente trasmette al Consiglio una relazione riassuntiva con cadenza trimestrale.

Titolo II

Procedimento di annotazione nel Casellario di comunicazioni della Procura della Repubblica ex art. 80, comma 5, lettera l), codice

Art. 20

Comunicazione da parte del Procuratore della Repubblica

1. Il Procuratore della Repubblica competente, nel caso in cui non ricorrano le ipotesi previste dall’art. 4, comma 1, legge 24 novembre 1981, n. 689, comunica all’Autorità che l’o.e., pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale, non ha denunciato i fatti all’autorità giudiziaria.

Tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell’imputato nell’anno antecedente alla pubblicazione del bando.

2. Il Procuratore della Repubblica competente comunica, altresì, all’Autorità le generalità del soggetto che ha omesso la denuncia e i dati identificativi dell’operatore economico.

Art. 21

Avvio del procedimento

1. Il dirigente, valutati gli elementi contenuti nella richiesta di rinvio a giudizio, entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della comunicazione di cui all’art. 20, può:

a) avviare il procedimento ai sensi dell’art. 22;

b) proporre al Consiglio l’archiviazione ai sensi dell’art. 27.

2. Il dirigente, nel caso in cui sia necessario acquisire ulteriori elementi di valutazione o informazioni, può richiedere all’o.e. e/o alla Procura della Repubblica competente di inviare, entro il termine di trenta giorni:

a) eventuali documenti e memorie utili ai fini dell’istruttoria;

b) la comunicazione dell’eventuale esito del processo instaurato;

c) gli atti acquisiti nel corso delle indagini e confluiti nel fascicolo del pubblico ministero nell’ambito del quale è stata formulata la richiesta di rinvio a giudizio.

Art. 22

Comunicazione di avvio del procedimento

1. La comunicazione di avvio del procedimento è effettuata dal dirigente ed è inviata all’o.e. ed alla s.a. Essa contiene:

a) la comunicazione del Procuratore della Repubblica;

b) la sezione del Casellario in cui sarà iscritta la fattispecie oggetto di comunicazione;

c) l’indicazione delle norme che impongono l’iscrizione;

d) gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento;

e) l’invito ad inviare, entro il termine di trenta giorni, memorie e documentazione difensiva;

f) l’ufficio, il nominativo del responsabile del procedimento, con l’indicazione dei contatti per eventuali richieste di chiarimenti e comunicazioni successive;

g) l’indicazione del termine di sessanta giorni per la conclusione del procedimento, decorrente dalla data di avvio del procedimento.

Art. 23

Partecipazione all’istruttoria

1. Possono partecipare all’istruttoria i soggetti ai quali è stata inviata la comunicazione di avvio del procedimento, ai sensi dell’art. 22.

2. I soggetti che partecipano all’istruttoria hanno facoltà di:

a) accedere ai documenti del procedimento, nel rispetto delle modalità e nei termini previsti dal regolamento di accesso agli atti;

b) presentare, entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione di avvio del procedimento, memorie scritte, documenti, deduzioni e pareri, che sono valutati dall’ufficio ove pertinenti all’oggetto del procedimento.

Art. 24

Audizioni

1. Il dirigente può convocare in audizione i soggetti ai quali è stata data comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell’art. 22.

2. La convocazione in audizione avviene con atto scritto che indica la data dell’audizione ed il luogo in cui essa sarà espletata.

3. I soggetti convocati possono comparire in persona del proprio rappresentante legale oppure di procuratore speciale munito di apposita documentazione giustificativa del potere di rappresentanza e possono, inoltre, farsi assistere da consulenti di propria fiducia.

4. Nel corso dell’audizione il responsabile del procedimento invita le parti o i loro rappresentanti a fornire i chiarimenti ritenuti necessari.

5. Dell’audizione viene dato atto in apposito verbale nel quale sono sinteticamente riportate le dichiarazioni rese ed è indicata l’eventuale ulteriore documentazione depositata. Il verbale, redatto in tanti originali quante sono le parti intervenute, è sottoscritto dal dirigente, o da altro funzionario dell’ufficio competente presente, e da tutti gli altri partecipanti all’audizione. Dello stesso è consegnato un originale a ciascuno dei soggetti intervenuti.

Art. 25

Sospensione dei termini del procedimento

1. I termini del procedimento sono sospesi nelle seguenti ipotesi:

a) acquisizioni di ulteriori documenti, memorie e atti di cui all’art. 21, comma 2;

b) acquisizione memorie difensive delle parti ai sensi dell’art. 23, comma 2, lettera b).

2. La sospensione opera una sola volta per ciascuna delle ipotesi di cui al comma 1 e per una durata complessiva che non può eccedere i sessanta giorni.

3. Nei casi indicati al comma 1, i termini riprendono a decorrere, rispettivamente, dalla data di ricevimento da parte del dirigente delle integrazioni documentali, delle memorie difensive e/o delle controdeduzioni.

4. La sospensione dei termini procedimentali è comunicata alle parti.

Art. 26

Conclusione del procedimento

1. Il procedimento di annotazione si conclude, salvo i casi di archiviazione di cui all’art. 27, con l’adozione da parte del Consiglio del provvedimento di iscrizione nel Casellario della causa di esclusione ex art. 80, comma 5, lettera l), codice.

2. Il dirigente comunica all’interessato l’avvenuta iscrizione nel Casellario ed il testo della relativa annotazione.

Art. 27

Archiviazioni

1. Il dirigente propone al Consiglio l’archiviazione delle segnalazioni nei seguenti casi:

a) inesistenza dei presupposti;

b) sussistenza di esimenti;

c) inconferenza della segnalazione.

2. Il Consiglio, valutati gli elementi istruttori, può deliberare l’archiviazione della comunicazione o l’inserimento dell’annotazione nel Casellario informatico.

Titolo III

Procedimento di annotazione nel Casellario delle comunicazioni effettuate dal Prefetto

Art. 28

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il Prefetto informa, ai sensi dell’art. 32, decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90, il Presidente dell’Autorità dell’adozione di misure straordinarie di gestione, sostegno e monitoraggio di un’impresa.

2. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dal Prefetto e comunica all’interessato l’avvenuta iscrizione nel Casellario e il testo della relativa annotazione.

Art. 29

Applicazione misura del controllo giudiziale delle aziende

1. In caso di applicazione della misura del controllo giudiziario di cui all’art. 34-bis, codice antimafia, all’o.e., già destinatario delle misure previste dall’art. 91 e dall’art. 84 del medesimo codice, il dirigente integra l’annotazione nel Casellario.

L’integrazione è disposta a seguito della comunicazione del provvedimento da parte del tribunale competente ovvero su istanza dell’o.e. interessato.

Titolo IV

Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dalle S.O.A.

Art. 30

Obbligo informativo

1. Le S.O.A. devono inviare le informazioni individuate dall’Autorità con propria delibera, entro il termine di dieci giorni dalla conoscenza o dall’accertamento delle fattispecie ivi indicate o dal momento di assunzione del provvedimento di decadenza o ridimensionamento dell’attestazione.

2. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 1, l’Autorità entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio nei confronti della SOA responsabile di tale omissione/ritardo dal verificarsi dell’evento secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 31

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione della SOA, valutata la documentazione, può:

a) inserire l’annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, alla S.O.A. e all’o.e., nella quale è indicato il testo dell’annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;

b) invitare la SOA a riesaminare la decisione comunicata e a dare notizia dei conseguenti provvedimenti adottati.

2. Nei casi in cui la S.O.A. riesamina il provvedimento, l’Autorità archivia la comunicazione. In caso contrario l’Autorità iscrive nel Casellario informatico l’annotazione.

Titolo V

Procedimento di annotazione di informazioni comunicate dagli o.e.

Art. 32

Invio della comunicazione e termine per l’inoltro

1. Il legale rappresentante dell’o.e. qualificato secondo il Sistema unico di qualificazione di cui all’art. 84, codice, deve inviare all’Autorità le informazioni individuate dalla stessa con propria delibera, entro il termine di trenta giorni dall’avverarsi di una delle fattispecie ivi elencate.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato ai sensi del comma 1, l’Autorità entro trenta giorni dalla mancata o ritardata segnalazione, avvia un procedimento sanzionatorio, ex art. 213, comma 13, codice, nei confronti dell’o.e. inadempiente secondo quanto previsto dal regolamento sanzionatorio.

Art. 33

Avvio e conclusione del procedimento

1. Il dirigente, entro il termine di novanta giorni dalla comunicazione dell’o.e., valutata la documentazione, può:

a) inserire l’annotazione nel Casellario, previo invio di una comunicazione, a mezzo PEC, all’o.e., nella quale è indicato il testo dell’annotazione e dando evidenza della data di pubblicazione;

b) archiviare la comunicazione nei casi di inconferenza e/o manifesta infondatezza della comunicazione.

Titolo VI

Annotazione delle sanzioni interdittive comunicate da soggetti obbligati per legge

Art. 34

Annotazione sanzioni interdittive

1. Il dirigente iscrive nel Casellario le comunicazioni trasmesse dai soggetti competenti per legge relative alle sanzioni interdittive di cui all’art. 9, comma 2, lettera c), decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o ad altre sanzioni che determinano il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all’art. 14, decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

Art. 34-bis

Annotazione di misure cautelari personali

1. Il dirigente, a seguito di comunicazione dell’applicazione di misure cautelari personali da parte dell’Autorità giudiziaria nell’ambito di procedimenti per l’accertamento di reati correlati allo svolgimento dell’attività di impresa e rientranti nell’elenco di cui all’art. 80, comma 1, del codice, avvia il procedimento nei confronti degli oo.ee. nei quali le persone fisiche destinatarie di misure cautelari rivestono ruoli rilevanti ai sensi dell’art. 80, comma 3, del codice.

2. Gli oo.ee., entro il termine di quindici giorni dalla ricezione dell’avvio del procedimento, possono presentare una memoria scritta che viene valutata dall’Ufficio.

3. Il dirigente predispone una comunicazione di conclusione del procedimento motivata con la quale indica il testo dell’annotazione che sarà inserito nel Casellario e gli effetti che derivano dall’iscrizione nel Casellario all’esito del procedimento, dando conto dei motivi in base ai quali la stessa annotazione assume il carattere della conferenza ed utilità ai fini dell’apprezzamento dell’affidabilità dell’operatore economico.

4. L’annotazione viene cancellata nel caso di annullamento della misura cautelare e laddove il soggetto interdetto sia cessato da qualsivoglia carica rilevante, all’interno dell’o.e., da più di un anno.

Titolo VII

Procedimento di annotazione dei provvedimenti sanzionatori dell’Autorità

Art. 35

Annotazione dei provvedimenti sanzionatori per falsa dichiarazione o falsa documentazione

1. La s.a. comunica all’Autorità i casi di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappalto, entro trenta giorni dall’accertamento del fatto.

2. Il dirigente avvia il procedimento secondo quanto disposto dal vigente regolamento sanzionatorio dell’Autorità.

Art. 36

Conclusione del procedimento

1. Il Consiglio, qualora all’esito del procedimento sanzionatorio ritenga che la documentazione e le dichiarazioni oggetto di comunicazione non siano state rese dall’o.e. con dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nel Casellario informatico della notizia dell’esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto, così come comunicata dalla s.a..

Art. 37

Annotazione dei provvedimenti sanzionatori nei confronti delle S.O.A.

1. Il dirigente, all’esito del procedimento sanzionatorio nei confronti delle S.O.A. per le quali il Consiglio ha deliberato l’imputabilità per dolo o colpa grave, dispone l’iscrizione nella sezione «A» del Casellario, dando preventiva comunicazione alla S.O.A. interessata a mezzo P.E.C. del testo dell’annotazione e della data di pubblicazione.

Parte III

PUBBLICITA’ DELLE ANNOTAZIONI E DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 38

Durata della pubblicazione nel Casellario delle annotazioni

1. Le informazioni contenute nel Casellario informatico sono detenute stabilmente dall’Autorità.

2. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni di cui all’art. 8, comma 2, lettere a), b), d), e), f) g), h), j) e k) e comma 3, lettera d) è pari a cinque anni dalla data di prima pubblicazione.

3. Il termine di durata della pubblicità delle annotazioni prive di carattere interdittivo nelle sezioni «A» e «B» del Casellario è pari a dieci anni dalla di prima pubblicazione.

4. L’o.e. è escluso dalle procedure di gara o dall’accesso alla qualificazione se la scadenza del termine di presentazione delle offerte o l’istanza di qualificazione ricade nel periodo di efficacia dell’annotazione.

5. Le annotazioni che hanno efficacia interdittiva e che sono inserite nella sezione «B» confluiscono al termine del periodo interdittivo, con procedura automatizzata, nell’area «C» del Casellario.

6. Il dirigente, su istanza motivata dell’o.e. annotato nella sezione «A» o «B» del Casellario, seguendo l’ordine cronologico di acquisizione delle istanze, può disporre il trasferimento dell’annotazione nella sezione «C» del Casellario prima del decorso del termine interdittivo, qualora sia intervenuto un provvedimento di annullamento o di revoca della segnalazione o del provvedimento dell’Autorità ovvero a seguito della stipula di atti transattivi in caso di risoluzioni contrattuali.

7. Nella sezione «B» viene comunque data evidenza del periodo interdittivo già comminato e trascorso al fine di garantire l’efficacia dell’annotazione allo spirare del periodo interdittivo medesimo, per le verifiche effettuate ex post dalle s.a. in corso di gara.

Art. 39

Intervento provvedimenti giurisdizionali

1. Il dirigente, qualora il provvedimento di annotazione dell’Autorità sia sospeso in via cautelare dal giudice amministrativo, rimuove temporaneamente l’annotazione dalla sezione «B» e la iscrive nella sezione «C» del Casellario, fino alla decisione di merito.

2. Il dirigente, qualora la misura cautelare del giudice amministrativo non sia confermata in sede di merito, ripristina l’annotazione nella sezione «B» del Casellario nell’originaria formulazione e con la precisazione della durata interdittiva residua calcolata al netto del periodo di interdizione già scontato dall’o.e.

3. Qualora si formi il giudicato sulla sentenza che annulla la segnalazione o l’annotazione, il dirigente provvede d’ufficio alla cancellazione dell’annotazione anche dalla sezione «C».

Art. 40

Accesso agli atti

1. L’accesso agli atti relativi ai procedimenti di cui al presente regolamento è disciplinato dal regolamento di accesso agli atti dell’Autorità e dal regolamento in materia di rimborso dei costi di riproduzione per il rilascio di copie e diritti di ricerca del 31 maggio 2016.

Art. 41

Entrata in vigore

1. Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed è pubblicato anche sul sito istituzionale dell’Autorità.