AUTORITA’ NAZIONALE ANTICORRUZIONE – Delibera 30 gennaio 2019, n. 48
Deposito del lodo presso la Camera arbitrale, a cura del collegio arbitrale, con modalità informatiche e telematiche ai sensi dell’articolo 209, comma 13, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50
Art. 1
Deposito con modalità informatiche e telematiche del lodo arbitrale in originale digitale
Ai sensi e per gli effetti del deposito di cui all’art. 209, comma 13, decreto legislativo n. 50/2016, il lodo formato in originale digitale, munito di firma elettronica qualificata o digitale degli arbitri, dovrà essere trasmesso a cura del Presidente o del segretario del Collegio arbitrale e tramite casella di posta elettronica certificata, all’indirizzo di PEC protocollo@pec.anticorruzione.it.
L’imposta di bollo dovrà essere assolta in modo virtuale, in applicazione dell’art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 642/1972 e secondo le modalità attuative previste dai vigenti provvedimenti dell’Agenzia delle entrate (attualmente risoluzione 12/E del 3 febbraio 2015 e circolare 16/E del 14 aprile 2015).
In particolare, dovranno essere riportati sul documento la modalità di assolvimento virtuale dell’imposta di bollo e gli estremi dell’autorizzazione rilasciata dalla direzione dell’Agenzia delle entrate territorialmente competente. Ai fini del calcolo dell’importo dovuto, le marche da bollo, attualmente nella misura unitaria di Euro 16,00, devono essere conteggiate in modo che corrispondano a una marca ogni quattro facciate per un totale massimo di cento righe, moltiplicato per il numero di originali disposto dall’art. 209, comma 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
In difetto del rispetto delle modalità indicate ai punti precedenti, il deposito del lodo non sarà ritenuto perfezionato ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 209, commi 12 e 13, del decreto legislativo n. 50/2016.
Il lodo in formato digitale è soggetto a conservazione ai sensi dell’art. 43 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 a cura della segreteria della Camera arbitrale.
Resta ferma la possibilità di trasmissione del lodo secondo le modalità attualmente vigenti.
Art. 2
Invio telematico del lodo arbitrale
Il lodo arbitrale in originale digitale non dovrà superare la grandezza di 30 Mbyte e dovrà altresì essere formato, trasmesso e ricevuto in conformità ai principi, in quanto compatibili e applicabili, espressi all’art. 16-bis del decreto-legge 8 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni, nella legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali, e provvedimenti attuativi.
Art. 3
Entrata in vigore
La presente delibera acquista efficacia con il quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
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