AUTORITA’ REGOLAZIONE ENERGIA RETI AMBIENTE – Deliberazione 5 maggio 2020, n. 158
Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell’emergenza da Covid-19
Articolo 1
Misure di tutela per le utenze non domestiche soggette a sospensione per emergenza COVID-19
1.1 Ferme restando le prerogative già attribuite dalla legge 147/13 agli Enti locali in materia di riduzioni ed esenzioni tariffarie, nei casi in cui l’articolazione dei corrispettivi all’utenza venga determinata sulla base delle tabelle di cui all’Allegato 1 del d.P.R. 158/99, ai fini del “Calcolo della parte variabile della tariffa per le utenze non domestiche” – per l’anno 2020, in considerazione delle misure adottate a livello nazionale e locale per contrastare l’emergenza da COVID-19 – trovano applicazione i criteri di cui ai commi 1.2 e 1.3.
1.2 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1a dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e la successiva riapertura, con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene secondo la seguente espressione:
TVnd(ap,Sap) = Cu x Sap(ap) x Kd(ap)
dove:
– TVnd(ap,Sap) è la quota variabile della tariffa per un’utenza non domestica di tipologia di attività produttiva ap e una superficie pari a Sap;
– Cu è il costo unitario (espresso in €/kg). Tale costo è determinato dal rapporto tra i costi variabili attribuibili alle utenze non domestiche e la quantità totale di rifiuti prodotti dalle utenze non domestiche,
– Sap è la superficie dei locali dove si svolge l’attività produttiva;
– Kd(ap) è il coefficiente potenziale di produzione (in kg/mq/anno) che tiene conto della quantità di rifiuto minima e massima connessa alla tipologia di attività, i cui intervalli di variazione, in proporzione alle tipologie di attività, sono individuati:
- a) tra un valore minimo, dato da:
Kd(ap)min x [(365-pc)/365] con:
– Kd(ap)min pari al valore minimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente – per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) – per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti;
– pc che rappresenta (nell’anno solare) il periodo di chiusura, espresso in giorni, disposto da provvedimenti governativi o da altri atti adottati dalle competenti autorità per contrastare l’emergenza da COVID-19;
- b) e un valore massimo, dato da:
Kd(ap)max x [(365-pc)/365] con:
– Kd(ap)max pari al valore massimo di cui alle tabelle 4a e 4b, rispettivamente – per le tre aree geografiche (Nord, Centro, Sud) – per comuni con popolazione superiore e inferiore ai 5.000 abitanti.
1.3 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 1b dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99 che risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione con i provvedimenti governativi richiamati in motivazione (ovvero con altri atti assunti dalle autorità competenti), per l’anno 2020, la quota variabile della tariffa, TVnd, si ottiene applicando un fattore di correzione a riduzione dei valori di Kd(ap)min e Kd(ap)max pari al 25%.
1.4 Per le tipologie di attività di utenze non domestiche (indicate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 2 dell’Allegato A) enucleate dal d.P.R. 158/99) che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione, e l’eventuale riapertura, ad opera dei provvedimenti sopra citati, l’Ente territorialmente competente provvede all’individuazione dei giorni di chiusura relativi alle citate attività sulla base dei quali applicare il fattore di correzione alla quota variabile secondo i criteri di cui ai precedenti commi 1.2 e 1.3.
1.5 Nel caso in cui siano in vigore sistemi di tariffazione puntuale, oppure nel caso in cui ne sia stata prevista l’introduzione a partire dal 2020, il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvede a porre pari a zero la quota variabile della tariffa per il periodo di sospensione delle attività.
1.6 Nei casi in cui non trovino applicazione le menzionate tabelle del d.P.R. 158/99 e non siano implementati sistemi puntuali di misura dei rifiuti prodotti, i gestori delle tariffe e rapporti con gli utenti, su indicazione dell’Ente territorialmente competente, procedono a una riparametrazione dei vigenti criteri di articolazione dei corrispettivi al fine di tener conto dei giorni di sospensione disposti per le diverse tipologie di attività di utenze non domestiche.
Articolo 2
Agevolazioni tariffarie per altre utenze non domestiche non soggette a sospensione per emergenza COVID-19
2.1 Alle utenze non domestiche (riportate, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nella Tabella 3 dell’Allegato A), diverse dalle utenze di cui all’Articolo 1, e ove sia documentabile la riduzione della produzione dei rifiuti a seguito di sospensione temporanea, anche su base volontaria, delle proprie attività, l’Ente territorialmente competente può riconoscere riduzioni tariffarie commisurate ai minori quantitativi di rifiuti prodotti.
2.2 I fattori di correzione a favore delle utenze di cui al comma 2.1 possono essere applicati dal gestore in seguito a presentazione di apposita istanza da parte dell’utente non domestico che attesti, ai sensi del d.P.R. 445/00, e documenti l’effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito di sospensione temporanea dell’attività per l’emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19.
Articolo 3
Misure di tutela per le utenze domestiche disagiate
3.1 Nelle more della definizione della disciplina di cui all’articolo 57-bis del decreto- legge 124/19, i gestori possono riconoscere, per l’anno 2020, un’agevolazione tariffaria alle utenze domestiche economicamente svantaggiate in possesso, alla data di presentazione dell’istanza di cui al successivo comma 4.1, delle condizioni per l’ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o per la fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato di cui, rispettivamente, all’articolo 12, comma 1, all’articolo 13, comma 1 e all’articolo 27, comma 1 del TIBEG, all’articolo 22, comma 1 e all’articolo 23, commi 1, 2 e 3 del TIBEG e all’articolo 3 del TIBSI.
3.2 L’agevolazione è riconosciuta in relazione ad una sola utenza ad uso domestico nella titolarità di uno dei componenti di un nucleo familiare in possesso dei requisiti di cui al precedente comma 3.1.
3.3 L’agevolazione tariffaria viene quantificata dall’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, ed erogata dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti nell’avviso di pagamento o in bolletta nel caso di tariffa corrispettiva, con la cadenza di pagamento o fatturazione prevista dalla normativa vigente, mediante l’applicazione di una componente tariffaria compensativa una tantum, espressa in euro, a decurtazione fino al limite massimo della quota variabile della tariffa.
3.4 Il gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti procede all’erogazione dell’agevolazione solo dopo aver verificato il possesso delle condizioni di ammissibilità di cui ai precedenti commi 3.1 e 3.2.
3.5 Ad integrazione dell’agevolazione di cui al precedente comma 3.1, l’Ente territorialmente competente, in accordo con l’Ente locale, può garantire il mantenimento delle agevolazioni migliorative locali, ovvero introdurre condizioni di miglior favore sul territorio di propria competenza rispetto a quelle minime previste dalla regolazione nazionale.
3.6 Qualora l’Ente territorialmente competente approvi l’introduzione ovvero il mantenimento delle eventuali condizioni di miglior favore di cui al precedente comma 3.5, il gestore riconosce all’utente finale un’agevolazione integrativa con le modalità stabilite autonomamente dal gestore medesimo, evidenziandola chiaramente nell’avviso di pagamento o bolletta trasmessi all’utente.
Articolo 4
Modalità per il riconoscimento dell’agevolazione alle utenze domestiche disagiate
4.1 Il riconoscimento dell’agevolazione ai beneficiari di cui al precedente comma 3.1 viene effettuato dal gestore dell’attività di gestione tariffe e rapporti con l’utenza su richiesta presentata entro l’anno 2020 dall’utente, che dichiara, ai sensi del d.P.R. 445/00, il codice fiscale di tutti i membri appartenenti al nucleo ISEE, il rispetto della condizione di unicità dell’agevolazione per nucleo familiare, di cui al precedente comma 3.2, e allega idonea documentazione che attesti il possesso delle condizioni di ammissibilità al bonus sociale elettrico e/o gas e/o idrico per disagio economico o la titolarità di uno dei medesimi bonus.
4.2 In caso di morosità pregressa, l’agevolazione può essere trattenuta dal gestore tariffe e rapporti con gli utenti a diretta compensazione dell’ammontare rimasto insoluto e oggetto di costituzione in mora. Tale compensazione viene evidenziata dal gestore nell’avviso di pagamento o nella fattura inviata all’utente.
Articolo 5
Disposizioni finali
5.1 I gestori dell’attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedono a pubblicare sul proprio sito internet, in un linguaggio comprensibile, le misure adottate a beneficio degli utenti sulla base del presente provvedimento, con particolare riferimento ai criteri e alle modalità previste per il riconoscimento delle riduzioni tariffarie introdotte per le utenze domestiche e non domestiche.
5.2 I gestori della raccolta e trasporto provvedono a dare la massima evidenza – tramite siti internet, avvisi e/o comunicazioni – delle specifiche indicazione rivolte agli utenti in merito alle modalità di raccolta dei rifiuti che devono essere adottate per la gestione dell’emergenza da COVID-19.
5.3 Il presente provvedimento è trasmesso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri al Ministro dell’economia e delle finanze, al Ministro dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare, alla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, e alle associazioni ANCI, ANEA, CIAL, CISAMBIENTE, COMIECO, CONAI, COREPLA, COREVE, CORIPET, FISE ASSOAMBIENTE, RICREA, RILEGNO e UTILITALIA.
5.4 Il presente provvedimento è pubblicato sul sito internet dell’Autorità www.arera.it.
Allegato A
Tabella 1a – Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (conclusa)
Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO (1) | Data chiusura (2) | Data riapertura (3) | Rif. normativo | |
---|---|---|---|---|---|
6 | Esposizioni, autosaloni | 45.11 (4) | 12.03.2020 | 04.05.2020 (5) | d.P.C.M 11.03.2020d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
13 | Negozi abbigliamento | 47.71 | 12.03.2020 | 14.04.2020 (6) | d.P.C.M 11.03.2020d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
13 | Negozi di libreria | 47.61 | 12.03.2020 | 14.04.2020 | |
13 | Negozi di cartoleria | 47.62.20 | 12.03.2020 | 14.04.2020 |
Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni, relativamente a specifiche aree del territorio regionale; (4) codice ATECO corrispondente al “Commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri” a cui riportano i codici 45.11.01 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio di autovetture e di autoveicoli leggeri” e 45.11.02 “Intermediari del commercio di autovetture e di autoveicoli leggeri (incluse le agenzie di compravendita)”; (5) dal 4 maggio ai sensi del d.P.C.M. 26 aprile 2020 consentite le attività di cui al codice ATECO 45 “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli”; (6) riapertura consentita solo per l’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020.
Tabella 1b – Attività identificabili da codice ATECO risultanti sottoposte a sospensione (in corso)
Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO (1)) | Data chiusura (2) | Rif. normativo | |
---|---|---|---|---|
1 | Musei | 91.02 | 08.03.2020 | d.P.C.M 08.03.2020d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
1 | Biblioteche | 91.01 | 08.03.2020 | |
2 | Cinematografi | 59.14 | 08.03.2020 | |
2 | Teatri | 90.04 | 08.03.2020 | |
4 | Impianti sportivi | 93.11-93.12-93.13 | 10.03.2020 (3) (4) | |
13 | Negozi calzature | 47.72 | 12.03.2020 | d.P.C.M 11.03.2020d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
15 | Negozi particolari quali filatelia | 47.78.91 | 12.03.2020 | |
13 | Negozi abbigliamento | 47.71 | 12.03.2020 (5) | |
15 | Negozi particolari quali tende | 47.53.11 | 12.03.2020 | |
15 | Negozi particolari quali tessuti | 47.51.10 | 12.03.2020 | |
15 | Negozi particolari quali tappeti | 47.53.12 | 12.03.2020 | |
15 | Negozi particolari quali cappelli e ombrelli | 47.71.50 | 12.03.2020 | |
15 | Negozi particolari quali antiquariato | 47.79.20 | 12.03.2020 | |
16 | Banchi di mercato beni durevoli (6) | 47.82-47.89 (7) | 12.03.2020 | |
17 | Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista | 96.02 | 12.03.2020 |
30 | Discoteche, night club | 93.29.10 | 08.03.2020 | d.P.C.M 08.03.2020d.P.C.M 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) 8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (4) fino al 3 aprile 2020, consentiti lo svolgimento di eventi e competizioni sportive organizzati da organismi sportivi internazionali, nonché le sedute di allenamento degli atleti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI e dalle rispettive federazioni, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse, ovvero all’aperto senza la presenza di pubblico, con ripresa a partire dal 4 maggio, per la suddetta categoria di atleti ma delle discipline sportive individuali, delle sole sessioni di allenamento a porte chiuse, previa emanazione di apposite Linee guida validate; (5) ad esclusione dell’attività di “Commercio al dettaglio di vestiti per bambini e neonati” consentita a partire dal 14 aprile ai sensi del d.P.C.M 10 aprile 2020 e d.P.C.M 26 aprile 2020; (6) ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020, d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 sono chiusi, indipendentemente dalla tipologia di attività svolta, i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari; (7) codici ATECO corrispondenti rispettivamente a “Commercio al dettaglio ambulante di prodotti tessili, abbigliamento e calzature” e “Commercio al dettaglio ambulante di altri prodotti”.
Tabella 2 – Attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente, anche per periodi di durata diversa, identificate da codice ATECO, ove possibile
Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO (1)) | Data chiusura (anche parziale) (2) | Note | Rif. normativo | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Scuole | 85 | 08.03.2020 | consentita ma solo in modalità di didattica e attività formative a distanza (3), con esclusione dalla sospensione dei corsi di formazione specifica in medicina generale e, fino al 10 marzo, dei corsi post universitari connessi con l’esercizio di professioni sanitarie e delle attività delle scuole dei ministeri dell’interno e della difesa e dell’economia e delle finanze e, fino al 13 aprile, dei corsi per i medici in formazione specialistica e delle attività dei tirocinanti delle professioni sanitarie | d.P.C.M 08.03.2020d.P.C.M. 09.03 2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
1 | Associazioni | 94 | 23.03.2020 (4) | consentita apertura solo per le “Attività di organizzazioni economiche, di datori di lavoro e professionali” (cod. ATECO 94); in generale invito al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | d.P.C.M. 22.03.2020(5) d.P.C.M 10.04.2020d.P.C.M 26.04.2020 |
1 | Luoghi di culto | 94.91 | 08.03.2020 | apertura consentita nel rispetto delle indicazioni sul distanziamento minimo, ma sospese le cerimonie civili e religiose, ivi comprese quelle funebri; dal 4 maggio consentite le cerimonie funebri con l’esclusiva partecipazione di parenti di primo e secondo grado e, comunque, fino a un massimo di quindici persone | d.P.C.M 08.03.2020d.P.C.M. 09.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
4 | Campeggi | 55.30 | 23.03.2020 | comunque attività tipicamente stagionale | d.P.C.M. 22.03.2020(5) d.P.C.M 10.04.2020d.P.C.M 26.04.2020 |
5 | Stabilimenti balneari | 93.29.20 | 23.03.2020 | comunque attività tipicamente stagionale | |
7 | Alberghi con ristorante | 55.1 | attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato | d.P.C.M. 09.03.2020d.P.C.M. 22.03 2020(5) | |
8 | Alberghi senza ristorante | 55.1 | attività consentita esclusivamente per le persone autorizzate a spostarsi ai sensi dei d.P.C.M. 09.03 2020, d.P.C.M 10.04.2020 e d.P.C.M 26.04.2020, non per turismo che è vietato | d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 | |
11 | (uffici) | K (65 e 66), 68da 69 a 74; 78, 80, 81, 82, 84 | consentite le “Assicurazioni, riassicurazioni e fondi pensione (escluse le assicurazioni sociali obbligatorie) ” (cod. ATECO 65), le “Attività ausiliarie dei servizi finanziari (escluse le assicurazioni e i fondi pensione) ” (cod. ATECO 66), le “Attività legali e contabilità ” (cod. ATECO 69), di “direzione aziendali e di consulenza gestionale ” (cod. ATECO 70), degli “studi di architettura e d’ingegneria; collaudi ed analisi tecniche ” (cod. ATECO 71), “Ricerca scientifica e sviluppo ” (cod. ATECO 72), altre attività professionali, scientifiche e tecniche (cod. ATECO 74); nonché l’”Amministrazione pubblica e difesa; assicurazione sociale obbligatoria” (cod. ATECO 84)(6); dal 4 maggio consentite le attività sottese al codice ATECO 68 “Attività immobiliari”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | d.P.C.M. 11.03.2020d.P.C.M. 22.03.2020(5) d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 | |
11 | (agenzie) | 23.03.2020 | fino al 3 maggio consentita l’attività delle agenzie di lavoro temporaneo (interinale) identificata dal cod. ATECO 78.2 nei limiti in cui siano espletate in relazione alle attività delle filiere essenziali, nonché le attività dei “Servizi di vigilanza privata” (cod. ATECO 80.1), dei “Servizi connessi ai sistemi di vigilanza” (cod. ATECO 80.2), delle “Attività di pulizia e disinfestazione” (cod. ATECO 81.2), di “Cura e manutenzione del paesaggio, con esclusione delle |
Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO(1) | Data chiusura (anche parziale) (2) | Note | Rif. normativo | |
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attività di realizzazione ” (cod. ATECO 81.3), delle “Attività dei call center” con limitazioni (cod. ATECO 82.20); dal 4 maggio consentite anche le “Attività di ricerca, selezione, fornitura di personale” di cui al codice ATECO 78, nonché le “Attività immobiliari” di cui al codice ATECO 68, i “Servizi di vigilanza e investigazione ” di cui al codice ATECO 80, e le “Attività di supporto per le funzioni d’ufficio e altri servizi di supporto alle imprese ” di cui al codice ATECO 82 | |||||
12 | (banche, istituti di credito) | K (64) | ai sensi dei d.P.C.M. 11 marzo 2020 e successivi, restano garantiti, nel rispetto delle norme igienico-sanitarie, i servizi bancari, finanziari, assicurativi, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | ||
12 | (studi professionali) | da 69 a 75; 86 | consentite le attività di cui al cod. ATECO 86 “Assistenza sanitaria” e di cui ai cod. ATECO da 69 a 75 (tra cui cod. ATECO 75 “servizi veterinari”), con esclusione, fino al 3 maggio, del codice ATECO 73 relativo a “Pubblicità e ricerche di mercato”, ma in generale, per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza, si raccomanda il massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile | ||
13 | Negozi altri beni durevoli | 12.03.2020 | sospesi se non inclusi nell’elenco di cui ai d.P.CM. 11.03.2010, d.P.C.M. 10.04.2020 e d.P.CM. 26.04.2020 | d.P.C.M. 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 | |
18 | Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista | 23.03.2020 | fino al 3 maggio consentite l’installazione di impianti elettrici, idraulici e altri lavori di costruzioni e installazioni (codici ATECO 43.2) e la riparazione di elettrodomestici e di articoli per la casa (cod. ATECO 95.22.0); dal 4 maggio consentiti i “Lavori di costruzione specializzati ” di cui al codice ATECO 43 e la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa ” di cui al codice ATECO 95, inclusa pertanto la “Riparazione di beni per uso personale e per la casa ” di cui al codice ATECO 95.2, nonché le attività di ’’Fabbricazione di prodotti in metallo (esclusi macchinari e attrezzature) “(cod. ATECO 25), “Fabbricazione di mobili ” (cod. ATECO 31), “Costruzione di edifici residenziali e non residenziali ” di cui al codice ATECO 41 | d.P.C.M 22.03.2020(5) d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 | |
19 | Carrozzeria, autofficina, elettrauto | 45(7) | consentite le attività di manutenzione e riparazione di autoveicoli (cod. ATECO 45.2), commercio di parti e accessori di autoveicoli (cod. ATECO 45.3) e commercio, manutenzione e riparazione di motocicli e relative parti ed accessori (cod. ATECO 45.4), limitatamente alla sola attività di manutenzione e riparazione di motocicli e commercio di relative parti e accessori; dal 4 maggio consentito il “Commercio all’ingrosso e al dettaglio e riparazione di autoveicoli e motocicli” di cui al codice ATECO 45 | d.P.C.M. 22.03.2020(5) d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 | |
20 | Attività industriali con capannoni di produzione | 23.03.2020 | attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M26.04.2020 | ||
21 | Attività artigianali di produzione beni specifici | 23.03.2020 | attività consentite solo se appartenenti alle filiere essenziali e dal 4 maggio se appartenenti all’allegato 3 del d.P.C.M26.04.2020 |
Categoria ex dPR 158/99 | Codice ATECO(1) | Data chiusura (anche parziale) (2) | Note | Rif. normativo | |
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22 | Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie,pub (8) (9) | 56(7) | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | d.P.C.M 11.03.2020 d.P.C.M 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
23 | Mense | 56.2 | 12.03.2020 | sospese le attività dei servizi di ristorazione, ad esclusione delle mense e del catering continuativo su base contrattuale, che garantiscono la distanza di sicurezza interpersonale di un metro | |
23 | Birrerie, amburgherie(8) | 56(7) | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | |
24 | Bar, caffè, pasticceria(8) | 56(7) | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi | |
27 | Fiori e piante | 47.76.10 | 12.03.2020 | attività consentita probabilmente per consegna a domicilio fino al 3 maggio; dal 4 maggio consentito anche il “Commercio al dettaglio di fiori, piante, semi e fertilizzanti” ai sensi del d.P.C.M26.04.2020 (allegato 1) | |
27 | Pizza al taglio(8) | 56.10.20(10) | 12.03.2020 | attività consentita eventualmente solo per consegne a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie sia per l’attività di confezionamento che di trasporto; dal 4 maggio altresì consentita la ristorazione con asporto fermo restando l’obbligo di rispettare la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, con il divieto di consumare i prodotti all’interno dei locali e di sostare nelle immediate vicinanze degli stessi |
Note: (1) codice ATECO indicativo; (2) salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (3) a partire dall’8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti, sono sospese le riunioni degli organi collegiali in presenza., dal 10 marzo 2020 in tutto il territorio nazionale; (4) sospensione di centri culturali, centri sociali, centri ricreativi dal 10 marzo 2020 (d.P.C.M 9 marzo 2020) e dall’8 marzo 2020 per Lombardia e 14 Province (d.P.C.M 8 marzo 2020), salvo date anteriori stabilite da atti governativi, ordinanze ministeriali, regionali o locali precedenti; (5) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (6) ai sensi dell’art. 87 del DL 18/2020 “Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-2019, ovvero fino ad una data antecedente stabilita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri su proposta del Ministro per la pubblica amministrazione, il lavoro agile è la modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, (7) codici ATECO generici; (8) ai sensi del d.P.C.M. 11 marzo 2020 restano aperti gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande posti nelle aree di servizio e rifornimento carburante situati lungo la rete stradale, autostradale e all’interno delle stazioni ferroviarie, aeroportuali, lacustri e negli ospedali garantendo la distanza di sicurezza interpersonale di un metro, solo fino al 13 aprile gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande, posti all’interno delle stazioni ferroviarie e lacustri, nonché nelle aree di servizio e rifornimento carburante chiusi ai sensi dei d.P.C.M. 10 aprile 2020 e d.P.C.M. 26 aprile 2020 e con vendita consentita di soli prodotti da asporto da consumarsi al di fuori dei locali per gli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande situati lungo le autostrade; (9) ai sensi dell’art. 2 c.1 lett. c) del d.P.C.M 08.03.2020 sono sospese le attività dei pub, al pari di scuole di ballo, sale giochi, sale scommesse e sale bingo, discoteche e locali assimilati; (10) codice ATECO corrispondente a “Ristorazione senza somministrazione con preparazione di cibi da asporto”.
Tabella 3 – Attività identificabili da codice ATECO risultanti aperte(1) fatte salve le eventuali misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio (3), nonché le chiusure decise autonomamente o ridimensionamenti per calo della domanda
Categoria ex dPR 158/99 | Cod. ATECO(2) | Note | Rif. normativo | |
---|---|---|---|---|
3 | Autorimesse | 52.21.5G | consentito “Magazzinaggio e attività di supporto ai trasporti” (cod. ATECO 52) | d.P.C.M. 22.03.2020(4) d.P.C.M. 10.04.2020d.P.C.M 26.04.2020 |
3 | Magazzini senza alcuna vendita diretta | 52 | per tutte le attività produttive per consentire e-commerce | d.P.C.M. 11.03.2020d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
4 | Distributori carburanti | 47.30 | consentito commercio al dettaglio di carburante per autotrazione in esercizi specializzati | d.P.C.M. 11.03.2020d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
9 | Case di cura | 86.10 | d.P.C.M. 22.03.2020(4) d.P.C.M. 10.04.2020d.P.C.M 26.04.2020 | |
9 | Case di riposo | 87.30 | ||
1G | Ospedali | 86.10 | ||
13 | Negozi ferramenta | 47.52.10 | consentito il commercio al dettaglio di ferramenta, vernici, vetro piano e materiale elettrico e termoidraulico | d.P.C.M. 11.03.2020d.P.C.M. 10.04.2020 d.P.C.M 26.04.2020 |
13 | Negozi altri beni durevoli | (5) | ||
14 | Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze | 47.62.10-47.73-47.26 | ||
25 | Supermercato | 47.11.20 | ||
25 | Pane e pasta, macelleria, salumi e formaggi, generi alimentari | 47.24-47.22-47.29 | ||
26 | Plurilicenze alimentari e/o miste | |||
27 | Ortofrutta, pescherie | 47.21-47.23 | ||
28 | Ipermercati di generi misti | 47.11.10 | ||
29 | Banchi di mercato genere alimentari | 47.81 |
Note: (1) con obbligo di garantire in ogni caso la distanza di sicurezza interpersonale di un metro; (2) codice ATECO indicativo; (3) in seguito a misure di contenimento più restrittive adottate dalle Regioni o da atti governativi e ordinanze ministeriali per specifiche porzioni di territorio, alcune delle attività incluse in questa tabella potrebbero risultare sospese ed essere assimilate alle attività di cui alle tabelle 1a e 1b; (4) così come modificato dal DM 25 marzo 2020; (5) consentito per es. il commercio al dettaglio in esercizi non specializzati di computer, periferiche, attrezzature per le telecomunicazioni, elettronica di consumo audio e video, elettrodomestici; di apparecchiature informatiche e per le telecomunicazioni (ICT) in esercizi specializzati (codice ATECO 47.4); di articoli medicali e ortopedici in esercizi specializzati.
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