AGENZIA delle DOGANE – Circolare n. 17 del 19 luglio 2023
Autorizzazione alla vendita di melassa per narghilè con contestuale consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi – Ulteriori disposizioni
Con circolare n. 28 del 5 agosto 2022, prot. n. 364323/RU, è stata regolamentata la vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua per il contestuale consumo in loco a mezzo di dispositivi, mediante il rilascio di apposito titolo autorizzatorio, il cosiddetto “patentino speciale”.
Con la successiva circolare n. 4 del 9 febbraio 2023, prot. n. 82917/RU, sono state fornite ulteriori indicazioni tese a chiarire l’applicabilità di detta disciplina alle fattispecie caratterizzate dal consumo in area esterna.
In esito ad una prima applicazione della disciplina in parola, sono emersi, anche tramite quesiti pervenuti dagli Uffici territoriali, ulteriori aspetti meritevoli di attenzione, che si reputa opportuno chiarire in questa sede al fine di garantire la regolarità e l’uniformità dell’azione amministrativa.
In particolare, occorre fornire istruzioni in ordine ai seguenti aspetti:
– se sia ammissibile l’intestazione di un patentino speciale in capo ad un soggetto titolare di concessione di rivendita di generi di monopolio, sia essa ordinaria che speciale;
– se sia ammissibile configurare forme di autorizzazione a mezzo di patentino speciale aventi durata inferiore al biennio, in ragione della durata del titolo che autorizza la somministrazione di alimenti e bevande.
Come noto, la circolare n. 28/2022, in via interpretativa, ha ricondotto il fenomeno della vendita di melassa/tabacco per pipa ad acqua con contestuale consumo in loco a mezzo di appositi dispositivi (narghilè) alla disciplina autorizzatoria dei patentini di cui agli artt. 7 e seguenti del DM 38/2013 e ss.mm. – seppur con gli opportuni correttivi derivanti dal duplice elemento specializzante costituito dalla tipologia del prodotto venduto (melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua) nonché dalla finalità del “consumo in loco” attraverso particolari dispositivi messi a disposizione dall’esercizio commerciale – in quanto, al pari dei patentini “ordinari”, anche il fenomeno de quo si svolge presso esercizi dotati di licenza di somministrazione di alimenti e bevande.
La circolare in particolare ha previsto:
– per i soggetti interessati alla (sola) vendita di melassa/tabacco per pipa ad acqua con contestuale somministrazione in loco, la possibilità di presentare apposita istanza, in modalità telematica, ed ottenere il rilascio di patentino speciale subordinatamente alla verifica della sussistenza dei particolari requisiti soggettivi e oggettivi previsti dalle circolari n. 28/2022 e n. 4/2023, tra i quali la conformità del locale/aree esterne di pertinenza alle norme che regolano lo svolgimento dell’attività nonché alle prescrizioni di cui alla legge n. 3/2003 c.d. legge Sirchia ed alle ulteriori norme di settore, anche locali, che regolano il divieto di fumo. Il titolo autorizzatorio ha validità biennale.
– l’eventualità che l’istante sia interessato ad ottenere contestualmente, ex novo, entrambi i titoli autorizzatori (patentino ordinario e patentino speciale): in tal caso, l’interessato presenta un’unica istanza e, verificato il possesso dei requisiti di cui agli articoli 7, 8 e 9 del DM 38/2013 e s.m.i. e alle circolari n. 28/2022 e n. 4/2023, l’Ufficio rilascia un unico provvedimento autorizzatorio, di durata pari al biennio, contenente espressa menzione di entrambe le attività assentite;
– l’ipotesi in cui il patentino speciale sia richiesto da un soggetto già titolare di un patentino ordinario: in tal caso, previa verifica dei requisiti previsti dalle più volte citate circolari n. 28/2022 e n. 4/2023, il provvedimento autorizzatorio già rilasciato viene integrato a mezzo di apposito provvedimento, la cui validità coincide con quella residua della originaria autorizzazione, che deve contenere espressa menzione dell’attività di vendita dei prodotti de quibus finalizzata al successivo consumo nei locali dell’esercizio autorizzato.
Riepilogati gli aspetti salienti del fenomeno, di seguito le questioni dubbie emerse in sede applicativa, che si intende disciplinare e chiarire in questa sede.
1) TITOLARITÀ DEL PATENTINO SPECIALE IN CAPO AD UN RIVENDITORE
Come precisato, il presupposto per il rilascio di patentino speciale è che il pubblico esercizio, per il quale si chiede detto titolo autorizzatorio, sia dotato di licenza per la somministrazione di cibi e bevande: rispetto a tale attività principale, infatti, la vendita di melassa/tabacco per pipa ad acqua per il consumo in loco si configura quale elemento accessorio.
Ciò premesso, anche i titolari di concessione di rivendita di generi di monopolio, sia ordinaria sia speciale, possono essere titolari di licenza per la somministrazione di alimenti e bevande e va da sé, pertanto, che, laddove la rivendita sia provvista di tale licenza, in presenza degli ulteriori requisiti soggettivi e oggettivi anche in ordine alla conformità del locale alla legge Sirchia e alla normativa regolante il divieto di fumo, non si ravvisano ragioni ostative alla riconducibilità di un patentino speciale ad un soggetto titolare di concessione per la vendita di generi di monopolio, sia essa ordinaria sia speciale.
In relazione a tali fattispecie, peraltro, si rendono necessarie le seguenti precisazioni, in ordine alle possibili casistiche che possono verificarsi nella pratica:
a) L’interessato chiede ab origine il rilascio della concessione di rivendita ordinaria/speciale e, contestualmente, dell’autorizzazione di patentino speciale. Tali istanze andranno presentate autonomamente, con le consuete modalità e secondo la rispettiva disciplina. In particolare, per il patentino speciale restano fermi i requisiti di cui alle circolari nn. 28/2022 e 4/2023 ed in particolare quelli attinenti al locale, che dovrà risultare complessivamente in regola con le disposizioni vigenti che ne disciplinano l’attività, aver conseguito gli atti autorizzativi comunque denominati rilasciati dalle autorità competenti nonché risultare conforme rispetto alle normative sul divieto di fumo (legge 16 gennaio 2003, n. 3, c.d. “legge Sirchia” e norme di settore).
Si specifica, peraltro, che, ove contestualmente al patentino speciale sia chiesta l’assegnazione di rivendita speciale, posto che per entrambi i procedimenti risulta già telematizzata la fase di presentazione dell’istanza, le rispettive domande andranno sempre presentate, separatamente, a mezzo dei rispettivi applicativi già in uso e accessibili dal sito dell’Agenzia. Nelle more di un ulteriore sviluppo degli stessi che consenta di acquisire tale informazione direttamente dagli applicativi, l’interessato dovrà altresì comunicare all’Ufficio competente, a mezzo pec, l’avvenuta presentazione di entrambe le istanze, specificando il numero di protocollo e senza ulteriori oneri di allegazione, al fine di renderne edotto l’Ufficio medesimo.
Inoltre, nell’eventualità in cui la rivendita speciale e il patentino speciale abbiano sede nel medesimo locale, valgono le precisazioni fornite più avanti riguardo tale specifica fattispecie.
Va da sé che, in ogni caso, i rispettivi titoli hanno natura distinta ed autonoma (trattandosi di concessione e autorizzazione) e diversa durata (come noto, le concessioni, di norma, hanno validità novennale mentre il patentino speciale ha durata biennale, tranne per quanto specificato nel prosieguo della trattazione);
b) Il soggetto, già titolare di rivendita ordinaria/speciale, intende ottenere un patentino speciale: in tal caso, sarà onere dell’interessato presentare apposita istanza ai sensi delle circolari n. 28/2022 e n. 4/2023 e, in esito a regolare istruttoria, l’Ufficio adotterà un ulteriore provvedimento, avente validità pari al biennio (salvo quanto precisato più avanti), che autorizza anche l’attività di vendita di melassa/tabacco per pipa ad acqua destinata al contestuale consumo in loco.
Con riferimento al prelievo di generi e, quindi, in particolare all’aspetto dell’aggregazione, per il patentino speciale vale, salvo per l’ipotesi illustrata poco oltre, la regola generale di cui all’art. 23 della legge 1293/1957, secondo cui “La rivendita ordinaria più vicina al locale cui è concesso il patentino rifornisce quest’ultimo dei generi, salvo diversa determinazione dell’Amministrazione” e pertanto il patentino speciale sarà aggregato alla rivendita ordinaria più vicina.
Nel caso in cui vi sia coincidenza tra il titolare di rivendita ordinaria e il titolare di patentino speciale nonché identità di sede di svolgimento delle rispettive attività, l’aggregazione avverrà sulla base degli ordinari criteri sopra richiamati e, pertanto, il patentino speciale andrà aggregato alla rivendita insistente sul medesimo locale, trattandosi evidentemente della rivendita più vicina.
Pertanto, nel caso di specie, l’applicazione delle regole generali in punto di aggregazione costituisce la soluzione dotata di maggior grado di efficienza anche in ragione delle esigenze di razionalizzazione della rete.
Laddove, invece, nel medesimo locale rispetto al quale l’interessato chiede il patentino speciale lo stesso soggetto abbia anche la titolarità di una rivendita speciale di generi di monopolio, occorre fornire le seguenti precisazioni relativamente all’aggregazione.
Ed infatti, considerata la peculiarità di tale specifica fattispecie (attinente all’identità sia del locale che del soggetto intestatario dei titoli concessorio e autorizzatorio) nonché l’esigenza – sopra richiamata – di razionalizzazione della rete di vendita e tenuto, altresì, conto dei poteri conformativi attribuiti ad ADM, si ritiene opportuno prevedere una deroga al principio di aggregazione alla rivendita ordinaria più vicina.
In siffatti casi, l’approvvigionamento dei prodotti da fumo in parola da parte del patentino speciale avverrà tramite la rivendita speciale avente sede nel medesimo locale. Tale soluzione si impone, del resto, alla luce della necessità di adeguare, mediante opportuni interventi, la rete di vendita anche alla luce di nuove modalità di consumo dei prodotti da fumo.
Sotto altro profilo, si deve rilevare che, laddove la rivendita, ordinaria ovvero speciale, ed il patentino speciale insistano nel medesimo locale, all’interno dello stesso andranno individuati appositi e distinti spazi destinati, rispettivamente, allo svolgimento dell’attività di rivendita e alla somministrazione di alimenti e bevande con contestuale consumo sul posto di melassa, di cui dovrà darsi adeguata rappresentazione nella planimetria/perizia giurata da allegare all’istanza/istanze. Resta inteso che, in tale ipotesi, detta documentazione dovrà dare atto della distribuzione complessiva degli spazi e della conformità del locale alle prescrizioni di cui alle richiamate circolari nn. 28/2022 e 4/2023, e quindi, in particolare, ma non solo, alla normativa sul divieto di fumo.
Si specifica, inoltre, che, al fine di assicurare la tracciabilità dei prodotti in parola, i prelievi di generi effettuati dal patentino speciale presso la rivendita di aggregazione devono essere sempre documentati tramite compilazione di apposito modello. Al riguardo, si precisa che, a parziale modifica di quanto previsto dalla circolare 28/2022, per il patentino speciale dovrà essere utilizzato il nuovo modello U88 PAT SPEC.
Peraltro, in tutti i casi di coincidenza tra titolare della rivendita di aggregazione e titolare di patentino speciale dovrà essere utilizzato il nuovo modello U88 PAT SPEC-INT, ferme restando le regole generali in ordine alla detenzione/compilazione del bollettario, che quindi andrà sempre compilato, in duplice copia, in occasione di ciascuna cessione di prodotti dalla rivendita di aggregazione al titolare del patentino (e non, quindi, al momento successivo della cessione dal titolare di patentino al cliente-consumatore), firmato dal titolare nella duplice veste di cedente-cessionario e conservato per cinque anni presso la rispettiva sede di ciascuna attività.
Entrambi i nuovi modelli sono reperibili dal sito del depositario fiscale.
2) PATENTINO SPECIALE INFERIORE AL BIENNIO
Come anticipato in premessa, in esito a quesiti pervenuti dagli Uffici del territorio, si ritiene opportuno affrontare l’ulteriore aspetto della ammissibilità di rilasciare un patentino speciale per periodi inferiori al biennio, al fine di fornire agli Uffici istruzioni operative uniformi.
A tale proposito, si richiama preliminarmente il punto a) della predetta circolare n. 28/2022 attinente ai requisiti soggettivi, nella parte in cui è specificato che “i patentini cc.dd. speciali legittimati alla vendita di melassa per narghilè e tabacco per pipa ad acqua finalizzata al successivo consumo in loco mediante appositi dispositivi possono essere istituiti esclusivamente presso i pubblici esercizi dotati di licenza per la somministrazione di cibi e bevande”.
Va da sé che l’autorizzazione alla somministrazione di cibi e bevande è presupposto condizionante e imprescindibile per il rilascio dell’autorizzazione alla vendita con consumo in loco di melassa per narghilè/tabacco per pipa ad acqua, la quale, dunque, si pone in rapporto di accessorietà rispetto all’attività principale di vendita di cibi e bevande.
Pertanto, in ragione della stretta interdipendenza tra il titolo rilasciato dalle autorità competenti per la somministrazione di alimenti e bevande e il patentino speciale, tale ultimo potrà essere rilasciato, anche con validità inferiore al biennio, in riferimento al periodo indicato nella richiesta. Resta fermo che, in ogni caso, il patentino speciale non potrà avere validità superiore a quella della licenza per la somministrazione di cibi e bevande.
Il patentino speciale dovrà essere rilasciato per un periodo determinato e pertanto nel provvedimento dovranno essere indicate la data iniziale e finale della validità del titolo autorizzatorio.
Tenuto conto del carattere temporaneo dell’autorizzazione, si ritiene opportuno che i controlli di competenza vengano tempestivamente attivati al fine di evitare il rilascio della predetta autorizzazione ad esercizi temporanei non idonei.
Si raccomanda la piena osservanza delle presenti disposizioni.
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