La Corte di Cassazione con la sentenza n. 25797 depositata il 18 novembre 2013 intervenendo in materia di incompatibilità professionale ha statuito che il presidente del consiglio di amministrazione di un società può svolgere la pratica forense se non ha poteri di gestione, non ricadendo nel regime delle incompatibilità (anche ante riforma forense).
La vicenda ha riguardato un avvocato che era stato nominato presidente del Cda ed era stao sottopsto a provvedimento diciplinare dall’ordine conclusosi con la revoca dell’autorizzazione all’esercizio della pratica forense.
Per i giudici di legittimità “il legale il quale ricopra la qualità di presidente del consiglio di amministrazione o di amministratore delegato o unico di una società commerciale si trova, ai sensi dell’art. 3, primo comma, numero 1, del r.d.l. 27 novembre 1933, n. 1578, in una situazione d’incompatibilità con l’esercizio della professione forense (esercizio del commercio in nome altrui), qualora risulti che tale carica comporti effettivi poteri di gestione o di rappresentanza, e a prescindere da ogni indagine sulla consistenza patrimoniale della società medesima e sulla sua conseguente esposizione a procedure concorsuali”.
Al predetto pincipio non si è ispirato il Consiglio Nazionale Forense che, invece, aveva ritenuto la carica di presidente del consiglio di amministrazione di per sé incompatibile con l’esercizio della professione di avvocato (revocando l’autorizzazione alla pratica), senza accertare “se l’incolpato, nella sua qualità di presidente dell’organo amministrativo, fosse titolare di effettivi poteri di gestione”.
Inoltre i giudici della Corte Suprema evidenziano le modifiche, su tale punto, che la riforma forense ha introdotto, infatti nelle motivazione di legge che “Nelle more del giudizio di legittimità – si legge nella sentenza -, l’art. 3 del r.d. 27 novembre 1933, n. 1578 è stato abrogato per incompatibilità dall’art. 18 della legge 31 dicembre 2012 n. 247, che ha dettato una nuova disciplina dell’incompatibilità della professione di avvocato con l’attività d’impresa. La disposizione prevede ora, per quel che in questa sede interessa, che la professione di avvocato è incompatibile con la qualità di presidente di consiglio di amministrazione con poteri individuali di gestione di società capitalistiche”.
Anche se tale norma non era applicabile al caso di specie, perché in materia di sanzioni disciplinari a carico degli avvocati (trattandosi di sanzioni amministrative) “non vige, salvo diversa espressa previsione di legge, il canone penalistico dell’applicazione retroattiva della norma più favorevole, e al fatto si applica la sanzione vigente nel momento in cui il medesimo è stato commesso”.