La Corte di Cassazione sez. penale con la sentenza n. 40332 del 30 settembre 2013 intervenendo in tema di reati fallimentari ha affermato che il professionista che è consulente della società fallita risponde di bancarotta fraudolenta per distrazione qualora rivestendo la carica di componente del consiglio di amministrazione della sua “partecipata” che ha beneficiato, prima della dichiarazione di fallimento, di un aumento di capitale.
Il consulente di una società fallita è stato condannato in primo grado per i delitti di cui agli articoli 110 c.p. e 216, 219 e 223 legge fallimentare in concorso con l’amministratore. L’imputato proponeva ricorso avverso la decisione del giudice di prime cure inanzi alla Corte di Appello che riformava parzialmente la sentenza di primo grado. Infatti la Corte Territoriale confermava la condanna per i reati di cui agli articoli 216, 219 e 223 legge fallimentare in concorso con l’amministratore di una società a responsabilità limitata dichiarata fallita e ritenendo prescritto il reato di bancarotta preferenziale per prescrizione.
Il PM basava la sua accusa sulla circostanza che la società di cui il professionista era componente del CDA aveva ricevuto dalla SRL, fallita poco dopo, il versamento di ingenti somme di denaro le quali erano state così definitivamente sottratte alle ragioni dei creditori. Ciò dimostrava il “dolo” del professionista che era anche il consulente fiscale della fallita, domiciliata presso il suo studio.
Gli imputati avverso la decisione dei giudici di merito depositavano, presso la Corte Suprema, ricorso per la cassazione della sentenza chiedendo l’annullamento della stessa ritenendo che l’imputato avrebbe dovuto essere qualificato quale semplice “extraneus” sicché, al fine di affermare la responsabilità penale per il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione, si sarebbe dovuta dimostrare l’esistenza di un suo contributo causalmente rilevante ai fini del verificarsi dell’evento “distrattivo”, nel caso in esame del tutto mancante.
Per la Cassazione, che respingeva il ricorso presentato, i giudici della Corte Territoriale hanno correttamente considerto sospetti i versamenti “ravvicinati” di ingenti somme di denaro nelle casse della “partecipata”, “formalmente imputati in conto aumento di capitale”. Tale operazione economica, osservano gli Ermellini, ha avuto chiaramente lo scopo di lasciare insoddisfatte le ragioni creditorie della ditta individuale che prima aveva notificato il precetto presso lo studio del commercialista, dove la debitrice era domiciliata, e subito dopo presentato istanza di fallimento. Come da tempo affermato dalla giurisprudenza di legittimità, “a configurare la responsabilità dell’ ‘extraneus’ per concorso nel reato proprio sono sufficienti l’incidenza causale dell’azione dello stesso ‘extraneus’ e la sua consapevolezza del fatto illecito e della qualifica del soggetto attivo che ha posto in essere il fatto tipico”. E nel caso di specie la condotta del commercialista è risultata “assolutamente idonea a configurare un efficiente contributo causale all’attività distrattiva, causativa del fallimento della società”.