La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 40446 depositata il 4 ottobre 2023, intervenendo in tema di reato di bancarotta documentale, ha ribadito che “… la condotta di falsificazione delle scritture contabili integrante la fattispecie di bancarotta documentale “specifica” può avere natura sia materiale sia ideologica, ma consiste, comunque, in un intervento manipolativo su una realtà contabile già definitivamente formata. La condotta integrante la fattispecie di bancarotta documentale “generica”, invece, si realizza sempre con un falso ideologico contestuale alla tenuta della contabilità. In altri termini, l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi nella contabilità (ovvero l’omessa annotazione di dati veri), sempre che la condotta presenti le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice, integra sempre e comunque la seconda ipotesi di bancarotta fraudolenta documentale descritta dall’art. 216 comma 1 n. 2) legge fall. (così da ultimo in motivazione Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari). …”

La vicenda ha riguardato il legale rappresentante di un società a responsabilità limitata fallita accusato, tra l’altro, del reato di bancarotta fraudolente documentale per aver sottratto o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili. Il Tribunale condanna l’imputato per i reati ascrittogli. Avverso la sentenza dei giudici di prime cure l’imputato propone appello. I giudici territoriali confermano la decisione impugnata in ordine al reato di bancarotta fraudolenta documentale e dichiarano estinto per prescrizione il reato di bancarotta preferenziale.

Avverso la sentenza di appello l’imputato propone ricorso in cassazione fondato su quattro motivi.

Gli Ermellini annullano la sentenza impugnata limitatamente al reato di bancarotta fraudolente documentale per aver sottratto o distruzione dei libri e delle altre scritture contabili.

I giudici di legittimità ribadiscono che l’art. 216 comma 1 n. 2 della l. fall. prevede due fattispecie alternative:

  • quella (c.d. “specifica”) consiste nella sottrazione o distruzione o falsificazione (totale o parziale) dei libri e delle altre scritture contabili e richiede il dolo specifico consistente nello scopo di arrecare a sé o ad altri un ingiusto profitto o di recare pregiudizio ai creditori.
  • quella (c.d. “generale”) è integrata dalla tenuta della contabilità in modo da rendere impossibile la ricostruzione del movimento degli affari e del patrimonio della fallita, che richiede il dolo generico.

Il Supremo consenso ha chiarito che “… l’ipotesi di omessa tenuta dei libri contabili può essere ricondotta nell’alveo di tipicità dell’art. 216 comma primo, n.2, legge fall.. A tal fine occorre, però, che l’omessa tenuta della contabilità (al pari delle altre ipotesi) sia sorretta da dolo specifico, perché altrimenti risulterebbe impossibile distinguere tale fattispecie da quella – analoga sotto il profilo materiale – di bancarotta semplice documentale prevista dall’art. 217 legge fall. (Sez. 5, n. 25432 del 11 aprile 2012, De Mitri, Rv. 252992; Sez. 5, n. 11115 del 22/01/2015, Di Cosimo, Rv. 262915; Sez. 5, n. 18320 del 07/11/2019, dep. 2020, Morace, Rv. 279179). …”

La Suprema Corte ha anche evidenziato che nell’ipotesi di bancarotta documentale c.d. generalepresuppone un accertamento condotto su libri contabili effettivamente rinvenuti ed esaminati dagli organi fallimentari e si realizza attraverso una falsità ideologica contestuale alla tenuta della contabilità, e cioè mediante l’annotazione originaria di dati oggettivamente falsi o l’omessa annotazione di dati veri, realizzata con le ulteriori connotazioni modali descritte dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 5081 del 13/01/2020, Montanari, Rv. 278321); essa richiede il dolo generico (Sez. 5, n. 33114 del 08/10/2020, Martinenghi, Rv. 279838; Sez. 5, n. 26379 del 05/03/2019, Inverardi, Rv. 276650; Sez. 5, n. 43966 del 28/06/2017, Rossi, Rv. 271611; Sez. 5, n. 18634 del 01/02/2017, Autunno, Rv. 269904). …”