In riferimento alla comunicazione dei beni assegnati ai soci, particolare attenzione è posta sui casi in cui la comunicazione non è obbligatoria. Infatti per tutti i casi che non siano esclusi la comunicazione va ripropota ogni anno. Le indicazioni contenute nel provvedimento n. 94902 del 2 agosto 2013 non esauriscono tutte le problematiche connesse a tale obbligo.
La maggiore preoccupazione delle società è l’utilizzo dei dati trasmessi per l’accertamento sintetico in capo al socio, assieme all’aspetto reddituale legato alla differenza tra valore di mercato dell’uso e corrispettivo eventualmente versato.
L’obbligo di comunicazione ricade sia sull’impresa concedente che sull’utilizzatore. Ormai si è definitivamente chiarito che sono esclusi dall’obbligo le società semplici e tutti gli altri soggetti che non esercitano attività d’impresa (come gli studi associati) e i beni concessi in godimento ad ente non commerciale (socio) che l’ utilizza esclusivamente a fini istituzionali. Aldilà dell’esclusione di beni molto specifici (come quelli ad uso pubblico con deducibilità integrale dei costi e gli alloggi delle cooperative edilizie a proprietà indivisa), gli esoneri numericamente più interessanti sono:
– i beni concessi in godimento agli amministratori (e il provvedimento del 2 agosto 2013 non aggiunge alcun ulteriore requisito);
– i beni concessi in benefit al socio dipendente o lavoratore autonomo;
– i beni concessi ad un corrispettivo che è pari o superiore al valore “normale” dell’utilizzo;
– i beni di valore non superiore a 3.000 euro appartenenti alla categoria «altro» prevista dalle istruzioni del modello di dichiarazione dei redditi;
– i beni concessi in godimento all’imprenditore individuale.
Tale Ultima precisazione contenuta nel provvedimento del 2 agosto 2013 risulta particolarmente utile, questo perché i beni utilizzati promiscuamente dall’imprenditore individuale (cui dovrebbe riferirsi l’esclusione) sono già a lui intestati e non esiste alcuno “schermo” societario che impedisca la raccolta dei dati per l’accertamento sintetico.
Per cui la precisazione contenuta nel provvedimento di cui sopra elimina l’incresciosa situazione creata dalla circolare 36/E/2012 che aveva compreso questa ipotesi tra quelle che determinano il sorgere del reddito in natura in capo al soggetto (almeno in tutti i casi in cui il benefit non è più che compensato dai costi indeducibili), per cui vi è da chiedersi se l’esclusione dalla comunicazione vada letta come un superamento della posizione precedente o, più semplicemente, come un esonero compilativo senza effetto sull’aspetto reddituale. Ipotizzando quest’ultima soluzione, vi sarebbe una deroga al principio generale che vede “incrociarsi” l’obbligo della comunicazione da parte della società (o, in mancanza, del socio) e quello del soggetto utilizzatore di indicare in Unico (assoggettandolo a tassazione come “reddito diverso”) lo stesso importo scaturente dalla predetta comunicazione.
Altra precisazione contenuta nel provvedimento in esame riguarda i soggetti esclusi, dall’esame delle disposizioni e dalla lettura della circolare n. 24/E/2012 emerge l’insussistenza dell’obbligo comunicativo ogni qual volta il soggetto utilizzatore, per sua natura, non può produrre “reddito diverso”, come accade per il socio costituito in forma societaria. Meriterebbe un chiarimento l’ipotesi del socio persona fisica che utilizza il bene ricevuto in godimento dall’impresa non per fini privati, ma nell’ambito della propria attività d’impresa o di lavoro autonomo, situazione non infrequente nelle piccole società di capitali.
Rivedendo le scelte del precedente provvedimento del 16 novembre 2011, con quello del 2 agosto 2013 l’Agenzia (in conformità alla decorrenza della disposizione) richiede la comunicazione a partire dai beni assegnati nel corso del 2012, sia che il godimento sia iniziato in tale periodo, sia che si tratti della prosecuzione di un rapporto iniziato in passato. Per cui non va effettuata alcuna segnalazione per i beni il cui utilizzo personale in capo al socio o familiare si è interrotto entro il 31 dicembre 2011.
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