La legge di Bilancio 2017 (legge n. 232/2016) con il comma 2 dell’art. 1 ha prorogato il Bonus Sisma fino al 2021 con interessanti novità. In base all’intervento le detrazioni fiscali sono del 50-70-80% per le case; del 50-75-80% per i condomini. Gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003 in cui il territorio Italiano viene classificato in quattro zone sismiche.
Di base, l’agevolazione è al 50% (in luogo del 65% precedente) in cinque anni, dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021. Le spese sostenute per l’adeguamento antisismico degli edifici ricadenti nelle zone 1 e 2, altissima e alta pericolosità sismica, è prevista una detrazione pari al 50% delle spese per un soglia massima di spesa di 96 mila euro da suddividere in 5 quote annuali di pari importo a partire dall’anno in cui si sono sostenute le spese.
Agevolazione del 70% fino all’80% in 5 anni (in luogo dei precedenti 10 anni) – A partire dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, le famiglie e le imprese, che effettuano interventi di riduzione di rischio sismico di immobili ricadenti nelle zone 1, 2 e 3, di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003, tali da determinare il passaggio ad una classe inferiore di rischio terremoto, la detrazione anziché essere del 50%, spetta al 70%. Se i lavori determinato la riduzione di 2 classi di rischio, la detrazione, invece, è pari all’80%.
Sisma bonus condomini 2017: dal 1° gennaio 2017 al 31 dicembre 2021, per gli interventi di riduzione rischio sismico effettuati sulle parti comuni dei condomini e intero edificio, che portano il passaggio ad una classe inferiore spetta una detrazione del 75%, due classi 85%, per un limite massimo di 96.000 euro.
Vengono proposte altre due importanti novità:
– applicare lo sconto diretto a tutti i proprietari di appartamenti in condominio, che siano incapienti o meno
– anche la parte del 35% a carico dei privati verrebbe anticipata dal fondo tramite la Esco, e ripagandosi con il risparmio energetico sulle future bollette.
A beneficiare del Sismabonus saranno anche le seconde case, i condomìni e gli enti locali che dovranno mettere in sicurezza gli edifici pubblici.
Disciplina in vigore dal 2017
Per gli interventi relativi all’adeguamento sismico a decorrere dal 01 gennaio 2017 fino al 31 dicembre 2021 la legge 232/2016 art. 1 comma 2 ha previsto, oltre alle nuove percentuali di detrazioni fiscali sopraindicate anche:
SPESA MASSIMA
Altra novità riguarda, come precisato dalla relazione illustrativa, qualpra gli interventi realizzati in ciascun anno consistano nella “mera prosecuzione” di interventi iniziati in anni precedenti, ai fini del computo del limite massimo delle spese ammesse a fruire della detrazione (€.96.000), si tiene conto anche delle spese sostenute negli stessi anni per le quali si è già fruito della detrazione.
AMBITO DI APPLICAZIONE
Altra differenza rispetto all’attuale beneficio concerne l’ambito di applicazione; dal 2017, infatti, il nuovo sisma bonus si applicherà non solo agli edifici ricadenti nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) ma anche agli edifici situati nella zona sismica 3 (in cui possono verificarsi forti terremoti ma rari).
La detrazione, inoltre, riguarderà tutti gli immobili abitativi (e non solo, quindi, gli immobili adibiti ad abitazione principale, come previsto dalla vigente disposizione), oltre che gli immobili produttivi.
SPESE AMMISSIBILI
Tra le spese detraibili per la realizzazione di interventi relativi all’adozione di misure antisismiche, dal 2017, rientrano anche le spese sostenute per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
Super bonus – La legge di bilancio 2017 prevede, inoltre, due “super bonus” qualora gli interventi antisismici effettuati realizzino un miglioramento della classe di rischio.
In particolare, qualora dalla realizzazione degli interventi antisismici derivi:
- una riduzione del rischio sismico che determini il passaggio ad una classe di rischio inferiore, la detrazione spetta nella misura del 70% della spesa sostenuta.
- il passaggio a 2 classi di rischio inferiori, la detrazione spetta nella misura dell’80%
Sarà un apposito decreto del Min. infrastrutture e trasporti, da adottarsi entro il 28/02/2017, sentito il Consiglio Superiore dei lavori pubblici, a definire le linee guida per la classificazione di rischio sismico delle costruzioni, nonché le modalità di attestazione, da parte di professionisti abilitati, dell’efficacia degli interventi effettuati.
Super bonus condomini – Qualora gli interventi relativi all’adozione di misure antisismiche siano realizzati sulle parti comuni di edifici condominiali, le detrazioni di imposta saliranno, rispettivamente:
- al 75%: passaggio di una classe di rischio inferiore
- all’85%: passaggio di due classi.
e saranno calcolate su un ammontare delle spese non superiore a €.96.000 moltiplicato per il numero delle unità immobiliari di ciascun edificio.
CESSIONE BONUS – Per i lavori condominiali che godono dei super bonus del 75% e 85% a decorrere dal 01/01/2017, in luogo della detrazione, i beneficiari possono optare per la cessione del corrispondente credito:
- ai fornitori che hanno effettuato gli interventi
- nonché a soggetti privati (ad esclusione di istituti di credito ed intermediari finanziari)
- con la possibilità che il credito sia successivamente cedibile
Quindi, il cessionario, oltre ad utilizzare il credito in compensazione per il pagamento di imposte e contributi, potrà a sua volta cederlo ad altri soggetti privati.
Le modalità attuative dell’opzione dovranno essere definite con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate, da emanare entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge di Bilancio 2017 (1° gennaio 2017).
DIVIETO DI CUMULO – Le nuove detrazioni non sono cumulabili con agevolazioni già spettanti per le medesime finalità sulla base di norme speciali per interventi in aree colpite da eventi sismici.
Requisiti per il bonus sisma 2017: per fruire della nuova detrazione fiscale che fa salire lo sconto Irpef dal 50% al 70 e 80% per le case e al 75 e all’80% per i condomini, occorre che:
1) I lavori di adeguamento sismico vengano effettuati tra il 1° gennaio 2017 ed il 31 dicembre 2021;
2) Che i suddetti lavori determinino una riduzione di rischio sismico di 1 classe o 2 classi;
3) Che tali interventi siano eseguiti su: case private, per cui prime e seconde case, immobili adibiti ad attività produttiva e condomini;
4) Che gli immobili oggetto di intervento e detrazione, siano ubicati nelle zone 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003.
5) Che la spesa massima di spesa, non superi i 96.000 euro, ivi comprese le spese effettuate per la classificazione e verifica sismica degli immobili.
6) Che lo sconto sisma bonus, possa essere recuperato non in 10 anni ma in 5 quote annuali di pari importo;
7) Che il credito possa essere ceduto a soggetti terzi o all’impresa, in modo tale da permettere ai condomini incapienti, di poter fruire dell’agevolazione, le modalità di concessione e cessione del credito, saranno poi chiarite dall’Agenzia delle Entrate.
La detrazione sisma bonus 2017 prima e seconda casa, spetta a tutti i cittadini che eseguono interventi di adeguamento sismico sull’abitazione, sia essa adibita ad abitazione principale che a seconda casa.
Per fruire dell’agevolazione sisma bonus, occorre che l’immobile sia ubicato all’interno della zona 1, 2 o 3 e che i lavori di adeguamento, siano tali da determinare una riduzione del rischio sismico di 1 o 2 classi.
Per cui, maggiore è la riduzione del pericolo terremoto, e maggiore è la detrazione fruibile, visto che se il rischio di riduce di 1 classe, spetta un a detrazione pari al 70%, mentre se lo si riduce di 2 classi, la detrazione è pari al 75%.
Il tetto di spesa per la nuova detrazione è fissato a 96.000 euro, nelle quali vi rientrano come spese detraibili, anche quelle per la classificazione e verifica sismica.
Va ricordato, inoltre, che il sisma bonus è fruibile a partire dal 1° gennaio 2017 fino al 2021, che è valido sia per i condomini che per le abitazioni singole e le attività produttive e si può detrarre, e quindi recuperare, in 5 anni anziché in 10.
Per sfruttare la Detrazione sull’adeguamento sismico degli edifici è necessario che:
1. Gli edifici siano adibiti ad abitazione principale o a attività produttive
2. Gli edifici ricadano nelle zone sismiche ad alta pericolosità (zone 1 e 2) individuate dall’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274/2003
La legge di bilancio ridisegna il ”sisma bonus”; nello specifico, la nuova versione dell’agevolazione:
- riguarderà il quinquennio 2017-2021
- spetterà per gli interventi con procedure autorizzatorie attivate dal 01/01/2017.
adeguamento antisismico, incremento energetico, efficienza idrica
Intervenendo sull’ art. 15 del DL 63/2013, la legge di bilancio 2017 stabilisce che:
- è prorogata di un anno, al 31/12/2017
- il termine entro cui vanno definiti misure/incentivi di carattere strutturale, finalizzati a interventi per il miglioramento, l’adeguamento antisismico e la messa in sicurezza degli edifici esistenti, nonché per l’incremento del loro rendimento energetico e dell’efficienza idrica.
Nella definizione delle misure e degli incentivi suddetti è compresa l’installazione di impianti di depurazione delle acque da contaminazione di arsenico di tipo domestico, produttivo e agricolo nei comuni dove è stato rilevato il superamento del limite massimo di tolleranza stabilito dall’OMS. Infine nelle misure di carattere strutturale si deve, inoltre, tener conto dell’opportunità di agevolare ulteriori interventi, quali ad esempio le schermature solari, la microcogenerazione e la micro-trigenerazione per il miglioramento dell’efficienza energetica, nonché interventi per promuovere l’incremento dell’efficienza idrica e per la sostituzione delle coperture di amianto negli edifici,
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