CASSA NAZIONALE DOTTORI COMMERCIALISTI – Comunicato 29 aprile 2020
Emergenza Covid-19: supporto assistenziale per stato di bisogno per gli iscritti con studio professionale in affitto
Nell’ambito degli interventi assistenziali per sostenere gli iscritti chiamati ad affrontare gli effetti economico-finanziari legati all’emergenza epidemiologica COVID-19, il Consiglio di Amministrazione ha stanziato per l’anno 2020 Euro 3.000.000 per gli iscritti con studio professionale in affitto.
Per visualizzare le condizioni e i requisiti per il riconoscimento del contributo clicca qui (https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Covid-19%20Bando%20iscritti%20con%20studio%20in%20locazione%20_290420.pdf).
Il contributo è parametrato al 50% dei canoni corrisposti per il periodo febbraio 2020 – maggio 2020 risultanti dalla documentazione allegata alla domanda, fino ad un massimo di € 1.000.
Ammontare canoni corrisposti | Contributo |
---|---|
€ 1.800 | € 900 |
€ 3.400 | € 1.000 |
Si invitano gli iscritti a presentare la domanda una volta in possesso della documentazione attestante il pagamento di tutti i canoni corrisposti per il predetto periodo. A tal proposito, si precisa che, comunque, non rileverà l’ordine cronologico di presentazione delle domande (per conoscere la modalità di determinazione della graduatoria v. art. 5 delle condizioni di riconoscimento del contributo (https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Covid-19%20Bando%20iscritti%20con%20studio%20in%20locazione%20_290420.pdf)).
Le domande devono essere presentate, a pena di inammissibilità, entro il 15 giugno 2020 utilizzando esclusivamente il servizio online CSA che sarà reso disponibile nei prossimi giorni nell’area riservata del sito (per conoscere le modalità di presentazione della domanda e la documentazione necessaria v. art. 4 delle condizioni di riconoscimento del contributo (https://www.cnpadc.it/sites/default/files/caricamenti_editor/Allegati/2020/Covid-19%20Bando%20iscritti%20con%20studio%20in%20locazione%20_290420.pdf)).
Non saranno ammesse domande presentate con modalità diverse.
Allegato
Supporto assistenziale per stato di bisogno per l’emergenza epidemiologica COVID-19 in favore degli iscritti con studio professionale in affitto
(art. 48, comma 10, del Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza)
(approvato dal Consiglio di Amministrazione nella riunione del 23/04/2020)
Articolo 1
Oggetto
Ai sensi dell’art.48, comma 10, del “Regolamento Unitario in materia di previdenza e assistenza della CNPADC”, è stato previsto un contributo assistenziale a supporto degli iscritti in conseguenza dall’emergenza epidemiologica COVID-19 con studio professionale in affitto, per uno stanziamento complessivo per l’anno 2020 pari a Euro 3.000.000. Presupposto per il riconoscimento del contributo assistenziale è la sussistenza di uno stato generale di bisogno valutato con riferimento congiunto alla data di iscrizione, a livelli reddituali medio bassi, a forme organizzative dell’attività professionale e ai canoni di locazione sostenuti.
Articolo 2
Modalità di calcolo del contributo assistenziale
In caso di sussistenza di tutti i requisiti richiesti, la misura del contributo assistenziale per ciascun richiedente sarà parametrata al 50% del solo canone di locazione (al netto di IVA) dello Studio, effettivamente corrisposto per il periodo febbraio 2020-maggio 2020, al netto di eventuali ricavi da sublocazione del medesimo immobile, sino a concorrenza massima di Euro 1.000.
Nel caso in cui il richiedente sia conduttore di distinte unità immobiliari per le quali potrebbe essere richiesto il contributo, lo stesso non potrà comunque essere superiore al limite complessivo di Euro 1.000.
Nel caso in cui il contratto di locazione veda come parte conduttrice uno Studio Associato/STP, l’entità del contributo, attribuibile a ciascun socio, è commisurata alla quota di partecipazione agli utili dello Studio Associato/STP alla data della domanda. L’importo complessivamente attribuibile al singolo associato professionista non può eccedere Euro 1.000.
Il contributo è concesso anche in presenza di un contratto di sublocazione, per il quale risulti il relativo pagamento. L’importo attribuibile ad ogni professionista sublocatario non può eccedere il limite massimo di Euro 1.000.
Sono esclusi dal contributo gli iscritti che, direttamente o indirettamente, siano titolari di diritti reali sull’immobile oggetto del contratto di locazione o sublocazione.
Articolo 3
Requisiti di ammissione
3.1 – Requisiti di iscrizione
Essere un Dottore Commercialista iscritto alla Cassa al 1.1.2020 che nel corso del 2020 abbia effettivamente corrisposto, per il periodo di cui all’art.2 comma 1, il canone di locazione dello Studio presso il quale svolge la propria attività professionale.
3.2 – Requisiti reddituali
Lo stato di bisogno è riconosciuto a tutti gli iscritti con un reddito relativo al periodo di imposta 2018 non superiore a Euro 50.000. Tale importo è determinato sommando i redditi derivanti dall’esercizio dell’attività professionale da dichiarare ai fini contributivi (per gli iscritti che hanno avviato l’attività professionale dal 2019 si considera pari a zero), con l’eventuale reddito lordo di pensione, di lavoro dipendente e/o redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente percepiti nell’anno 2018.
Anche se il reddito relativo al periodo di imposta 2018 non è superiore ad Euro 50.000 sono comunque esclusi i professionisti che hanno percepito nel periodo di imposta 2019 redditi di lavoro dipendente, di pensione e redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, di ammontare lordo complessivo superiore ad Euro 20.000.
3.3 – Requisiti del contratto di locazione o di sublocazione
Ai fini del riconoscimento del contributo assistenziale è necessario che sia in corso un contratto di locazione e/o sublocazione registrato entro il 28/02/2020, di unità immobiliare, o porzione di essa, ubicata in Italia e adibita ad uso esclusivo di studio professionale. Con riferimento al luogo di esercizio dell’attività professionale, di cui all’art. 3, comma 1, è necessario che dall’anagrafica dell’Agenzia delle Entrate risulti che l’immobile è destinato alla propria attività professionale alla data del 28/02/2020.
3.4 Cumulabilità con altre provvidenze
Il contributo riconosciuto, in quanto intervento assistenziale per stato di bisogno derivante dell’emergenza epidemiologica è cumulabile con altri contributi, ivi compresi quelli erogati sotto forma di credito d’imposta.
Articolo 4
Presentazione delle domande
La domanda, a pena di inammissibilità, deve essere presentata nel rispetto di tutte le modalità e nei termini di seguito indicati.
La domanda deve essere presentata utilizzando esclusivamente il servizio online CSA, disponibile nell’area riservata sul sito www.cnpadc.it, entro il termine del 15/06/2020.
Non sono ammesse domande presentate con modalità diverse.
La domanda deve essere corredata, al momento della presentazione, di copia del contratto di locazione e/o sublocazione registrato ed intestato al richiedente oppure allo Studio Associato/STP di cui è socio, unitamente alla documentazione attestante l’avvenuto pagamento per canoni relativi al periodo di cui all’art. 2 comma 1.
Accedendo al servizio online CSA l’iscritto dovrà dichiarare ai sensi del DPR 445/00:
1) l’eventuale quota di partecipazione allo Studio Associato/STP alla data della domanda; ;
2) che l’unità immobiliare, o porzione di essa, oggetto del contratto di locazione o di sublocazione è adibita ad uso esclusivo dell’attività professionale;
3) il canone di locazione rimasto a proprio carico, al netto di eventuali ricavi da sublocazione del medesimo immobile, nel periodo di riferimento della domanda;
4) di non essere , direttamente o indirettamente, titolare di diritti reali sull’immobile oggetto del contratto di locazione o sublocazione.
5) di non superare i requisiti reddituali indicati all’art. 3. 2.
6) che il contratto di locazione o sublocazione, allegato alla domanda è relativo ai luoghi di esercizio della propria attività professionale.
Non saranno considerate valide le autodichiarazioni rilasciate con altre modalità.
Articolo 5
Graduatoria
Il Consiglio di Amministrazione provvederà ad approvare la graduatoria delle domande, che viene formata con criterio di precedenza inversamente proporzionale al reddito relativo al periodo di imposta 2018 di cui al precedente art. 3.2. A parità di reddito, prevale la minore età anagrafica del richiedente.
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