CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 03 dicembre 2013, n. 27099

Tributi – Reddito imponibile – Assoggettabilità a tassazione del premio fedeltà – Sussiste

Svolgimento del processo

La controversia promossa da F.G. contro l’Agenzia delle Entrate attiene al silenzio rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di lavoro sul “premio fedeltà” corrispostogli dal Credito Italiano al raggiungimento del 25 anno di servizio. La CTC riteneva non assoggettabile a tassazione il premio in questione.

Il ricorso proposto si articola in unico motivo. Resiste con controricorso il contribuente.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c. chiedendo l’accoglimento del ricorso. Il presidente ha fissato l’udienza del 24/10/2013 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.

Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

Motivi della decisione

Va preliminarmente affermata l’ammissibilità dell’impugnativa essendo specificati i motivi del ricorso.

Nel merito la ricorrente assume la violazione dell’art. 17 del dpr 636/1972 laddove la CTC ha ritenuto non tassabile l’erogazione in parola.

La censura è fondata, sulla base del consolidato principio della giurisprudenza di questa Corte secondo il quale, in tema di imposte sui redditi, ai sensi dell’art. 48, comma 1 (ndr D.P.R. n. 917/1986) – il quale costituisce una norma antielusiva tendente ad evitare che, sotto forma di erogazioni liberali, vengano corrisposte al lavoratore somme che in realtà hanno natura di vero e proprio corrispettivo per l’attività svolta – il cosiddetto “premio fedeltà” fa parte del reddito imponibile, potendo essere esclusa la tassabilità delle somme percepite solo se ricorrano i requisiti della eccezionalità e della non ricorrenza della erogazione liberale, effettuata a favore della generalità dei dipendenti o di categorie di dipendenti; la ricorrenza del venticinquesimo anno di servizio non può ritenersi evento riconducibile a tale concetto, trattandosi di avvenimento naturale e prevedibile (Sez. 5, Sentenza n. 13459 del 23/5/2008 ; Sez. 5, Sentenza n. 22584 del 2007; Sez. 5, Sentenza n. 20929 del 2007).

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata in relazione al motivo accolto; non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ai sensi dell’art. 384 c.p.c.. decidendo nel merito, va rigettato il ricorso proposto dal F. avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di lavoro sul “premio fedeltà”.

Le circostanze che caratterizzano la vicenda giustificano la compensazione delle spese del giudizio.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta il ricorso proposto dal F. avverso silenzio rifiuto dell’Agenzia sull’istanza di rimborso delle trattenute operate dal datore di lavoro sul “premio fedeltà” , compensando tra le parti le spese del giudizio.