CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2014, n. 3077
Riscossione – Procedimento esecutivo – Espropriazione forzata di crediti – Compentenza – Giudice del luogo di residenza del debitore – Persona giuridica – Possibilità di ricorrere al foro della sede legale o di uno stabilimento
Ritenuto quanto segue
La società P. srl ha impugnato, con ricorso per regolamento di competenza, la sentenza in data 20.3.2012, con la quale il giudice unico del tribunale di Bologna – nella procedura esecutiva promossa da E.P. spa (creditore procedente) nei confronti della stessa P. srl (debitore esecutato) e di A. srl (terzo pignorato) – ha rigettato l’opposizione agli atti esecutivi proposta da P. srl, affermando, in particolare, che la competenza territoriale spetti al tribunale adito.
Le parti intimate non hanno svolto attività difensiva.
Essendo stata disposta la trattazione con il procedimento ai sensi dell’art. 380-ter c.p.c., il Pubblico Ministero ha depositato le sue conclusioni scritte, che sono state notificate agli avvocati delle parti costituite, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza della Corte.
Considerato quanto segue
Sono principii di diritto ormai pacifici nella giurisprudenza della Corte di legittimità i seguenti.
In materia di espropriazione forzata di crediti, la previsione della competenza del giudice del luogo di residenza del debitore (artt. 26, secondo comma, e 543, secondo comma, n. 4) comporta, ove il terzo debitore sia una persona giuridica, la facoltà del creditore procedente di ricorrere al foro della sede legale della persona giuridica oppure, in alternativa, a quello del luogo in cui la stessa ha uno stabilimento e un rappresentante autorizzato a stare in giudizio per l’oggetto della domanda (Cass. 6.8.2002 n. 11758).
Inoltre, in tema di notificazione alle persone giuridiche, è valida la notificazione eseguita nella sede effettiva di una società avente personalità giuridica.
E ciò perché si deve ritenere che, ai fini dell’equiparazione (ai sensi dell’art. 46 c.c.) con la sede legale di fronte ai terzi, la sede effettiva sia il luogo in cui hanno concreto svolgimento le attività amministrative e di direzione dell’ente ed ove operano i suoi organi amministrativi o i suoi dipendenti; vale a dire il luogo deputato o stabilmente utilizzato per l’accentramento dei rapporti interni e con i terzi in vista del compimento degli affari e della propulsione dell’attività dell’ente (Cass. 12.3.2009 n. 6021; Cass. 7.3.2012 n. 3516).
Da ultimo, vale ribadire che il principio contenuto nell’art. 46, secondo comma c.c. secondo cui, in caso di divergenza tra la sede legale e la sede effettiva i terzi possono considerare come sede della persona giuridica anche quest’ultima, ha valenza generale, nel senso che individua quale è il concetto di sede al quale fare riferimento in tutti i casi in cui questo venga in rilievo, anche con riferimento alla competenza per territorio (Cass. 30.1.1998 n. 959 e succ. conf.).
Ora, nella specie, dalle acquisizioni documentali risulta che in Bologna, alla via (…) è situata la sede operativa della società terza pignorata A. srl, mentre presso la sede legale in Roma via (…) è presente il solo servizio di caselle postali “Mail Boxes”.
L’attività di impresa è svolta presso la “Unità locale” di Bologna, ove si trova l’azienda della affittuaria A. srl.
La documentazione allegata da E. srl ed acquisita – di cui da atto la sentenza impugnata – non lascia dubbi.
Né, a superare tale conclusione, acquistano rilievo le circostanze che: 1) dalla busta del 12.6.2010 risultava corretto l’indirizzo di via (…), quale sede legale del terzo pignorato; 2) quella di Bologna era indicata dalla stessa creditrice come unità locale; 3) il terzo pignorato aveva ricevuto la notificazione dell’atto di citazione del 23.12.2010 all’indirizzo di Roma tramite “personale impiegato”.
Quanto alla prima circostanza, deve rilevarsi che la modificazione dell’indirizzo sulla raccomandata con timbro 12.6.10 è ininfluente a fronte della ricezione della relativa cartolina di ritorno in data 14.6.10 da parte di “Mail Boxes”.
Quanto alla seconda, è ininfluente l’indicazione, posto che ciò che interessa è la effettività della sede.
Quanto alla terza, del tutto irrilevante è la supposta presenza di un impiegato nella sede legale della terza pignorata in Roma, che non altera il panorama probatorio in ordine alla individuazione della sede effettiva della società terza pignorata in Bologna. Conclusivamente, va dichiarata la competenza del tribunale di Bologna.
Nessun provvedimento è adottato in ordine alle spese, non avendo le intimate svolto attività difensiva.
P.Q.M.
Dichiara la competenza del tribunale di Bologna. Nulla spese.