CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 19 aprile 2021, n. 10271

Iscrizione ipotecaria – Opposizione – Mancato pagamento di un rilevante numero di cartelle esattoriali – Prescrizione dei crediti pretesi

Fatti di causa

Con sentenza n. 253 del 2016, il Tribunale di Reggio Emilia ha dichiarato inammissibile l’opposizione alla comunicazione di iscrizione ipotecaria avvenuta l’8 luglio 2015 (relativa alla quota di Vi della proprietà dell’immobile sito in Reggio Emilia in via (…), comunicata a mezzo posta il 28 luglio 2015) proposta da F.C., originariamente anche nei confronti di INPS ed Inail, e proseguita, dopo la rinunzia nei loro confronti, solo nei riguardi di Equitalia centro s.p.a.

Il Tribunale, precisato che l’iscrizione ipotecaria scaturiva dal mancato pagamento di un rilevante numero di cartelle esattoriali, avvisi di addebito ed avvisi di accertamento immediatamente esecutivi e che l’opposizione si fondava sia sull’affermata mancata notifica degli atti prodromici all’iscrizione, che sulla prescrizione o decadenza dei crediti pretesi, oltre che sulla inammissibilità dell’iscrizione sui bene conferito in fondo patrimomale comunque destinato a residenza principale e sull’erroneità del calcolo degli interessi, ha accertato che la notifica della comunicazione preventiva di ipoteca, riferita alla pluralità di crediti contributivi di cui sopra, era avvenuta in data 3 novembre 2014 e conteneva l’indicazione delle medesime cartelle esattoriali non opposte.

Ciò premesso, ha richiamato la sentenza delle Sezioni Unite di questa Corte di legittimità n. 20931 del 2011 traendo la conclusione che alla controversia in esame dovesse attribuirsi natura di opposizione agli atti esecutivi soggetta, ai sensi dell’art. 617 c.p.c., al termine di proposizione di venti giorni decorrenti dalla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca (3 novembre 2014); quanto alle questioni relative alla formazione del ruolo, alla notifica del medesimo o ad altre questioni di merito, accertava che non era comunque stata proposta tempestiva opposizione avendo riguardo sempre alla data di notifica della comunicazione preventiva di ipoteca del 3 novembre 2014, con la conseguenza che non era ammissibile neanche l’azione volta a recuperare quella ormai spirata per decorso del termine per opporsi ai sensi dell’art. 24 d.lgs. n. 46 del 1999. Il Tribunale ha comunque accertato la rituale notificazione degli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria in oggetto.

Avverso tale sentenza, propone ricorso per cassazione F.C. sulla base di un unico motivo successivamente illustrato da memoria.

Resiste con controricorso Equitalia Servizi di Riscossione s.p.a.

Ragioni della decisione

Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la violazione e falsa applicazione dell’art. 617 c.p.c., in relazione all’orientamento di questa Corte di cassazione a sezioni unite, espresso in particolare da Cass. SS.UU. n. 19667 del 2014 e n. 15354 del 2015, secondo il quale l’iscrizione di ipoteca esattoriale è atto alternativo rispetto agii atti di esecuzione forzata e che la relativa impugnazione è svincolata dallo schema delle opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c., con la conseguenza che l’azione intrapresa per opporsi assume la natura di accertamento negativo del diritto dell’esattore all’iscrizione, a prescindere dal tipo di contestazione (formale o di merito) fatta valere.

Il motivo è fondato in relazione al profilo relativo all’inapplicabilità alla fattispecie del termine di decadenza di cui all’art. 617 c.p.c., profilo che assorbe ogni altra questione.

Il tribunale ha erroneamente qualificato l’azione proposta dal ricorrente come opposizione agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e di conseguenza l’ha erroneamente dichiarata inammissibile, in quanto tardiva, sulla base del solo rilievo che il ricorso introduttivo non era stato depositato nel termine perentorio di venti giorni previsto dal richiamato art. 617 c.p.c..

In tema di atti della procedura di riscossione anteriori al pignoramento, le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiarito che il fermo amministrativo di beni mobili registrati ha natura non già di atto di espropriazione forzata, ma di procedura a questa alternativa, trattandosi di misura puramente afflittiva volta ad indurre il debitore all’adempimento, sicché la sua impugnativa, sostanziandosi in un’azione di accertamento negativo della pretesa creditoria, segue le regole generali del rito ordinario di cognizione in tema di riparto della competenza per materia e per valore (Cass., Sez. U, Ordinanza n. 15354 del 22/07/2015, decisione relativa al fermo amministrativo di beni mobili registrati, ma che si pone in linea di continuità con Cass., Sez. U, Sentenza n. 19667 del 18/09/2014, la quale aveva in precedenza espressamente affermato che l’iscrizione ipotecaria prevista dall’art. 77 del D.P.R. 29 settembre 1973 n. 602 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria).

Il principio di diritto sopra enunciato è dunque certamente applicabile, oltre che al fermo amministrativo di beni mobili registrati, anche all’ipoteca esattoriale di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 77: esso comporta necessariamente che tutte le azioni volte ad ottenere la dichiarazione di nullità dell’iscrizione ipotecaria (e/o dell’iscrizione del fermo), che si assume operata dall’agente della riscossione in mancanza dei relativi presupposti, non possono essere qualificate come opposizioni agli atti esecutivi ai sensi dell’art. 617 c.p.c., e, costituendo ordinarie azioni di accertamento negativo, non possono ritenersi assoggettate a termini perentori di decadenza per la loro proposizione.

La domanda avanzata dall’odierno ricorrente non avrebbe potuto essere dichiarata inammissibile solo perché proposta oltre il termine di cui all’art. 617 c.p.c., come denuncia lo stesso ricorrente nel ricorso.

La sentenza impugnata va pertanto cassata affinché in sede di rinvio si proceda ad un nuovo esame della fattispecie, alla luce del principio di diritto sopra esposto.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Reggio Emilia in persona di diverso magistrato anche per le spese del giudizio di legittimità.