CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 gennaio 2014, n. 458

Tributi – Riscossione – Ruolo straordinario – Iscrizione di ipoteca per l’intero debito – Sussiste

Svolgimento del processo

1. L’agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale del Lazio n. 135/01/10, depositata il 6 aprile 2010, con la quale, accolto parzialmente l’appello della società S. srl, in liquidazione contro la decisione di quella provinciale, l’opposizione di questa, inerente all’avviso di iscrizione di ipoteca, riguardante una cartella di pagamento, seguita a ruolo straordinario, e notificata nel 2006 per imposte Irpeg, Irap ed Iva, riguardanti l’anno 2003, veniva accolta solo in parte. In particolare il giudice dì secondo grado osservava che quell’atto esecutivo, e cioè l’iscrizione d’ipoteca, riguardava un ruolo straordinario, che era stato emesso nel corso del giudizio avente ad oggetto l’impugnazione del precedente avviso di accertamento, e quindi non poteva attenere alle imposte nella loro interezza, bensì solo nella misura del 50%, giusta anche la decisione pronunciata in pari data relativamente alla prodromica cartella di pagamento.

La S. e la società Equitalia Gerit non si sono costituite.

Motivi della decisione

2. Col primo motivo la ricorrente deduce violazione di norme di legge, nonché il vizio di omessa motivazione, in quanto la CTR non considerava che si trattava di ruolo straordinario emesso nel corso del giudizio attinente all’impugnazione dell’avviso di accertamento, e ciò per il fondato pericolo per la riscossione, come rappresentato in primo grado con le controdeduzioni, nonché in appello, peraltro nonostante che fosse già intervenuta la sentenza di secondo grado n. 241/39/09, con cui quell’avviso era stato ritenuto fondato, e pertanto a maggior ragione la cartella e l’iscrizione di ipoteca per l’intero erano legittime.

Il motivo è fondato. Va rilevato che il giudice di appello non enunciava le ragioni, in virtù delle quali non prendeva in considerazione le questioni addotte dall’appellata agenzia in ordine alle intervenute pronunce con cui l’impugnazione, attinente all’avviso di accertamento, era stata rigettata sia in primo che in secondo grado, incorrendo peraltro in tal modo nel vizio di omessa motivazione, ovvero apparente. Inoltre non considerava che, ove sì fosse trattato di ruolo ordinario, l’iscrizione poteva essere effettuata addirittura per due terzi delle imposte ed accessori ex art. 15, comma 2° lett. b) Dpr. n. 602/73, e non piuttosto per la metà. Ciò premesso, tuttavia va osservato che in tema di riscossione delle imposte sui redditi, l’emissione del ruolo straordinario con obbligo di pagamento immediato delle imposte iscritte, ai sensi dell’art. 11 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, è legittima quando sussiste fondato pericolo per la riscossione, senza che rilevi l’eventuale emissione di un avviso di accertamento, con pendenza del relativo giudizio d’impugnazione, come nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 10787 del 10/05/2006; n. 11234 del 20/05/2011). Del resto, com’è noto, in tema di riscossione delle imposte sui redditi, ai fini della iscrizione delle imposte nei ruoli straordinari, la sussistenza, alla data della formazione del ruolo, di provvedimento (valido ed efficace) di iscrizione di ipoteca legale sui beni di società assoggettata ad IRPEG, o altre imposte, e la circostanza che la medesima si trovi in fase di liquidazione costituiscono elementi concorrenti ad integrare il requisito del “fondato pericolo per la riscossione”, richiesto dall’art. 11, quinto comma, del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (ed ora dall’art. 11, comma terzo, del d.P.R. medesimo, come sostituito dall’art. 3 del D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46), come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 11225 del 30/07/2002, n. 9180 del 2001).

Dunque su tali punti la sentenza impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto ed adeguato.

3. Col secondo motivo la ricorrente denunzia violazione di norme di legge, giacché il giudice di appello non considerava che l’avviso inerente all’iscrizione d’ipoteca doveva essere dichiarato inammissibile, atteso che esso non era impugnabile se non per vizi propri, peraltro non dedotti. Inoltre la cartella era legittima, poiché emessa sul presupposto del pericolo nella riscossione, e quindi esattamente per l’intero carico fiscale e non per la metà, anche perché ciò era avvenuto nel corso del contenzioso, per il quale peraltro erano intervenute due pronunce favorevoli all’amministrazione nel doppio grado, relativamente all’avviso di accertamento.

La censura, che in parte rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al primo motivo, comunque va condivisa, dal momento che, com’è noto, il processo tributario è strutturato secondo le regole proprie di quello impugnatorio di provvedimenti autoritativi e, in particolare, di quelli enumerati all’art. 19 del D.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Pertanto l’oggetto del giudizio, da promuovere nei confronti del soggetto che ha emanato l’atto, è circoscritto agli elementi della sequenza procedimentale propria del provvedimento impugnato, con rigida preclusione di qualsiasi contestazione coinvolgente fasi precedenti. Ne deriva che la legittimità di un atto a contenuto concreto ed autonomamente impugnabile davanti al giudice adito, non reso oggetto di diretta ed autonoma impugnazione, non è suscettibile di delibazione in base a cognizione meramente incidentale, essendo consentita la disapplicazione (e, quindi, la cognizione meramente incidentale) solo di atti e provvedimenti a contenuto normativo o generale, mentre invece la S. aveva impugnato l’atto d’iscrizione d’ipoteca senza lamentare vizi propri di esso, ma della cartella di pagamento, contestandone i presupposti, ciò che però aveva fatto in altro separato giudizio, sicché il ricorso introduttivo doveva essere dichiarato inammissibile nella specie (Cfr. anche Cass. Sentenze n. 9183 del 21/04/2011, n. 9999 del 2006).

Perciò anche su tale punto la decisione impugnata non risulta motivata in modo giuridicamente corretto.

4. Ne discende che il ricorso va accolto, con conseguente cassazione della decisione impugnata, senza rinvio, posto che la causa può essere decisa nel merito, atteso che non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, ex art. 384, comma 2 cpc, e rigetto del ricorso in opposizione della contribuente avverso l’avviso d’iscrizione ipotecaria. Infatti alla luce dei principi di economia processuale e della ragionevole durata del processo, come costituzionalizzato nell’art. 111, comma secondo, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell’attuale art. 384 cod. proc. civ., ispirata a tali principi, una volta dichiarata la nullità – con conseguente cassazione – della sentenza impugnata, la Corte di legittimità, qualora sia posta, con altro motivo di ricorso, una questione di mero diritto, e su di essa si sia svolto il contraddittorio, ove non siano necessari ulteriori accertamenti di fatto, può direttamente decidere la causa nel merito, attuando il previsto rimedio impugnatorio di carattere sostitutivo, come nel caso in esame (V. pure Cass. Sentenze n. 24914 del 25/11/2011, n. 5139 del 2011) .

5. Quanto alle spese del doppio grado, sussistono giusti motivi per compensarle, avuto riguardo alla natura della controversia e della questione giuridica trattata, mentre le altre di questo giudizio, inerenti al rapporto tra la ricorrente e la contribuente, seguono la soccombenza, e vengono liquidate come in dispositivo; invece alcuna pronuncia va emessa circa l’altro riguardante Equitalia Gerit.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata, e, decidendo nel merito, rigetta l’altro introduttivo; compensa le spese del doppio grado, e condanna l’intimata S. al rimborso di quelle di questo giudizio, che liquida in complessivi euro 10.000,00 (diecimila/00) per onorario, oltre a quelle prenotate a debito.