Corte di Cassazione sentenza n. 1036 del 17 gennaio 2013
TRIBUTI ERARIALI DIRETTI – ACCERTAMENTO DELLE IMPOSTE SUI REDDITI (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) – ACCERTAMENTI E CONTROLLI – POTERI DEGLI UFFICI DELLE IMPOSTE – IN GENERE – CONTABILITA’ FORMALMENTE REGOLARE – OSTACOLO ALLA RETTIFICA DELLE DICHIARAZIONI – ESCLUSIONE – COMPORTAMENTI ANTIECONOMICI DEL CONTRIBUENTE NON SORRETTI DA GIUSTIFICAZIONE
massima
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In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali e, in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia, che il contribuente non spieghi in alcun modo, è legittimo l’accertamento su base presuntiva ed il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa dalla G.G. e S. s.a.s., G.S., Gu.Pa., Ga.Gi. e R. R.A. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione in epigrafe, recante il rigetto dell’appello proposto dalla Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Firenze n. 109/14/2001 che, previa riunione, aveva accolto il ricorso dei contribuenti avverso gli avvisi accertamento nn. (OMISSIS) per Ilor 1995, n. (OMISSIS) per S.S.N. e Irpef 1995, n. (OMISSIS) per S.S.N. e Irpef 1995, e n. (OMISSIS) per S.S.N. e Irpef 1995, con i quali era stato rettificato il reddito d’impresa ai fini Ilor e, conseguentemente, quello dei singoli soci, ai fini Irpef e S.S.N., per l’anno 1995.
L’accertamento era fondato su un p.v.c. della G.d.F. di Firenze con il quale sera stata addebitata alla società la contabilizzazione di fatture per operazioni di sponsorizzazione inesistenti.
La CTR, sulla base della regolarità formale della documentazione prodotta e del principio dell’autonomia privata “libera di determinarsi secondo le proprie valutazioni”, riteneva che gli argomenti addotti dall’Ufficio costituissero “plausibili sospetti” e non prove oggettive dell’assunta simulazione.
Il ricorso proposto si articola in tre motivi. Resistono con controricorso G.S., in proprio e nella qualità di legale rapp.te pro tempore della G.G. e S. s.a.s. i quali hanno proposto ricorso incidentale. Nessuna attività difensiva hanno svolto Gu.Pa., Ga.Gi. e R.R.A.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ai sensi dell’art. 35 c.p.c. vanno preliminarmente riuniti il ricorso principale e quello incidentale.
Sempre in via preliminare va disattesa l’eccezione di tardività del ricorso, formulata dai controricorrenti. Il ricorso medesimo infatti, giusta certificazione allegata, risulta depositato per la notifica all’Ufficio Unico Notificazioni Civili della Corte di Appello di Roma in data 18/4/2006, entro il termine di cui all’art. 327 c.p.c. – decorrente dal 2/3/1995.
Va ulteriormente rilevata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte del giudizio di appello.
Nel merito, con primo motivo, (con cui deduce omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia prospettato da una delle parti), l’Agenzia lamenta che la CTR non avrebbe analizzato “in maniera idonea” i motivi di appello formulati dall’Ufficio circa le operazioni economiche e gli accordi contrattuali intercorsi tra la G.G. e S. s.a.s. e la SS Staggia Senese.
Con secondo motivo (con cui deduce: Omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione) la ricorrente principale lamenta che il mero riferimento all”‘autonomia privata”, non giustificherebbe il comportamento antieconomico delle società G.G. e S. s.a.s. e BL Plast s.r.l., nella stipula di contratti di sponsorizzazione per importi nettamente superiori al valore delle controprestazioni.
Con terzo motivo (con cui deduce:” omessa insufficiente o contraddittoria motivazione) la ricorrente principale assume la “regolarità formale” delle scritture contabili non giustificherebbe l’antieconomicità dei contratti stipulati.
I motivi di censura, da esaminarsi congiuntamente per la loro connessione, sono fondati.
In tema di imposte sui redditi, la tenuta della contabilità in maniera formalmente regolare non è di ostacolo alla rettifica delle dichiarazioni fiscali; in presenza di un comportamento assolutamente contrario ai canoni dell’economia è legittimo l’accertamento su base presuntiva e grava sul contribuente l’onere di dimostrare la regolarità delle operazioni effettuate, anche in relazione alla contestata antieconomicità delle stesse, senza che sia sufficiente invocare l’apparente regolarità delle annotazioni contabili, perchè proprio una tale condotta è di regola alla base di documenti emessi per operazioni inesistenti o di valore di gran lunga eccedente quello effettivo (Sentenza n. 951 del 16/01/2009). In tali casi, il giudice di merito, per poter annullare l’accertamento, deve specificare, con argomenti validi, le ragioni per le quali ritiene che l’antieconomicità del comportamento del contribuente non sia sintomatico di possibili violazioni di disposizioni tributarie (Sez. 5, Sentenza n. 14428 del 08/07/2005).
Orbene, nel caso in esame, il mero riferimento all'”autonomia privata” non costituisce argomentazione sufficiente a giustificare la decisione adottata a fronte della antieconomicità del contratto di sponsorizzazione stipulato dalla G.G. e S. s.a.s., con la Società Sportiva Staggia Senese (la G.G. e S. s.s. avrebbe corrisposto alla SS Staggia Senese L. 44.920.000 (fattura n. (OMISSIS)) per assicurarsi prestazioni di sponsorizzazione ridotte e limitate rispetto a quelle fornite allo sponsor ufficiale – Lasa Idea s.p.a.- per un corrispettivo notevolmente inferiore – L. 13 milioni -; e della esistenza di altro contratto di sponsorizzazione per la stessa stagione, con la s.r.l. B.L. Plast società avente come legale rapp.te lo stesso G.S.
Con ricorso incidentale (con cui deducono violazione e falsa applicazione di legge e difetto di motivazione per insufficienza e contraddittorietà ai sensi dell’art. 360 c.p.c.) la G.G. e S. s.a.s. ed il G. assumono che erroneamente, e senza adeguata motivazione, la CTR avrebbe disatteso l’eccezione di inammissibilità dell’appello da essi formulata.
La censura è infondata. Nel processo tributario, l’indicazione dei motivi specifici dell’impugnazione, richiesta dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 53 non deve necessariamente consistere in una rigorosa e formalistica enunciazione delle ragioni invocate a sostegno dell’appello, richiedendosi, invece, soltanto una esposizione chiara ed univoca, anche se sommaria, sia della domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza (Sez. 5, Sentenza n. 7393 del 31/03/2011; Sez. 5, Sentenza n. 346 del 12/01/2009 ; Sez. 5, Sentenza n. 1224 del 19/01/2007). Tali presupposti ricorrono nella pur limitata trascrizione dell’atto di appello contenuta nel ricorso incidentale (pag. 5) ” a parere dell’Ufficio i giudici di 1° grado avrebbero erroneamente ritenuto gli elementi posti a fondamento dell’atto impositivo in oggetto come derivanti da una presunzione iniziale … e non avrebbero indicato quale sia la presunzione iniziale… “.
Sufficiente è la motivazione della CTR che ha rigettato l’eccezione di inammissibilità del gravame sul rilievo che le considerazioni già esposte e disattese in primo grado vengono riprese “per sostenere che è stata errata la valutazione che della loro concatenazione probatoria ha operato la CTP”.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
P.Q.M.
la Corte, riuniti i ricorsi, dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, rigetta il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Toscana.
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