Corte di Cassazione sentenza n. 1083 del 17 gennaio 2013
CONTENZIOSO TRIBUTARIO – PROCEDIMENTO – APPELLO – POTERI DEL GIUDICE TRIBUTARIO – ESTENSIONE DEL POTERE DI COGNIZIONE INCIDENTALE FINO AD INVOLGERE ANCHE L’ESISTENZA GIURIDICA DELLA PRETESA TRIBUTARIA – ESCLUSIONE
massima
_____________
Il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto impositivo, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dell’atto, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perché ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (anche, ove ne ricorrano i presupposti, mediante l’impugnazione tardiva ex art. 327, secondo comma, c.p.c.), oppure con i mezzi di impugnazione straordinaria (quale, ad esempio, l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.), o, in casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis). Non spetta alla Corte di cassazione identificare il rimedio processuale più consono per far valere situazioni come quella denunciata dalla contribuente: ciò che conta è che nessuno dei rimedi astrattamente ipotizzabili coincide con il ricorso avverso l’avviso di liquidazione fondato su sentenza ritenuta dalla contribuente giuridicamente inesistente, o radicalmente nulla, o comunque ad essa inopponibile.
___________
RITENUTO IN FATTO
1. La (…) s.p.a., quale incorporante della (…) s.r.l., a sua volta incorporante della (…) s.r.l., propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello della contribuente, è stato dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo da essa proposto contro l’avviso di liquidazione dell’INVIM alla medesima notificato a seguito del passaggio in giudicato di sentenza della CTP di Roma che aveva rigettato il ricorso contro il prodromico avviso di accertamento.
Il giudice d’appello ha ritenuto che: a) l’avviso di accertamento era stato regolarmente notificato nella sede della società (…) , tanto che la stessa lo aveva impugnato; b) la qualità di amministratore della società di, il quale aveva ricevuto l’atto e lo aveva per conto di essa impugnato, è confermata dalla società nel ricorso introduttivo e comunque ogni contestazione al riguardo non ha pregio in mancanza di una sentenza puntuale che attesti la falsità compiuta dal (…); c) anche a voler ammettere che la notifica sia avvenuta non nella sede propria della società, la doglianza va rigettata sia perché non proposta in primo grado, sia perché la comunicazione di variazione della sede non è avvenuta nei termini di legge, sia, comunque, per avvenuta sanatoria per raggiungimento dello scopo a seguito della proposizione del ricorso.
In conclusione, ad avviso del giudice a quo, la sentenza che aveva rigettato il ricorso avverso l’atto di accertamento deve ritenersi pienamente legittima, con conseguente efficacia di giudicato a seguito di mancata impugnazione e inammissibilità del ricorso avverso il conseguenziale avviso di liquidazione in quanto non concernente vizi propri di questo.
2. L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione, mentre non si ò costituito il Ministero dell’economia e delle finanze.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con il primo motivo, la società contribuente denuncia vizio di omessa o insufficiente motivazione, risultando, a suo avviso, del tutto inintelligibile il percorso logico argomentativo della sentenza impugnata, là dove il giudice ha ritenuto, in contrasto con la copiosa documentazione versata in atti, che il ricorso abusivamente proposto da (…), il quale non era il rappresentante legale della società (…), né aveva alcun collegamento con essa, potesse assumersi come proposto da parte o per conto di quest’ultima, con conseguente idoneità della sentenza emessa all’esito di quel giudizio a fare stato nei confronti della società stessa ed a costituire il titolo legittimante l’adozione dell’avviso di liquidazione oggetto della presente controversia.
Con il secondo ed il terzo motivo, è denunciata la violazione, da un lato, degli artt. 75 e 81 cod. proc. civ. e, dall’altro, dell’art. 2909 cod. civ., ribadendo che il ricorso proposto da un falsus procurator non può considerarsi proposto dal soggetto falsamente rappresentato e che, quindi, la relativa sentenza, passata in giudicato per omessa impugnazione nei termini, non può fare stato nei confronti del soggetto medesimo.
Le restanti doglianze (motivi dal quarto al settimo), infine, attengono, sotto vari profili (vizio di motivazione, violazione degli artt. 36 e 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, dell’art. 145 c.p.c. e dell’art. 57 del D.Lgs. n. 546 del 1992), alla questione della validità, affermata dal giudice a quo (quanto meno in virtù dell’avvenuta sanatoria, a seguito della proposizione del ricorso, della eventuale nullità) e negata dalla ricorrente, della notificazione dell’avviso di accertamento costituente l’atto presupposto dell’avviso di liquidazione impugnato nell’attuale giudizio.
2. Il ricorso, i cui motivi vanno esaminati congiuntamente per evidente connessione, si rivela infondato.
È decisivo rilevare che, nella complessa vicenda in esame, esiste un giudicato formatosi all’esito di un processo instaurato avverso l’avviso di accertamento con il quale l’amministrazione finanziaria ha rettificato il valore dichiarato dalla s.r.l. (…), (poi incorporata dall’attuale ricorrente) ai fini dell’INVIM decennale.
Ciò comporta l’applicazione del principio secondo il quale solo nell’ambito del medesimo processo (e delle diverse fasi di impugnazione), ai sensi dell’art. 161 cod. proc. civ., è consentito dedurre errori, nullità, illegittimità o irregolarità in esso verificatesi, ed ove tali deduzioni intervengano in un diverso processo il giudice adito non ha il potere, neanche in via incidentale, di rilevare, dichiarare e/o correggere gli eventuali errori o le nullità ed illegittimità dell’altro processo, con conseguente inammissibilità per difetto di interesse della parte alla relativa proposizione (Cass. nn. 26906 e 26911 del 2006).
Si è avuto occasione più recentemente di precisare che, in base all’art. 2, comma 3, del D.Lgs. n. 546 del 1992, il giudice tributario, investito dell’impugnazione di un atto impositivo, non può estendere il suo potere di cognizione incidentale fino ad involgere anche la giuridica esistenza e la sorte processuale del titolo giudiziale posto a fondamento della pretesa tributaria, non potendosi, in sede di impugnazione dell’atto, rimuovere dall’ordinamento provvedimenti processuali definitivi, solo perché ritenuti errati (o anche inesistenti o abnormi), in quanto trattasi di situazioni deducibili nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso (anche, ove ne ricorrano i presupposti, mediante l’impugnazione tardiva ex art. 327, secondo comma, c.p.c.), oppure con i mezzi di impugnazione straordinaria (quale, ad esempio, l’opposizione di terzo ex art. 404 c.p.c.), o, in casi eccezionali, mediante autonoma azione di accertamento negativo (actio nullitatis) (Cass. n. 5833 del 2011).
Come pure si è affermato in tale ultima pronuncia, non spetta a questa Corte identificare il rimedio processuale più consono per far valere situazioni come quella denunciata dalla contribuente: ciò che conta è che nessuno dei rimedi astrattamente ipotizzabili coincide con il ricorso avverso l’avviso di liquidazione fondato su sentenza ritenuta dalla contribuente giuridicamente inesistente, o radicalmente nulla, o comunque ad essa inopponibile.
In conclusione, il ricorso deve essere rigettato.
Non v’è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte degli intimati.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Possono essere interessanti anche le seguenti pubblicazioni:
- CORTE di CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 49296 depositata il 12 dicembre 2023 - In tema di prevenzione degli infortuni sul lavoro, la previsione del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81, art. 299 elevando a garante colui che di fatto assume ed esercita…
- Corte di Cassazione, Sez. UU., sentenza n. 1083 depositata il 14 gennaio 2022 - Il ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione è inammissibile per difetto dell'interesse ad agire quando non sussista alcun elemento di fatto e di diritto che…
- CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 23 settembre 2021, n. 25899 - Nel rito del lavoro, il rigoroso sistema delle preclusioni che regola in egual modo sia l'ammissione delle prove costituite che di quelle costituende trova un contemperamento nei poteri…
- Commissione Tributaria Regionale per la Sardegna, sezione n. 1, sentenza n. 273 depositata l' 11 aprile 2022 - In tema di assoggettabilità ad IRPEF delle borse di studio, l’erogazione dell’assegno “nella sua integrità”, prevista dall’art. 80 del…
- INPS - Messaggio 08 marzo 2022, n. 1083 - Proroga dei termini di conclusione delle Campagne RED ITALIA Ordinaria 2021 e Solleciti 2020 e Dichiarazioni di Responsabilità 2021
- CORTE DI CASSAZIONE, sezione penale, sentenza n. 34943 depositata il 21 settembre 2022 - Gli obblighi prevenzionistici gravanti sul datore di lavoro possano essere trasferiti ad un delegato (salvo quelli espressamente indicati come non delegabili…
RICERCA NEL SITO
NEWSLETTER
ARTICOLI RECENTI
- L’agevolazione del c.d. Ecobonus del d.l. n.
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, sentenza n. 7657 depositata il 21 ma…
- In caso di errori od omissioni nella dichiarazione
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 10415 depos…
- Processo tributario: competenza del giudice tribut
La sentenza n. 186 depositata il 6 marzo 2024 del Tribunale Amministrativo Regio…
- Prescrizione quinquennale delle sanzioni ed intere
La Corte di Cassazione, sezione tributaria, con l’ordinanza n. 11113 depos…
- L’utilizzo dell’istituto della compens
La Corte di Cassazione, sezione penale, con la sentenza n. 17116 depositata il 2…