CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 22 gennaio 2013, n. 1425
Tributi – Cartelle di pagamento – Non può essere invalidata dalla mancanza di sottoscrizione del funzionario competente – Organo amministrativo titolare del potere di emetterla evidente
Fatto
Ricorre l’(…) s.p.a. avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, la quale ha respinto l’appello proposto dall’allora (…) concessionaria dei tributi di Padova, avverso la sentenza di primo grado, che aveva affermato la nullità della cartella di pagamento impugnata per mancata sottoscrizione e per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento ed aveva dichiarato il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia delle entrate, in quanto i vizi afferivano alla cartella in sé.
L’ (…) s.p.a. affida il ricorso a due motivi.
(…) non ha spiegato difese. E intervenuta con controricorso in adesione l’Agenzia delle entrate. Deposita memoria ex art. 378 c.p.c., (…) s.p.a., nella qualità di cessionaria di (…) s.p.a.
Diritto
1.- Con i due motivi di ricorso, entrambi proposti ex art. 360, n. 3, c.p.c., (…) s.p.a. lamenta, rispettivamente: (…);
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 7 I. 212 del 2000, proponendo il seguente quesito di diritto: “è legittimo il principio di diritto secondo cui l’art. 7 della legge n. 212 del 2000 prevede che nella cartella di pagamento dev’essere indicato il responsabile del procedimento, alla luce del principio di diritto di cui all’art. 36, 4 ter del decreto legge n. 248/07, convertito con legge 28 febbraio 2008, n. 31, che ha sancito la validità delle cartelle di pagamento prive dell’indicazione del responsabile del procedimento per quanto concerne le cartelle relative ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione antecedentemente al 1 giugno del 2008?” – primo motivo:
– la violazione e falsa applicazione dell’art. 25 del DPR n. 602 del 1973 in relazione alla mancata sottoscrizione, proponendo il seguente quesito di diritto: “è legittimo il principio il diritto secondo cui l’art. 25 del DPR n. 602/1973 non prevede che la cartella di pagamento deve essere sottoscritta?” – secondo motivo.
2.- Entrambi i motivi sono fondati, in base alla giurisprudenza di questa Corte che si è andata consolidando.
Quanto al primo motivo, la Corte richiama il principio di diritto espresso dalle sezioni unite, con la sentenza del 14 maggio 2010, n. 11722, secondo cui la sanzione della nullità per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento è stata introdotta per le cartelle di pagamento dall’art. 36, comma 4 ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, ma è applicabile soltanto alle cartelle riferite ai ruoli consegnati agli agenti della riscossione a decorrere dal 1 giugno 2008 (là dove, nel nostro caso, la cartella si riferisce ad un ruolo reso esecutivo nel 2002).
Successivamente, la Corte ha specificato che la cartella esattoriale che ometta di indicare il responsabile del procedimento, se riferita, come nel caso in esame, a ruoli consegnati ad agenti della riscossione in data anteriore al 1 giugno 2008, pur essendo in violazione dell’art. 7, 2° comma, lett. a) della legge 27 luglio 2000, n. 212, non soltanto non è nulla, per le ragioni sopra specificate, ma non è affetta neanche da annullabilità. La disposizione dell’art. 7 l. 212/2000 è priva di sanzione e la violazione in questione non incide direttamente sui diritti costituzionali del destinatario; trova allora applicazione l’art. 21 octies l. 241/1990 il quale, allo scopo di sanare con efficacia retroattiva tutti gli eventuali vizi procedimentali non influenti sul diritto di difesa, esclude l’annullabilità del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma di atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, come nel caso della cartella esattoriale, il suo contenuto dispositivo non sarebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato (Cass, 21 marzo 2012, n. 4516). Con l’occasione, la sentenza ha ritenuto manifestamente infondata ed in parte inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 36, comma 4ter, del d.l. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni, con la legge 28 febbraio 2008, n. 31, nella parte in cui esclude la retroattività della sanzione di nullità o, comunque, l’annullabilità delle cartelle emesse precedentemente al 1 giugno 2008 che non rechino l’indicazione del responsabile del procedimento, per violazione degli art. 3, 24 e 97 Cost. poiché questa disciplina, da un lato, non comporta implicitamente una sanatoria degli atti anteriori» non essendo per questi prevista dal diritto allora vigente la sanzione di nullità e, dall’altro lato, non regola affatto il regime dell’invalidità delle cartelle consegnate prima del 1 giugno 2008.
3.- Quanto al secondo motivo, questa Corte ha chiarito, per un verso, che la mancanza della sottoscrizione della cartella di pagamento da parte del funzionario competente non comporta l’invalidità dell’atto, la cui esistenza non dipende tanto dall’apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, quanto dal fatto che, di là da questi elementi formali, esso sia inequivocabilmente riferibile all’organo amministrativo titolare del potere di emetterlo (Cass. 27 febbraio 2009, n. 4757) e, per altro verso, che la cartella esattoriale prevista dall’art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, come documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, dev’essere predisposta secondo il modello approvato con decreto del Ministero competente, che non prevede la sottoscrizione dell’esattore, essendo sufficiente la sua intestazione per verificarne la provenienza nonché l’indicazione, oltre che della somma da pagare, della causale, tramite apposito numero di codice (Cass. 5 giugno 2008, n. 14894). Il ricorso va dunque accolto in relazione ad entrambi i suoi motivi; la sentenza impugnata va cassata e, non occorrendo ulteriori accertamenti in fatto, vanno respinte le impugnazioni del ricorrente avverso le cartelle di pagamento.
L’elaborazione giurisprudenziale intervenuta su questi temi, tuttavia, comporta la dichiarazione d’irripetibilità di tutte le voci di spesa sostenute dalla (…) s.p.a. e dall’Agenzia delle entrate.
P.Q.M.
– accoglie il ricorso;
– cassa la sentenza impugnata;
– respinge le originarie impugnazioni del contribuente;
– compensa tutte le voci di spesa.
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