Corte di Cassazione sentenza n. 14280 del 08 agosto 2012
LAVORO (RAPPORTO DI) – ASSUNZIONE – CONTRATTO A TEMPO DETERMINATO – CCNL – DELEGA IN BIANCO AI SINDACATI
massima
_______________
L’art. 23 della L. 28 febbraio 1987, n. 56, che demanda alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla legge – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una vera e propria “delega in bianco” a favore dei sindacati.
_______________
RITENUTO IN FATTO E DIRITTO
1.- (omissis) chiedeva al Giudice del lavoro di Genova di dichiarare la nullità del termine apposto ai contratti con cui era stato assunto in più occasioni alle dipendenze di (omissis) s.p.a.
2.- Accolta la domanda con riferimento al contratto stipulato per il periodo 10.6-30.9.98 e proposto appello da (omissis) spa, la Corte d’appello di Genova con sentenza 14.05.04 rigettava l’impugnazione.
3.- Proposto ricorso per cassazione da (omissis) spa, questa Corte con sentenza 28.07.08 n. 20520 accoglieva l’impugnazione e, cassata la sentenza di merito, rinviava alla Corte d’appello di Torino.
La sentenza rescindente – inquadrata la controversia nell’ambito del sistema della Legge n. 56 del 1987, art. 23, che ha delegato le OO.SS. a individuare nuove ipotesi di assunzione a termine con la contrattazione collettiva – riteneva fondati i motivi di censura in punto di legittimità del contratto, stipulato per far fronte alla necessità “di espletamento del servizio in concomitanza di assenze per ferie nel periodo giugno-settembre”, ex art. 8 del CCNL 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97.
4.- Riassunta la causa dinanzi, la Corte d’appello di Torino con sentenza del 10.05.10, in applicazione del principio enunziato dalla Corte di cassazione, riteneva legittima l’apposizione del termine per il contratto esaminato dal giudice di merito. La stessa Corte d’appello prendeva, tuttavia, in esame la domanda subordinata con cui l'(omissis) aveva chiesto che venisse dichiarata la nullità del termine apposto al successivo contratto di assunzione stipulato per il periodo 12.10.98- 31.1.99 (poi prorogato al 23.5.99) e motivato da “esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso, in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”, ex art. 8 del CCNL 26.11.94, come integrato dall’accordo sindacale 25.9.97. Il Collegio del rinvio riteneva che dovesse farsi riferimento alla data del 31.12.98 quale limite temporale massimo, fissato dalle parti collettive con l’addendum 2.7.98, per la durata dei contratti a termine stipulati da (omissis). Ne derivava che il termine era da ritenere non correttamente apposto, essendo il contratto scaduto in data successiva, e che doveva ritenersi che, a decorrere dal 12.10.98 era da ritenere instaurato un rapporto di lavoro a tempo indeterminato.
5.- (omissis) proponeva nuovamente ricorso per cassazione.
Rispondeva (omissis) con controricorso e ricorso incidentale condizionato, a sua volta contrastato con controricorso dalla ricorrente principale.
6.- Il consigliere relatore, ai sensi degli articoli 375 e 380 bis c.p.c., ha depositato relazione, che è stata comunicata al Procuratore generale e notificata ai difensori costituiti assieme all’avviso di convocazione dell’adunanza.
7.- I motivi proposti dalla soc. (omissis) possono essere così riassunti:
7.1.- violazione dei canoni di ermeneutica contrattuale (art. 1362 c.c. e segg.) in relazione all’interpretazione accolta dal giudice di rinvio dell’art. 8 del CCNL 26.11.94 e degli accordi sindacali 25.9.97 e 2.7.98, nonché carenza di motivazione. In particolare, il giudice di merito non avrebbe considerato che gli accordi successivi a quello del 25.9.97 avevano valenza ricognitiva della sussistenza delle condizioni legittimanti in fatto il ricorso al contratto a termine, senza circoscrivere il ricorso a tale strumento solo al periodo temporale indicato.
7.2.- violazione degli articoli 1362 c.c. e segg., in relazione all’accordo 2.7.98, atteso che questo contratto fissava la data del 31.12.98 quale termine per stipulare i contratti e non il termine entro i quali essi dovevano cessare.
8.- Con il ricorso incidentale condizionato deduce violazione dell’art. 1362 c.c., comma 1, e art. 1364 c.c. con riferimento l’addendum all’art. 7 del CCNL 26.11.94, stipulato il 2.7.98, dal giudice di merito ritenuto applicabile al caso di specie, senza tener conto che la proroga al 30.12.98 ivi prevista è riferita solo ai contratti pari tinte e non anche a quelli full time, come quello in esame.
9.- Il primo motivo del ricorso principale va esaminato alla luce della consolidata giurisprudenza di questa Corte, la quale, in casi analoghi, valendosi del potere di interpretazione diretta della norma collettiva, possibile a seguito della formulazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, introdotta dal Decreto Legislativo n. 40 del 2006, ha ritenuto che la Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23, nel demandare alla contrattazione collettiva la possibilità di individuare – oltre le fattispecie tassativamente previste dalla Legge 18 aprile 1962, n. 230, art. 1 nonché dal Decreto Legge 29 gennaio 1983, n. 17, art. 8 bis, conv. dalla Legge 15 marzo 1983, n. 79 – nuove ipotesi di apposizione di un termine alla durata del rapporto di lavoro, configura una delega in bianco a favore dei sindacati, i quali, pertanto, non sono vincolati all’individuazione di figure di contratto a termine comunque omologhe a quelle previste per legge (v. S.u. 2.3.06 n. 4588).
Dato che in forza di tale delega le parti sindacali hanno individuato, quale nuova ipotesi di contratto a termine, quella di cui all’accordo integrativo del 25.9.97, la giurisprudenza ritiene corretta l’interpretazione dei giudici di merito che, con riferimento al distinto accordo attuativo sottoscritto in pari data ed al successivo accordo attuativo sottoscritto in data 16.1.98, ha ritenuto che con tali accordi le parti abbiano convenuto di riconoscere la sussistenza fino al 31.1.98 (e poi in base al secondo accordo attuativo, fino al 30.4.98), della situazione di fatto integrante le esigente eccezionali menzionate dal detto accordo integrativo.
Consegue che per far fronte alle esigenze derivanti da tale situazione l’impresa poteva procedere (nei suddetti limiti temporali) ad assunzione di personale straordinario con contratto tempo e che l’esistenza di dette esigenze costituisse presupposto essenziale della pattuizione negoziale; da ciò deriva che deve escludersi la legittimità dei contratti a termine stipulati dopo il 30 aprile 1998 in quanto privi di presupposto normativo. In altre parole, dato che le parti collettive avevano raggiunto originariamente un’intesa priva di termine ed avevano successivamente stipulato accordi attuativi che avevano posto un limite temporale alla possibilità di procedere con assunzioni a termine, fissato inizialmente al 31.1.98 e successivamente al 30.4.98, l’indicazione di tale causale nel contratto a termine legittima l’assunzione solo ove il contratto scada in data non successiva al 30.4.98 (v., ex plurimis, Cass. 23.8.06 n. 18378).
10.- La giurisprudenza ha, altresì, ritenuto corretta, nella ricostruzione della volontà delle parti come operata dai giudici di merito, l’irrilevanza attribuita all’accordo 18.1.01 in quanto stipulato dopo oltre due anni dalla scadenza dell’ultima proroga;, e cioè quando il diritto del soggetto si era già perfezionato.
Ammesso che le parti avessero espresso l’intento di interpretare autenticamente gli accordi precedenti, con effetti comunque di sanatoria delle assunzioni a termine effettuate senza la copertura dell’accordo 25.9.97 (scaduto in forza degli accordi attuativi), la suddetta conclusione è comunque conforme alla regala iuris dell’indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi, dovendosi escludere che le parti stipulanti avessero il potere, anche mediante lo strumento dell’interpretazione autentica (previsto solo per lo speciale settore del lavoro pubblico, secondo la disciplina nel Decreto Legislativo n. 165 del 2001), di autorizzare retroattivamente la stipulazione di contratti a termine non più legittimi per effetto della durata in precedenza stabilita (vedi, per tutte, Cass. 12.3.04 n. 5141).
11.- Conseguentemente i contratti scadenti (o comunque stipulati) al di fuori del limite temporale del 30.4.98 sono illegittimi in quanto non rientranti nel complesso legislativo-collettivo costituito dalla Legge 28 febbraio 1987, n. 56, art. 23 e dalla successiva legislazione collettiva che consente la deroga alla Legge n. 230 del 1962.
Essendo, nella specie, il contratto preso in considerazione dal giudice di rinvio stipulato per “esigenze eccezionali ecc. …” per il periodo 12.10.98-31.01.99, il primo motivo deve essere ritenuto infondato, con assorbimento conseguente del secondo motivo.
12. In conclusione, il ricorso principale deve essere rigettato con assorbimento conseguente del ricorso incidentale condizionato.
Le spese del presente giudizio di legittimità, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza e debbono essere distratte a favore dei difensori della controricorrente dichiaratisi antistatali.
P.Q.M.
La Corte così provvede:
– rigetta il primo motivo del ricorso principale e dichiara assorbiti il secondo motivo ed il ricorso incidentale;
– condanna la ricorrente principale alle spese del giudizio di legittimità nella misura di euro 30 (trenta) per esborsi e di euro 2.000 (duemila) per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa, con distrazione a favore degli antistatari Avv. (omissis) e (omissis)