CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 09 gennaio 2014, n. 200
Tributi – Agevolazioni fiscali – Credito d’imposta per nuovi investimenti in aree svantaggiate ex art. 8, L.n. 388/2000 – Cumulabilità – Altri benefici afferenti i medesimi beni – Esclusione – Regola “de minimis” – Inapplicailità
Ritenuto in fatto
A seguito di processo verbale di constatazione venne contestato a M.B. di avere illegittimamente usufruito, per i medesimi investimenti, di due diverse agevolazioni fiscali e cioè l’agevolazione prevista dall’art.9 septies, comma 4 della legge 608/96 (cd. prestito d’onore), attraverso un finanziamento in parte a fondo perduto ed in parte a mutuo agevolato, nonché l’agevolazione, sotto forma di credito di imposta, di cui all’art.8 della legge n.388/2000.
Il ricorso avverso l’atto di recupero proposto dal contribuente, il quale invocava l’applicazione della cd. “regola de minimis”, venne accolto dalla Commissione Tributaria Provinciale e tale decisione, appellata dall’Agenzia delle Entrate, confermata dalla Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe.
I Giudici di appello motivavano la decisione rilevando che la normativa di cui all’art.8 della legge n.388 del 2000 non prevedeva il divieto di cumulo con i contributi a fondo perduto e che, anzi, secondo circolari della stessa Agenzia delle Entrate erano fruibili gli aiuti che soddisfacevano i criteri della regola c.d.”de minimis”, ovvero di importo così poco elevato da non avere un impatto sensibile sugli scambi e sulla concorrenza fra Stati membri e per i quali non vi era obbligo di previa notifica alla Commissione Europea.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione, affidato ad unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
M.B. ha resistito con controricorso.
Considerato in diritto
1. Con unico motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.8, comma 1, L. 23.12.2000 n.388.
Art.360 n.3 c.p.c.- la ricorrente, premesso che nella fattispecie era pacifico che il contribuente avesse goduto per lo stesso investimento di due agevolazioni, deduce l’errore in cui sarebbe incorsa la Commissione Tributaria campana nell’interpretazione della norma indicata in rubrica la quale espressamente sancisce il divieto di cumulo rendendo inapplicabile la regola de minimis.
2. Il motivo è fondato.
2.1. E’ pacifico in atti che il contribuente ebbe ad usufruire per l’acquisto dei medesimi beni sia del c.d. “prestito d’onore” previsto dalla legge 608/96, sia del credito di imposta ai sensi dell’art.8 della legge n.388 del 2000. E, ciò, in violazione dell’espressa disposizione di quest’ultima norma la quale, al suo ultimo comma (nel testo applicabile ratione temporis) prevede espressamente che il credito di imposta non è cumulabile “con altri aiuti che abbiano ad oggetto i medesimi beni che fruiscono del credito di imposta”.
A fronte del chiaro dettato normativo, l’applicabilità della cd. “regola de minimis”, richiamata dalla Commissione Tributaria Regionale, è, pertanto, da escludersi.
Secondo detta regola, introdotta dalla Commissione CE, già nel 1992 (e, successivamente, nel 1996) con propria Comunicazione, gli aiuti di esigua entità (aiuti appunto “de minimis”) non rientrano nel campo di applicazione dell’art.87, par.l, del Trattato, perché, concretamente, non hanno effetti sulla concorrenza e sugli scambi ed, in quanto tali, non sono soggetti all’obbligo di previa notifica alla Commissione (ex art.88, par.3 del Trattato) . Per la Commissione, infatti, gli aiuti che non superano l’importo di 100.000 ecu in tre anni non rientrano nel campo di applicazione dell’art.92 del Trattato in quanto non produrrebbero degli effetti percettibili sugli scambi e sulla concorrenza (Comunicazione della Commissione relativa agli aiuti de minimis, in GUCE del 6.3.1996 p.9) .
Ciò, comunque, non toglie che il legislatore nazionale possa limitare i benefici fiscali entro soglie predefinite ovvero, come nel caso in esame, circoscriverne gli effetti di cumulo e ciò , sulla base del principio, condiviso dal Collegio, per cui “incorre nella violazione della normativa comunitaria il legislatore soltanto se concede aiuti di Stato in misura eccedente alla regola “de minimis” e non se circoscrive, nell’ambito dei suoi legittimi poteri discrezionali, benefici fiscali entro soglie predefinite (Cass.21797/2011; Cass.6671/2012; Cass.n.2024 5/13) .
E, d’altronde, lo stesso regolamento CE n.69/2001 della Commissione del 12.1.2001 (citato dal controricorrente a fondamento del suo assunto) nei suoi “considerando” (p.5), lungi dall’introdurre un obbligo, lascia impregiudicata la mera “possibilità” che le imprese ricevano, anche per lo stesso progetto, aiuti di Stato autorizzati dalla Commissione o rientranti in un regolamento di esenzione per categoria.
Il ricorso, pertanto, va accolto e la sentenza impugnata, che non ha fatto corretta applicazione della normativa di riferimento come sopra interpretata, cassata.
Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, essendo incontestato che il contribuente abbia usufruito di due diverse agevolazioni per l’acquisto dei medesimi beni, la controversia può essere decisa nel merito con il rigetto del ricorso introduttivo proposto da M.B..
La novità della questione e tutte le particolarità della fattispecie inducono a compensare integralmente tra le parti le spese di tutti i gradi del giudizio.
P.Q.M.
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata, e decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo proposto dal contribuente.
Compensa integralmente tra le parti le spese processuali di tutti i gradi.
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