CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 06 settembre 2013, n. 20500
Accertamento tributario – Imprese – Attività appena iniziata – Applicabilità degli studi di settore – Esclusione
Ritenuto in fatto
1. L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio indicata in epigrafe, con la quale, rigettando l’appello dell’Ufficio, è stata confermata la parziale illegittimità dell’avviso di accertamento emesso nei confronti dei coniugi C. A. (poi deceduto) e C. P. a titolo di IRPEF per l’anno 1996, sulla base dei parametri previsti dall’art. 3, commi 181 e ss., della legge n. 549 del 1995 e dal d.P.C.M. 29 gennaio 1996, modificato dal d.P.C.M. 27 marzo 1997.
Il giudice di merito ha rilevato, al riguardo, che l’impresa condotta dai contribuenti aveva iniziato l’attività il 27 febbraio 1995 e l’aveva cessata il 20 settembre 1996, per cui non si poteva non tener conto del fatto che si trattava, appunto, di una attività nuova e di breve durata, che peraltro non copriva l’intera annualità accertata.
2. Ha depositato procura speciale notarile il difensore di C. P., mentre non si è costituita G. A., intimata in qualità di erede di C. A..
Considerato in diritto
1. Con il primo motivo, la ricorrente denuncia la insufficienza e contraddittorietà della motivazione della sentenza in ordine all’onere della prova circa i requisiti di gravità, precisione e concordanza della presunzione derivante dall’applicazione del metodo di accertamento parametrico.
Con il secondo motivo, deducendo la violazione dell’art. 39 del d.P.R. n. 600 del 1973 e dell’art. 3, comma 181, della legge n. 549 del 1995, è posto il quesito se violi dette norme il giudice che, in materia di accertamento basato sui parametri, richieda all’amministrazione finanziaria l’adempimento dell’ulteriore onere di dimostrare l’inattendibilità della contabilità del contribuente, anziché porre a carico di quest’ultimo l’onere di giustificare lo scostamento accertato.
Infine, con il terzo motivo è denunciato il vizio di apparente motivazione in ordine al fatto della breve durata dell’attività dell’impresa.
2. I motivi, da esaminare congiuntamente per stretta connessione, sono infondati.
Il giudice d’appello, infatti, ad avviso del Collegio, sia pure con qualche ininfluente inesattezza in diritto, ha accertato in fatto, con motivazione non incongrua, che l’impresa commerciale oggetto di accertamento presentava, nel periodo d’imposta in contestazione (1996), specifiche caratteristiche, quali il recente inizio dell’attività (febbraio 1995) e la brevità della sua durata (essendo cessata nel settembre dello stesso 1996), idonee a giustificare l’inapplicabilità dello standard al caso concreto.
Il ricorso va, quindi, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese, che liquida in €. 1200,00 per compensi, oltre ad €. 200,00 per esborsi e ad agli accessori di legge.
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