Corte di Cassazione sentenza n. 22211 del 7 dicembre 2012
PREVIDENZA – CONTROVERSIE – DOMANDA GIUDIZIALE – RAPPORTO CON IL RICORSO AMMINISTRATIVO – DECADENZA DI CUI ALL’ART. 47 DEL D.P.R. N. 639 DEL 1970 – DOMANDA GIUDIZIALE RIVOLTA AD OTTENERE L’ADEGUAMENTO DI UNA PRESTAZIONE GIÀ RICONOSCIUTA IN UN IMPORTO INFERIORE A QUELLO DOVUTO – SOPRAVVENIENZA DELLA DISCIPLINA DI CUI ALL’ART. 38 LETT. D) DEL D.L. 6 LUGLIO 2011, N. 98, CONV. IN L. 111 DEL 2011 – PORTATA INNOVATIVA CON EFFICACIA RETROATTIVA LIMITATA – CONSEGUENZE
massima
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In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell’art. 38, lett. d), del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito in legge n. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970, n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito -, detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale.
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Rilevato in fatto
Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte d’appello di Bari ha respinto la domanda proposta dall’odierna parte ricorrente nei confronti dell’INPS per ottenere, ai sensi dell’art. 4 d.lgs. n. 146 del 1997, il ricalcolo della indennità di disoccupazione agricola, perché erroneamente liquidata sulla base del salario medio convenzionale rilevato nell’anno 1995 (e non più incrementato negli anni successivi), anziché alla stregua della retribuzione minima stabilita dalla contrattazione collettiva provinciale integrativa.
Il rigetto della domanda è stato motivato con il rilievo della intervenuta decadenza dall’esercizio del diritto, ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 e successive modificazioni e integrazioni, per essere stata l’azione giudiziaria proposta dopo il decorso di un anno e trecento giorni dalla data della originaria domanda amministrativa della prestazione di disoccupazione.
La parte privata chiede la cassazione della sentenza d’appello sulla base di due motivi.
L’INPS ha depositato la procura speciale al difensore, che ha partecipato all’udienza di discussione.
Considerato in diritto
1. La presente sentenza è redatta con motivazione semplificata, così come disposto dal Collegio in esito alla deliberazione in camera di consiglio.
2. Con il primo motivo di ricorso è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 112, 346, e 437 cod. proc. civ. e artt. 2968 e 2969 ce. per avere la Corte territoriale dichiarato la decadenza dall’azione giudiziaria (e, con essa, dal diritto fatto valere), ai sensi dell’art. 47 d.p.r. 30.4.1970 n. 639 (come successivamente integrato e modificato), nonostante che la questione non avesse costituito oggetto di specifico motivo di appello. Sostiene parte ricorrente che la mancata riproposizione da parte dell’INPS della relativa eccezione, formulata in prime cure ed implicitamente respinta dal Tribunale con la decisione di accoglimento nel merito, aveva determinato la formazione del giudicato sulla questione della decadenza, con conseguente impossibilità per la Corte territoriale di rilevarla di ufficio.
3. Il motivo è privo di fondamento.
4. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte ( vedi Cass. Sez. un. 12718 del 2009, nonché, tra le più recenti, Cass. n. 8926 del 2011, n.7527 del 2010) la decadenza che sanziona – a norma del secondo e terzo comma dell’art. 47 del d.p.r. n. 639 del 1970, nel testo di cui all’art. 4, comma primo, del d.l. n. 384 del 1992, convertito dalla legge n. 438 del 1992 – la mancata proposizione, entro termini computati in riferimento a quelli di svolgimento del procedimento amministrativo, dell’azione giudiziaria diretta al conseguimento delle ivi indicate prestazioni previdenziali, in quanto dettata a protezione dell’interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni concernenti erogazioni di spese gravanti su bilanci pubblici, ha natura sostanziale (determina, cioè, oltre alla inammissibilità della domanda giudiziale, l’estinzione del diritto ai ratei pregressi delle prestazioni medesime: art.6, comma 1, d.l. n.103 del 1991, convertito dalla legge n.166 del 1991), è sottratta alla disponibilità della parte ed è quindi rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del giudizio, salvo il limite dell’avvenuta formazione del giudicato.
5. Peraltro, le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n.26019 del 2008, hanno escluso il prodursi dell’effetto preclusivo di cui all’art. 324 c.p.c. in assenza di una statuizione esplicita sulla decadenza dall’azione giudiziaria, ritenendo, altresì, la suddetta conclusione compatibile con il principio costituzionale del giusto processo.
6. Nel caso di specie, per come ammesso dalla stessa parte ricorrente, nessuna statuizione esplicita sulla decadenza era stata adottata nel giudizio di primo grado, onde del tutto legittimamente la Corte territoriale ha proceduto al suo rilievo di ufficio.
7. Fondato è, invece, il secondo motivo di ricorso,con il quale si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, dell’art. 6 d.l. n. 103 del 1991 conv. in legge n. 166 del 1991 e dell’art. 4 d.l. n. 384 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992, per avere la Corte territoriale ritenuto applicabile il regime decadenziale, delineato dalle norme richiamate, anche alla domanda di riliquidazione di prestazione già attribuita dall’Istituto previdenziale.
8. Secondo l’orientamento prevalente di questa Corte, consolidatosi con la pronuncia delle Sezioni unite n. 12720 del 2009, la decadenza di cui all’art. 47 d.p.r. n. 639 del 1970, all’art. 6 d.l. n. 103 del 1991 conv. in legge n. 166 del 1991 e all’art. 4 d.l. n. 384 del 1992 conv. in legge n. 438 del 1992, non trova applicazione in tutti quei casi in cui la domanda giudiziale sia intesa non già al riconoscimento del diritto alla prestazione previdenziale in sé considerata, ma solo all’adeguamento della prestazione già ottenuta, perché riconosciuta solo in parte e liquidata in un importo inferiore a quello dovuto.
9. La correttezza della ricostruzione del quadro normativo di riferimento nei termini sopra richiamati, risulta indirettamente avvalorata dall’art. 38, primo comma, lett. d) del d.l. n. 98 del 2011, convertito in legge n. 111 del 2011, intervenuto nelle more del presente giudizio e interpretato da questa Corte (vedi Cass. sent. n.6959 del 2012 e numerose successive conformi) nei sensi di cui al seguente principio di diritto: “In tema di decadenza delle azioni giudiziarie volte ad ottenere la riliquidazione di una prestazione parzialmente riconosciuta, la novella dell’art, 38 lett. d) del d.l. 6 luglio 2011, n. 98, conv. in l. 111 del 2011 – che prevede l’applicazione del termine decadenziale di cui all’art. 47 del d.P.R. 30 aprile 1970 n. 639, anche alle azioni aventi ad oggetto l’adempimento di prestazioni riconosciute solo in parte o il pagamento di accessori del credito – detta una disciplina innovativa con efficacia retroattiva limitata ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore delle nuove disposizioni, con la conseguenza che, ove la nuova disciplina non trovi applicazione, come nel caso di giudizi pendenti in appello ovvero in cassazione alla data predetta, vale il generale principio dell’inapplicabilità del termine decadenziale”.
10. Alla stregua di tale principio, condiviso dal Collegio, la sentenza impugnata deve essere cassata e la causa è rinviata al giudice indicato in dispositivo anche per regolamento delle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso e rigetta il primo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Bari, in diversa composizione, anche per il regolamento delle spese del giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma il 23 ottobre 2012
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