CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 settembre 2021, n. 24957 – In tema di decadenza dall’azione giudiziaria per il conseguimento di prestazioni previdenziali, ha chiarito che il D.P.R. n. 639 del 1970, art, 47, individua nella “scadenza dei termini prescritti per l’esaurimento del procedimento amministrativo” – la soglia di trecento giornioltre la quale la presentazione di un ricorso tardivo pur restando rilevante ai fini della procedibilità dell’azione giudiziaria non consente lo spostamento in avanti del “dies a quo” per l’inizio del computo del termine decadenziale