Corte di Cassazione sentenza n. 2480 del 2 febbraio 2011
ACCERTAMENTO INDUTTIVO – IMPOSTE SUI REDDITI – PRESUNZIONE – BOLLETTA ELETTRICA – REALE CONSUMO ENERGIA – LETTURA DEL CONTATORE
massima
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L’accertamento induttivo del reddito relativo all’attività di un parrucchiere non può validamente fondarsi su un consumo di energia elettrica, che si assume come non corrispondente al reale, rilevato dalle bollette ENEL e non desunto invece dalla lettura del contatore.
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RITENUTO IN FATTO
Nella causa indicata in premessa, nella quale la contribuente non ha svolto attività difensiva, è stata depositata in cancelleria la seguente relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La sentenza impugnata ha ritenuto – rispetto ad accertamento induttivo del reddito ai fini IVA IRPEF IRAP relativi ad attività di parrucchiere, per il 2002, basato su irrisorietà degli acquisti contabilizzati e consumo di energia non corrispondente al reale – che fosse abbastanza convincente la proporzione tra i materiali impiegati e le prestazioni dichiarate, previa puntuale valutazione degli elementi offerti dall’Ufficio e di quelli specificamente dedotti dalla parte contribuente, sia in ordine ai consumi di energia che agli acquisti di shampoo.
Ricorre per cassazione la parte erariale con un unico motivo; la parte contribuente non ha svolto attività difensiva.
La censura formulata dall’Agenzia, avverso le predette statuizioni, si rivela manifestamente priva di pregio. Infatti, essa, allorché denunzia violazione del D.L. n. 331 del 1993, art. 62, conv. con L. n. 427 del 1993 e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), si rivela manifestamente inammissibile, perché in realtà non ha ad oggetto l’interpretazione e l’applicazione, da parte dei giudici d’appello, delle predette norme di diritto sui presupposti dell’accertamento induttivo, bensì l’asserita inadeguata considerazione, da parte degli stessi, di circostanze di fatto relative al consumo energetico rilevato dalle bollette Enel, mentre l’accertamento in fatto del giudice di merito è – anche in questo caso – censurabile in questa sede solo per vizio di motivazione (non lamentato nella specie), sempre che la relativa censura sia autosufficiente (Cass. n. 21023/09, in motivazione). Del resto, in tema di accertamento delle imposte sul reddito, l’apprezzamento in ordine alla gravità, precisione e concordanza degli indizi posti a fondamento dell’accertamento effettuato con metodo presuntivo attiene alla valutazione dei mezzi di prova, ed è pertanto rimesso in via esclusiva al giudice di merito, salvo lo scrutinio riguardo alla congruità della relativa motivazione (Cass. n. 1715/07).
Nella specie, il giudice ha dato congruamente e logicamente conto delle ragioni per cui ha ritenuto fondate le deduzioni della parte contribuente in ordine ai consumi di energia (desunti dalla lettura del contatore, non da quelli presunti esposti nelle fatture provvisorie) ed agli acquisti dello shampoo impiegato per l’effettuazione delle prestazioni (raffrontandone il consumo nell’anno con la media generale), sicché non assume rilievo decisivo l’errato richiamo alla regolarità della contabilità ed alla sua rispondenza alla dichiarazione fiscale.”.
La relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata agli avvocati delle parti costituite. Non sono state depositate conclusioni scritte né memorie.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il Collegio, a seguito della discussione in Camera di consiglio, condivide i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione e, pertanto, riaffermato i principi di diritto sopra richiamati, il ricorso deve essere rigettato;
che non v’è luogo a provvedere in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità, in assenza di svolgimento di attività difensiva da parte dell’intimata.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.