CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 novembre 2013, n. 26732

Tributi – Accertamento – Ispezioni e verifiche – Durata della verifica in azienda – Termine di trenta giorni – Mancato rispetto – Irrilevanza

Ritenuto in fatto

A seguito di processo verbale di constatazione venne emesso ai danni dell’Associazione T. A. avviso di accertamento, ai fini IPERG ed ILOR per l’esercizio sociale 1.7.1999-30.6.2000, con il quale vennero recuperati a tassazione: quindici voci di costi ritenuti indeducibili perché non certi o non inerenti, ricavi per cessioni di beni fondate su ingiustificate note di credito, contributi associativi e quote di produzione tabacco non fatturate nonché rimanenze finali non contabilizzate.

L’Associazione proponeva ricorso avverso l’avviso deducendone l’illegittimità in quanto redatto sulla base di un processo verbale non utilizzabile per violazione del quinto comma dell’art. 12 dello Statuto del contribuente essendosi i verbalizzanti soffermatisi in azienda oltre trenta giorni in mancanza di formale provvedimento di proroga della verifica.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale, rilevato che dagli atti risultava una proroga ma che la stessa non era stata comunicata alla contribuente e ritenute fondate le eccezioni di merito, accoglieva il ricorso.

L’appello proposto avverso detta pronuncia dall’Agenzia delle Entrate veniva rigettato dalla Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo-sezione distaccata di Pescara con la sentenza indicata in epigrafe.

I Giudici di secondo grado motivavano la decisione rilevando che il provvedimento di proroga non era motivato, non aveva data certa, oltre ad non essere stato comunicato alla contribuente.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi l’Agenzia delle Entrate.

Resiste con controricorso, a seguito di trasformazione dell’Associazione T. A., A.T.A. società cooperativa.

Considerato in diritto.

l. Con il primo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione art.12, quinto comma, della legge 27.7.2000 n.212, in relazione all’art.360 n.3 c.p.c. ed all’art. 62, primo comma d.lgs.31.12.1992 n. 546- l’Agenzia delle Entrate deduce come la Commissione Tributaria Regionale, implicitamente ritenendo che la protrazione della permanenza dei verificatori avesse comportato l’inutilizzabilità di tutti gli atti compiuti prima e dopo la scadenza del temine stabilito dal V comma dell’art.12 citato, abbia violato detta norma, la quale per la sua inosservanza non statuisce detta conseguenza, peraltro, neppure prevista da alcun principio di carattere generale.

2. Con il secondo motivo -rubricato violazione e falsa applicazione dell’art.12, quinto comma legge 27.7.2000 n. 212 ed insufficiente ed illogica motivazione- la ricorrente deduce l’illegittimità della sentenza impugnata laddove affermava che il provvedimento di proroga non fosse motivato e non avesse data certa, non essendo chiesto dall’ordinamento, per l’emanazione di detto provvedimento, alcun rigore formale.

3. Il primo motivo è fondato alla luce del principio già espresso da questa Corte (v.Cass n.17002 del 05/10/2012; id.n.14020 del 27/06/2011), condiviso dal Collegio secondo cui “In tema di verifiche tributarie, il termine di permanenza degli operatori civili o militari dell’Amministrazione finanziaria presso la sede del contribuente è meramente

ordinatorio, in quanto nessuna disposizione lo dichiara perentorio, o stabilisce la nullità degli atti compiuti dopo il suo decorso, né la nullità di tali atti può ricavarsi dalla “ratio” delle disposizioni in materia potere accertativo fiscale a fronte del disagio arrecato al contribuente dalla più lunga permanenza degli agenti dell’Amministrazione”.

In particolare detto principio è stato affermato sulla base del consolidato principio generale secondo cui i termini di conclusione del procedimento amministrativo devono, salva espressa previsione contraria, essere considerati come ordinatori e non perentori e della constatazione che gli artt. 152 e 156 c.p.c. traducono principi generali applicabili a tutti i procedimenti, salvo che per essi non sia diversamente disposto o che la norma generale non possa trovare applicazione per incompatibilità.

4. La Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta all’interpretazione della norma di riferimento come sopra illustrata, onde in accoglimento del primo motivo, ed assorbito il secondo, il ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata.

5. Ne consegue, altresì, il rinvio a diversa Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo affinché si pronunci sulle contestazioni sollevate nel merito dell’avviso di accertamento dalla contribuente (e da questa ribadite, come risulta dalla sentenza impugnata, nel giudizio di appello) e non esaminate perché ritenute implicitamente assorbite.

6. Il Giudice del rinvio provvederà anche al regolamento delle spese processuali.

 

P.Q.M.

 

In accoglimento del primo motivo di ricorso, ed assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale dell’Abruzzo.