Corte di Cassazione sentenza n. 32331 del 10 agosto 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – RESPONSABILITA’ DI UN COORDINATORE PER LA PROGETTAZIONE E L’ESECUZIONE – COORDINATORE PER LA SICUREZZA – MANCANZA DI PONTEGGIO E DI OPERE PROVVISIONALI – MANCATA VIGILANZA SUL RISPETTO DELLE NORME ANTINFORTUNISTICHE
massima
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Vi è la responsabilità di un datore di lavoro e di un coordinatore per la sicurezza per infortunio ad un lavoratore caduto a terra mentre era intento alla armatura di una trave all’interno di un edificio in costruzione. I due imputati sono stati ritenuti responsabili in primo grado per non avere fornito all’infortunato idonei strumenti di lavoro e per non aver vigilato affinché lo stesso rispettasse le norme antinfortunistiche; infatti era stato accertato che non vi erano ponteggi o altre opere provvisionali.
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FATTO
1. Il tribunale di Parma ha condannato (Omissis) e (Omissis) alla pena di euro 300 di multa ciascuno per il reato di lesioni colpose aggravate. Si trattava di un infortunio sul lavoro avvenuto il (Omissis). (Omissis), dipendente di (Omissis), mentre era intento alla armatura di una trave all’interno di un edificio in costruzione, cadeva a terra procurandosi gravi fratture; l’infortunio si verificava nell’ambito dei lavori di edificazione di un immobile nel territorio del comune di (Omissis); la società committente aveva nominato l’ingegner (Omissis) coordinatore in materia di sicurezza per le fasi di progettazione ed esecuzione dei lavori; aveva appaltato l’esecuzione di lavori a varie ditte tra cui la ditta (Omissis) incaricata della costruzione delle strutture in cemento armato. La persona offesa aveva dichiarato che la mattina dell’infortunio era salito con una scala di alluminio appoggiata ad un pilastro all’altezza di 3,20 mt. dal piano di calpestio del terzo piano, per realizzare una struttura in legno per un altra trave; era salito in piedi su una trave già costruita ed aveva avuto un capogiro; era quindi precipitato a terra riportando gravi lesioni; precisava che quel giorno, come in precedenza, lavorava senza ponteggio e senza altre strutture idonee ad evitare la caduta; che non aveva mai visto (Omissis) in cantiere anche se sapeva che era addetto alla sicurezza; (Omissis) aveva dichiarato di aver provveduto a redigere il piano di sicurezza, di non essere stato presente al momento dell’infortunio; di aver notato in cantiere che sul luogo dell’incidente vi era un ponteggio sprovvisto di parapetto.
Il giudice di primo grado riteneva provata la responsabilità di entrambi gli imputati, (Omissis) in quanto datore di lavoro dell’infortunato e (Omissis) in quanto coordinatore per la sicurezza, e quindi responsabile, al pari del datore di lavoro, di non avere fornito all’infortunato idonei strumenti di lavoro e di non aver vigilato affinché lo stesso rispettasse le norme antinfortunistiche; infatti era stato accertato che non vi erano ponteggi o altre opere provvisionali.
La corte di appello di Bologna riteneva invece che l’imputato (Omissis) andasse assolto per non aver commesso il fatto. La corte rilevava come al predetto fosse stato addebitato un doppio profilo di colpa, per aver omesso di dotare le impalcature interne del ponteggio perimetrale di idoneo parapetto, e per aver omesso di prevedere nel piano di sicurezza adeguate opere provvisionali; il primo profilo era irrilevante perché si era accertato che l’infortunio era avvenuto nella parte interna dell’edificio in costruzione, mentre il lavoratore era salito con una scala su una trave già realizzata ed era intento alla preparazione di un’altra trave; dunque era del tutto irrilevante la mancanza di parapetto del ponteggio perimetrale. Quanto alla mancanza di opere provvisionali, la corte d’appello osservava che non solo non era provato che il piano di sicurezza non prevedesse adeguate opere provvisionali, ma neppure vi era la prova del nesso di causalità tra la violazione di una tale previsione e l’evento, atteso che (Omissis) aveva dichiarato di essere salito sulla trave non nella zona perimetrale coperta dal ponteggio, ma impiegando una scala di alluminio appoggiata ad un pilastro; secondo la corte di appello la zona di lavoro da cui era precipitato (Omissis) non era protetta dai mezzi individuali (cinture di ancoraggio) o provvisionali (impalcature di protezione sottostanti l’area di lavoro); ma la responsabilità per tale omissione non era imputabile al responsabile della sicurezza, che non era tenuto a sorvegliare che i lavoratori facessero un uso puntuale e corretto dei mezzi di protezione e ad impedire eventuali condotte negligenti e imprudenti degli stessi.
2. Avverso questa sentenza ha presentato ricorso per cassazione ai soli fini civili il difensore delle parti civili, eredi di (Omissis) nel frattempo deceduto. Lamenta l’erroneità del giudizio assolutorio, lesivo delle prerogative della parte civile costituita, l’inosservanza delle norme di legge contestate e la contraddittorietà della motivazione addotta. Il ricorrente sottolinea come la motivazione resa dalla corte d’appello risulti perplessa ed avvitata su se stessa, senza dare adeguato conto delle ragioni che hanno portato all’assoluzione dell’imputato (Omissis); in particolare non risulta chiara la distinzione che la corte di appello ha fatto tra l’impalcato perimetrale e il luogo dove invece si è verificato l’incidente; il ricorrente sottolinea che la corte territoriale da per scontato, come fosse certo, che (Omissis) avesse redatto il piano di sicurezza, piano che però non è stato versato in atti e tantomeno descritto in ordine al suo eventuale contenuto nella sentenza gravata che, a pagina 5, si limita ad affermare che non è provato che il piano di sicurezza non prevedesse adeguate opere provvisionali. Il ricorrente lamenta che tale piano non sia stato acquisito e non sia stato controllato nel suo contenuto in modo da accertare il suo preciso contenuto; in ogni caso il ricorrente sottolinea che la persona offesa aveva ha chiaramente riferito che quel giorno, come pure in precedenza, lavorava senza ponteggio e senza altre strutture idonee ad evitare la caduta, comportamento reso possibile dalle omissioni di (Omissis) per non aver redatto il piano di sicurezza o per non avere previsto le opere provvisionali necessarie di cui al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, art. 5, inosservanza che fondava la responsabilità dell’imputato, il quale in ogni caso avrebbe dovuto vigilare sull’attività del cantiere; risultava invece dalla sentenza impugnata che tale obbligo di vigilanza non era stato rispettato dal momento che (Omissis) aveva ammesso di essersi recato in cantiere solo 10 giorni prima dell’incidente.
DIRITTO
1. Il ricorso è fondato. La sentenza impugnata non fornisce una corretta e logica motivazione della conclusione a cui è giunta in ordine alla responsabilità dell’imputato (Omissis). Costui rivestiva pacificamente la qualifica di coordinatore per la progettazione e l’esecuzione dei lavori per conto del committente. Si tratta di una figura che secondo la giurisprudenza di questa Corte comporta rilevanti oneri di protezione a carico di colui che la riveste, essendosi già chiarito (sez. 4 4.3.2008 n. 18472 Rv. 240393) che il coordinatore per la progettazione, ai sensi del Decreto Legislativo n. 494 del 1996, art. 4 ha essenzialmente il compito di redigere il piano di sicurezza e coordinamento (PSC), che contiene l’individuazione, l’analisi e la valutazione dei rischi, e le conseguenti procedure, apprestamenti ed attrezzature per tutta la durata dei lavori; diversamente, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori, ai sensi dell’art. 5 citato Decreto Legislativo, ha i compiti: (a) di verificare, con opportune azioni di coordinamento e di controllo, l’applicazione delle disposizioni del piano di sicurezza; (b) di verificare l’idoneità del piano operativo di sicurezza (POS), piano complementare di dettaglio del PSC, che deve essere redatto da ciascuna impresa presente nel cantiere; (c) di adeguare il piano di sicurezza in relazione all’evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, di vigilare sul rispetto del piano stesso e sospendere, in caso di pericolo grave ed imminente, le singole lavorazioni. Trattasi di figure le cui posizioni di garanzia non si sovrappongono a quelle degli altri soggetti responsabili nel campo della sicurezza sul lavoro, ma ad esse si affiancano per realizzare, attraverso la valorizzazione di una figura unitaria con compiti di coordinamento e controllo, la massima garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
E si è ulteriormente precisato (sez. 4, 14.6.2011 n. 32142 Rv 251177; sez. 4, 4.6.2008 n. 27442 Rv 240961) che il coordinatore per l’esecuzione dei lavori ha non soltanto il compito di organizzare il lavoro tra le diverse imprese operanti nello stesso cantiere, bensì anche quello di vigilare sulla corretta osservanza da parte delle stesse delle prescrizioni del piano di sicurezza e sulla scrupolosa applicazione delle procedure di lavoro a garanzia dell’incolumità dei lavoratori.
Nella specie, (Omissis) rivestiva entrambe le qualifiche e dunque era suo compito assolvere puntualmente gli obblighi sopra richiamati.
La corte d’appello invece non sembra aver correttamente inquadrato la figura di tale soggetto ed essersi fatta carico di un effettivo controllo circa il rispetto da parte del (Omissis) dei doveri che la stessa comporta. In particolare non risulta neppure positivamente accertato se il piano di sicurezza era stato redatto, se in esse figuravano le necessarie opere provvisionali e il coordinamento tra imprese non solo con riferimento ai ponteggi perimetrali, ma altresì in relazione ad eventuali altre opere la cui realizzazione avesse comportato l’esposizione a pericolo da parte dei lavoratori addetti, come appunto la realizzazione dell’armatura di una trave da realizzarsi a notevole altezza da terra. Lo stesso capo di accusa ha contestato agli imputati due profili di colpa, un primo consistente nel non aver omesso di dotare gli impalcati interni del ponteggio perimetrale di idoneo parapetto, correttamente, ritenuto irrilevante, ed un secondo con specifico riferimento al Decreto Legislativo n. 494 del 1996, art. 4, per aver omesso di prevedere nel piano di sicurezza adeguate opere provvisionali atte a garantire ai lavoratori dal pericolo di caduta dall’alto. Con riguardo a questo secondo profilo, la sentenza impugnata non si rivela logica e compiuta, non avendo, come già si è detto, correttamente interpretato i compiti del ordinatore per la sicurezza.
Si impone dunque l’annullamento della stessa ai soli fini civili, con rinvio per nuove esame al giudice civile competente per valore in grado d’appello che valuterà la situazione processuale con riferimento ai rilievi sopra formulati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata agli effetti civili nei confronti di (Omissis), con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello cui demanda anche il regolamento delle spese tra le parti per questo giudizio.
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