Corte di Cassazione sentenza n. 32985 del 01 settembre 2011
CARCERI E SISTEMA PENITENZIARIO – DETENUTO E DIRITTO AL LAVORO – LIBERAZIONE ANTICIPATA – DIRITTO ALLO STUDIO
massima
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Il detenuto “modello”, che studia e vince concorsi, ha diritto alla liberazione anticipata. Mentre la liberazione anticipata consiste in un beneficio premiale del riconoscimento “ex post” di una condotta intramuraria significativa dell’acquisizione dell’opera rieducativa e che si traduce in una riduzione della misura dell’espiazione della pena (Cass. pen., Sez. I, 20/02/1995, n. 1019), l’affidamento in prova al servizio sociale presuppone la formulazione di un giudizio prognostico di un positivo reinserimento del condannato nel contesto sociale e della idoneità della misura alla completa emenda del condannato con l’esclusione del pericolo di ricadute in condotte devianti: finalità, queste, di interesse sociale tale da determinare, se realizzate con la “prova”, una causa aggiuntiva al novero delle cause di estinzione della pena previste dagli art. 171 ss. c.p. L’ammissione al regime di semilibertà, consistente in un’attenuazione del rigore del regime di detenzione, si fonda sul duplice apprezzamento dei progressi del condannato nel trattamento personalizzato e dell’idoneità alla sua rieducazione dell’attività lavorativa da intraprendere. L’applicazione dei tre istituti dell’ordinamento penitenziario richiede necessariamente esami diversi, così che il giudizio “ex post” del merito della liberazione anticipata non può essere trasferito in quello prognostico per l’affidamento in prova al servizio sociale, nè all’esame di un regime attenuato di detenzione.
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LA CORTE OSSERVA IN FATTO ED IN DIRITTO:
1. Ricorre per cassazione personalmente (…) , per l’annullamento dell’ordinanza con la quale il Tribunale di Sorveglianza di Bologna, in data 27 aprile 2010, ha rigettato il reclamo proposto avverso quella resa il precedente 7.10.2009 dal Magistrato di sorveglianza, che gli aveva negato la concessione della liberazione anticipata in relazione al semestre di pena espiata dal 9.2.2009 al 9.8,2009.
2. A sostegno dell’impugnazione il denuncia violazione di legge e difetto di motivazione, in particolare osservando che:
– il tribunale ha negato il beneficio per cui è causa sul rilievo che il detenuto avrebbe subito un rapporto disciplinare in data 14.2.2009, rapporto mai portato a conoscenza dell’interessato, il quale non ha per questo provveduto ad impugnarlo;
– è egli detenuto ininterrottamente dal 18.7.2004 e per tale periodo ha sempre fruito della liberazione anticipata per il suo comportamento corretto e rispettoso dei regolamenti;
– in tale lungo periodo di detenzione ha partecipato attivamente all’opera di rieducazione, diplomandosi, iscrivendosi al corso di laurea in comunicazione e marketing, sostenendo con profitto tutti gli esami sin qui previsti dal piano di studi;
– il Magistrato di sorveglianza, in considerazione di quanto innanzi premesso e del suo volontario impegno nelle mansioni di scrivano bibliotecario, ha definito il detenuto come detenuto modello;
– nello stesso semestre negativamente valutato ai fini di causa il detenuto ha frequentato il corso universitario, ha sostenuto due esami preparandone altri due, ha partecipato ai corsi proposti dall’area educativa, (di teatro, pittura, avviamento ad attività imprenditoriali) ha partecipato, con successo ad un concorso letterario risultando poi tra i premiati;
– il Tribunale non ha dato alcuna risposta alle ragioni difensive rinvenienti dalle circostanze e dai dati innanzi illustrati, puntualmente riportati nell’atto di reclamo.
3. Il ricorso e fondato,
Il tribunale, a sostegno della decisione impugnata, con telegrafica motivazione, ha richiamato il rapporto del 12.02.2009, di poi, precisando, succintamente, che il condannato non avrebbe sostato nei luoghi stabiliti per l’attività lavorativa in carcere ed avrebbe, viceversa, frequentato luoghi dell’istituto interdetti ai detenuti, concludendo, quindi, che l’esposta condotta è contraria a precise regole interne, nonché “sintomatica di mancanza di partecipazione all’opera di rieducazione “.
Tanto premesso non può non rilevarsi la estrema genericità dell’argomentare del tribunale e, con essa, l’apoditticità delle conclusioni assunte, in costanza della mancata delibazione delle diffuse ragioni articolate ed illustrate dal reclamante.
Ritiene la Corte che le condotte censurabili idonee a giustificare il diniego del beneficio per cui è causa devono in ogni caso rivelare profili di sicura sintomaticità della mancata partecipazione del detenuto all’opera di rieducazione per l’intero periodo, sicché, al fine anche di respingere ogni forma di illegittima automaticità tra il comportamento disciplinarmente accertato ed i riflessi negativi sulla valutazione complessiva del comportamento esaminato sulla partecipazione del medesimo all’opera rieducativa, si impone l’obbligo per il giudice di adeguata e puntuale motivazione a sostegno di tale giudizio conclusivo.
Ciò in misura vieppiù necessaria in ipotesi, quale quella in esame, caratterizzata da un comportamento carcerario di durata quinquennale definito “modello”, scandito da impegno continuo e lodevolissimo negli studi ed in tutte le attività carcerarie di rieducazione, con risultati, al di là di ogni ragionevole dubbio, di particolare importanza e rilevante significato risocializzante (il conseguimento del diploma di studi superiori, l’iscrizione all’ università ed il successo in tali studi, il riconoscimento interno del suo lodevole comportamento volontario in favore della funzionalità del carcere, la partecipazione a concorsi letterari).
Non solo; circostanze di palese significatività nel senso detto risultano registrate nello stesso semestre nel quale il detenuto ha subito il rapporto disciplinare, del quale peraltro il Tribunale omette di ragguagliare in ordine alla sua consistenza oggettiva, al rilievo di gravità ed alle conseguenze derivatane.
Soltanto un adeguato e motivato bilanciamento tra il fatto di rilevanza disciplinare debitamente valutato nella sua concretezza oggettiva e nella sua maggiore o minore gravità ed il comportamento complessivo del detenuto nel semestre e nel complessivo quadro della detenzione (attesi nello specifico i rilevanti successi dell’opera rieducativa ed i palesi fini di risocializzazione raggiunti) può costituire premessa adeguata per una motivazione la quale, da tale bilanciamento, tragga argomenti convincenti al fine di sostenere che il comportamento disciplinare stesso (nello specifico si ignora financo se sanzionato o meno) possa ragionevolmente farne ritenere la gravità e con essa l’incidenza, di un episodico comportamento negativo, sulla partecipazione dell’interessato all’opera di rieducazione (Cass., Sez. I, 23.09.1994, n. 3829, Di Mari; 23.5.1983, Franco) al di là delle frasi di stile, diffusamente reperibili nella pur breve motivazione e dell’apoditticità del sillogismo logico-giuridico utilizzato dal tribunale.
4. lI provvedimento impugnato va, pertanto, annullato con rinvio al Tribunale di Sorveglianza di Bologna, perché proceda a nuovo esame del reclamo per cui causa rispettoso dei seguenti principi:
“in tema di liberazione anticipata, ai fini del giudizio in ordine al requisito della partecipazione all’opera di rieducazione, l’eventuale rapporto disciplinare subito dall’interessato deve, dapprima, essere valutato nella sua concretezza, sotto il profilo dell’attitudine o meno ad indicare una condotta restia al processo di rieducazione, e, di poi, comparati, in un giudizio complessivo, con ogni altro elemento eventualmente positivo risultante in merito alla condotta intramuraria tenuta dall’interessato nel periodo semestrale in esame, non potendo qualsivoglia, episodica, infrazione disciplinare porre nel nulla un comportamento positivo serbato con continuità dal detenuto”.
P. Q. M.
la Corte annulla l’ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Sorveglianza di Bologna.
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