Corte di Cassazione sentenza n. 3480 del 12 febbraio 2013 

SICUREZZA SUL LAVORO – INFORTUNI E MALATTIE PROFESSIONALI – MALATTIA, ASSICURAZIONE E ASSISTENZA – MERO ACCERTAMENTO DELLA NATURA PROFESSIONALE DELL’INFORTUNIO – INABILITA’ PERMANENTE RESIDUATA E INDENNIZZABILE

massima

__________________

La domanda di mero accertamento della natura professionale dell’infortunio, nonché, specificamente, della sussistenza del nesso di causalità tra infortunio e prestazione lavorativa (in assenza di un’inabilità permanente residuata e indennizzabile) sono inammissibili, risolvendosi in richieste di accertamento di meri fatti, incompatibile con la funzione del processo che può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare. Né può ritenersi che la natura lavorativa dell’infortunio costituisca questione pregiudiziale al diritto alla rendita, come tale suscettibile, a norma dell’art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall’esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo.

_________________

FATTO – DIRITTO

1. La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’8 gennaio 2013, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:

2. “La Corte d’appello di Campobasso, in parziale riforma della sentenza impugnata, ha riconosciuto la natura professionale della malattia denunciata da (Omissis) e rigettato la domanda di erogazione delle prestazioni assistenziali;

3. ricorre l’INAIL, con un articolato motivo, dolendosi che la Corte di merito non abbia applicato, ratione temporis, il D.Lgs. n. 38/2000, art. 13, che avrebbe condotto ad una decisione di rigetto della domanda proposta, per un’inabilità di grado pari al 5%, e per aver disatteso i principi giurisprudenziali in tema di inammissibilità delle sentenze di mero accertamento della natura professionale dell’evento lesivo;

4. l’intimato non ha resistito;

5. il ricorso deve qualificarsi come manifestamente fondato in adesione al principio più volte affermato da questa Corte, in tema di infortuni e malattie professionali, e che va qui ribadito secondo cui è inammissibile, per difetto di interesse ad agire, l’azione diretta ad accertare il nesso di causalità tra infortunio e prestazione di lavoro, senza che sia residuata un’inabilità permanente indennizzabile, atteso che il processo può essere utilizzato solo a tutela di diritti sostanziali e deve concludersi (salvo casi eccezionali) con il raggiungimento dell’effetto giuridico tipico, cioè con l’affermazione o la negazione del diritto dedotto in giudizio, onde i fatti possono essere accertati dal giudice solo come fondamento del diritto fatto valere in giudizio e non di per sé e per gli effetti possibili e futuri che da tale accertamento si vorrebbero ricavare, dovendosi rilevare che la natura lavorativa dell’infortunio, o l’eziologia professionale della malattia, non costituisce una questione pregiudiziale alla prestazione economica, come tale suscettibile, a norma dell’art. 34 c.p.c., di accertamento incidentale con efficacia di giudicato separatamente dall’esame della domanda principale, essendo invece uno degli elementi costitutivi del diritto medesimo (v., ex multis, Cass. civ., nn. 17971/2010, 17788/2003, 10039, cfr. in materia di malattia professionale 19838/2003)”.

6. Sono seguite le rituali comunicazione e notifica della suddetta relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in Camera di consiglio.

7. Il Collegio condivide il contenuto della relazione, ritenendo manifestamente fondato il ricorso che va, pertanto, accolto; la sentenza impugnata va, quindi, cassata e, per non essere necessari ulteriori accertamenti in fatto, la Corte, decidendo nel merito, rigetta la domanda introduttiva.

8. Non si provvede sulle spese stante l’avvenuta formulazione, in atti, di dichiarazione reddituale di esonero.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda; nulla spese dell’intero giudizio.