Corte di Cassazione sentenza n. 398 del 13 gennaio 2012
RISCOSSIONE – CREDITO INPS – CARTELLA – MANCANZA DATA DI CONSEGNA NELLA COPIA – RILEVANZA – NULLITA’ INSANABILE
massima
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E’ nulla la notifica della cartella se manca la data della consegna nella copia per il destinatario. In particolare in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alla copia del destinatario, ma se in quest’ultima mancano degli elementi essenziali, la notifica è passibile di nullità proprio in base a quanto stabilito dall’articolo 160 del codice di procedura civile.
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SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza notificata il 19 giugno 2007, la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, ha confermato la decisione di primo grado di rigetto, perché tardivamente notificata, dell’opposizione proposta da Co.Ge. In. s.r.l. avverso la cartella esattoriale notificatale da Equitalia Sardegna s.p.a. e relativa ad un credito INPS per Euro 45.588,01, a titolo di contributi, somme aggiuntive, una tantum.
Avverso tale sentenza propone ora ricorso per cassazione la s.r.l. Co.Ge.In. con tre motivi.
Resistono alle domande, con separati ricorsi, sia l’INPS (anche quale mandatario della S.C.C.I. s.p.a.) che la Equitalia Sardegna s.p.a., concessionaria del servizio di riscossione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Col primo motivo, la società ricorrente denuncia la violazione degli artt. 160 e 148 c.p.c., la mancata applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, comma 1 e il vizio di motivazione della sentenza impugnata.
Col secondo motivo la ricorrente deduce ancora la violazione degli artt. 148 e 160 e il vizio di motivazione.
Ambedue i motivi investono la pronuncia di conferma della rilevata tardi vita dell’opposizione, mentre col terzo la società ripropone, sotto diversi aspetti, il merito dell’opposizione, non esaminato dai giudici di merito.
Il primo motivo, che tende a far affermare alla Corte che sono applicabili gli artt. 137 e ss. c.p.c. anche alla “notifica degli atti fiscali e parafiscali” non appare pertinente, posto che la Corte territoriale non ha affatto affermato il contrario, ma ha interpretato le norme citate del codice di rito in senso diverso da quello sostenuto (col secondo motivo) dalla società ricorrente.
Il secondo motivo è fondato, con conseguente assorbimento del terzo.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte (cfr., ad es. Cass. 15 giugno 2010 n. 14375), infatti, “ai fini della validità della notifica ai sensi dell’art. 148 c.p.c., in caso di contrasto tra i dati risultanti dalla copia di relata allegata all’originale e i dati risultanti dalla copia consegnata al destinatario, occorre far riferimento alle risultanze ricavabili dalla copia in possesso del destinatario, mentre, ove in questa manchi qualche elemento essenziale, la sua presenza nella relata allegata all’originale non è idonea ad escludere la nullità della notifica ai sensi dell’art. 160 c.p.c.”.
Specificatamente, con riguardo alla mancanza, nella copia notificata consegnata al destinatario, della indicazione della data dell’eseguita notifica, è stato affermato che ciò comporta la nullità insanabile della notifica nel caso in cui da questa decorra un termine perentorio entro il quale il destinatario deve esercitare determinati diritti (Cass. 19.1.07 n. 1210).
Nel caso in esame, è pacifico che nella copia della cartella esattoriale consegnata dal concessionario alla società non risulta indicata la data della i consegna, come denunciato fin dal primo grado di questo processo dalla società.
Ne consegue la nullità insanabile di tale notifica, a norma dell’art. 160 c.p.c. e quindi la non decorrenza del termine per proporre della relativa opposizione, da ritenere pertanto regolare.
Nei termini esposti, il ricorso va accolto in applicazione del seguente principio di diritto: “La disciplina di cui agli artt. 148 e 160 c.p.c. è applicabile anche in materia di notificazione di una cartella esattoriale, per cui, in caso di mancata indicazione della relativa data di consegna nella copia della cartella in possesso del destinatario, alla nullità insanabile della notifica consegue la mancata decorrenza del termine per proporre opposizione”.
La sentenza va cassata, con rinvio, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il regolamento delle spese di questo giudizio, alla Corte d’appello di Cagliari.
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