Corte di Cassazione sentenza n. 41181 del 22 ottobre 2012
SICUREZZA SUL LAVORO – ASPIRAZIONE CONTENIMENTO ED ELIMINAZIONE DELLE POLVERI DI AMIANTO – OMICIDIO COLPOSO – NESSO CAUSALE – INFORTUNIO
massima
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L’esposizione all’agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacchè se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l’evento non si sarebbe verificato.
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Fatto
1. Con sentenza del 26 maggio 2005 il Tribunale di Siracusa, all’esito del giudizio celebrato a carico di quattordici imputati, condannava tra gli altri (Omissis) e (Omissis), che in posizioni apicali della società gerente lo stabilimento (Omissis) di (Omissis), (il (Omissis) G. era stato componente del consiglio di amministrazione della (Omissis) dal 28.8.1986, presidente del Cda ed a.d. dal 17.10.1986 al 18.9.1992; il (Omissis) era stato Capo servizio tecnico e Procuratore con limitati poteri di amministrazione e rappresentanza dal 15.4.1981, vice direttore generale della (Omissis) con poteri di ordinaria amministrazione dal 23.6.1983 e dal 9.10.1984 al 9.11.1994, direttore generale e componente del consiglio di amministrazione dal 1986 al 18.9.1992) avevano omesso di apporre o di fare apporre all’interno delle strutture di tale stabilimento apparecchiature o strumenti idonei a determinare l’aspirazione, il contenimento e la eliminazione delle polveri di amianto presenti nel luogo di lavoro, di informare gli operai impiegati dei rischi specifici connessi alla lavorazione degli amianti e di portare a conoscenza degli stessi le modalità tecniche ed operative più idonee a prevenire i danni anche letali derivanti da tale esposizione a rischio, in tal modo causando la morte o la malattia di diversi lavoratori.
1.1. Siffatto addebito trovava espressione in modo articolato: tanto al (Omissis) che al (Omissis) G. si contestavano tre tipologie di violazioni: quella dell’articolo 437 cod. pen., comma 1 e 2; quella degli articoli 586, 589, 83 cod. pen.; quella dell’articolo 81 cpv., articoli 583, 586, 590 cod. pen., a seconda che la condotta di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1 avesse determinato la malattia professionale o il decesso del lavoratore.
In particolare il Tribunale condannava il (Omissis) per il reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2, per aver determinato le malattie sofferte, tra gli altri, dai lavoratori (Omissis), (Omissis), (tutti afflitti da asbestosi polmonare), (Omissis) e (Omissis) (afflitti da asbestosi plEuro-polmonare), dichiarando al contempo l’estinzione dei singoli reati di lesioni personali colpose (quali conseguenze di altro delitto) per prescrizione. Inoltre assolveva il (Omissis) tanto dal reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 che dal reato di cui all’articolo 586 cod. pen. in relazione ai decessi di (Omissis), (Omissis) e (Omissis) ritenendo i medesimi non sussistenti, mancando la prova del nesso causale tra le morti dei lavoratori e l’esposizione all’amianto, nonchè in relazione alle morti di (Omissis) e (Omissis), con la formula per non aver commesso il fatto, ritenendo non accertato il nesso causale tra l’esposizione alle polveri di amianto e l’evento per il periodo successivo al 1974.
Quanto al (Omissis) G., questi veniva parimenti condannato per il reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2, in relazione alle lesioni subite tra gli altri da (Omissis); mentre per i singoli reati di lesioni (come conseguenza di altro delitto) veniva rilevata la sopraggiunta prescrizione. Anche il (Omissis) G. veniva assolto dal reato di cui all’articolo 437, comma 2 in relazione agli omicidi di (Omissis) perchè il fatto non sussiste, mancando la prova del nesso causale con l’esposizione all’amianto, e dall’omicidio in danno di (Omissis) per non aver commesso il fatto, non essendo stato accertato il nesso causale per il periodo successivo al 1974.
1.2. Il Tribunale perveniva a tali conclusioni in primo luogo sulla scorta di una serie di premesse in diritto:
a) l’ipotesi di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 costituisce un’ipotesi di reato autonoma e non una circostanza aggravante del reato descritto al comma 1 del medesimo articolo;
b) trattasi di reato aggravato dall’evento in cui quest’ultimo viene posto a carico del soggetto quando esso sia prevedibile ed evitabile;
c) il momento consumativo del reato previsto dall’articolo 437, comma 2 coincide con il momento di verificazione dell’evento aggravatore e quando quest’ultimo è complesso perchè costituito da una pluralità di eventi-infortunio succedutisi nel tempo tutti in conseguenza della medesima omissione, il momento consumativo del reato deve collocarsi al momento della verificazione dell’ultimo evento aggravatore in ordine di tempo;
d) il concetto di infortunio comprende anche le cosiddette malattie-infortunio ovvero quelle sindromi morbose imputabili all’azione lesiva di agenti diversi da quelli meccanico fisici;
e) il reato in parola concorre con i reati di lesioni personali colpose e di omicidio colposo;
f) quanto al reato di morte o lesioni come conseguenza di altro delitto, per poter affermare la responsabilità degli imputati in ordine allo stesso è necessaria la prova dell’esistenza di una prevedibilità ed evitabilità di ogni singolo evento senza che sia necessario in assoluto un nesso specifico tra la singola omissione e il singolo evento. In altri termini una volta verificata la commissione del reato doloso previsto dall’articolo 437 cod. pen. è sufficiente la prevedibilità e evitabilità dell’evento morte o lesioni per affermare la responsabilità per il reato di cui all’articolo 586 cod. pen.. Tale reato può concorrere con il reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 ed è unificabile a questo ai sensi dell’articolo 81 cpv. cod. pen..
1.3. Sul piano fattuale, il Tribunale di Siracusa riteneva accertato che all’interno dello stabilimento della (Omissis) spa di (Omissis), si erano svolte sino al 1974 lavorazioni con elevata diffusione di polveri di amianto, in particolare crocidolite, senza che fosse adottata alcuna misura atta a prevenire l’inalazione delle stesse da parte dei lavoratori. In tale anno era poi intervenuta una significativa ristrutturazione dell’azienda con l’abbandono della lavorazione della crocidolite, la riduzione del numero delle postazioni di lavoro inquinate dalle polveri (in precedenza l’inquinamento aveva interessato l’intero stabilimento). A fronte di ciò risultava accertato che l’impresa aveva fornito ai lavoratori tute e mascherine di carta, quest’ultime tuttavia non idonee ad evitare l’inalazione delle fibre di amianto e in numero insufficiente; che non erano stati apposti cartelli segnaletici che indicassero le zone con maggiore presenza di polvere; che non erano stati installati aspiratori nei locali ove più alta era la presenza di polveri disperse; che le tecniche operative avevano provocato la diffusione di grandi quantitativi di polveri. Ancora tre anni dopo la cessazione delle lavorazioni il suolo dello stabilimento aveva fatto registrare la presenza di crocidolite e di crisotilo tra il 10 ed il 30% del peso totale. All’indomani degli interventi operati nel 1974 si era verificato un miglioramento delle condizioni ambientali ma il luogo di lavoro era rimasto molto polveroso, nonostante la possibilità di ridurre ulteriormente la dispersione delle polveri.
Analizzando il tema dell’accertamento del nesso causale tra tali condizioni di lavoro e le malattie ed i decessi coinvolgenti i lavoratori esposti, il Tribunale confutava la tesi secondo la quale, essendo l’abbandono della lavorazione l’unica misura totalmente efficace nella prevenzione delle malattie asbesto-dipendenti, risultava indeterminabile il nesso causale per le malattie non dipendenti dalle dosi di fibre inalate (come il mesotelioma pleurico). Il Collegio argomentava il diverso giudizio richiamando le conoscenze scientifiche acquisite in materia, a suo avviso dimostrative della correlazione tra durata ed intensità dell’esposizione e tempo di latenza nonchè tra durata ed indice di mortalità della malattia, di talchè l’esposizione e la sua durata incidono sull’insorgenza del mesotelioma ed inoltre rivestono un ruolo causale sia le esposizioni remote che quelle successive, mentre l’associazione del fumo di tabacco all’esposizione alle polveri di amianto determina un aumento del rischio rispetto alla somma dei due rischi presi isolatamente. Su tali premesse il Collegio riconosceva l’esistenza del nesso causale tra l’esposizione all’amianto dei lavoratori presso lo stabilimento (Omissis) ed il decesso o la malattia di alcuni tra questi, sulla base della ricorrenza di tre fattori: accertata esposizione prolungata alle polveri di amianto, accertata sussistenza di omissioni prevenzionali destinate a prevenire patologie asbesto-correlate, accertata presenza di patologie legate all’amianto.
1.4. Quanto alla prevedibilità dell’evento morte o lesioni come conseguenza dell’omissione dei segnali e delle apparecchiature di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1, nonchè del reato previsto dall’articolo 586 cod. pen., il Tribunale ripercorreva l’evoluzione della legislazione nazionale e delle conoscenze scientifiche in materia, concludendo che esse segnalavano la natura patogena dell’amianto, per il tumore polmonare sin dal 1955 e per il mesotelioma almeno dal 1965. Pertanto, ad avviso del giudice di prime cure, risultava accertata la piena consapevolezza dei dirigenti della (Omissis) spa sin dal termine iniziale del periodo al quale si riferivano le contestazioni e ancor più dagli anni 1977-78, dovendosi peraltro tener conto che la prevedibilità in argomento va riferita non ad una specifica patologia ma a tutte le conseguenze dannose che possono derivare da una condotta che sia conosciuta come pericolosa per la salute.
1.5. Il requisito della evitabilità veniva ritenuto parimenti ricorrente, atteso che in parallelo alle conoscenze scientifiche in ordine agli effetti per la salute dell’esposizione alle polveri di amianto erano state individuate misure volte a ridurre l’entità di tale esposizione.
1.6. Quanto agli interessi civili connessi alla pronuncia di condanna, il Tribunale condannava gli imputati al risarcimento dei danni in favore delle parti civili in relazione agli eventi ritenuti connessi alle omissioni ascritte al (Omissis) ed al (Omissis) G., mentre rigettava le domande di risarcimento per quei lavoratori la cui malattia non era stata con certezza ricondotta per via causale all’esposizione alle polveri di amianto presso la (Omissis) spa.
2. La sentenza veniva appellata tanto dagli imputati che da alcune delle parti civili, costituitesi nei confronti del (Omissis) e del (Omissis) G.; in particolare da (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), dagli eredi di (Omissis), ovvero (Omissis) e (Omissis), (Omissis) e (Omissis), dagli eredi di (Omissis), ovvero (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis).
La Corte di Appello di Catania, con pronuncia del 23.4.2009, assolveva gli imputati appellanti dai reati loro rispettivamente ascritti perchè il fatto non costituisce reato.
Ad avviso della Corte di Appello, nelle vicende oggetto del giudizio deve ritenersi insussistente tanto la prevedibilità che l’evitabilità delle malattie derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto.
2.1. Quanto al primo aspetto, la Corte territoriale assume che l’efficienza patogena dell’inalazione delle fibre di amianto, rispetto a patologie diverse dall’asbestosi, era un dato non conosciuto all’epoca dei fatti, come dimostrato dalla circostanza che la Legge n. 455 del 1943 estese l’assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali alla sola asbestosi. Solo con il Decreto del Presidente della Repubblica n. 336 del 1994 la legislazione indicò quali fossero le malattie neoplastiche causate dall’asbesto. Anche nella comunità scientifica le conoscenze furono a lungo lacunose ed incerte tanto che solo gradualmente fu ridotta la concentrazione di fibre ammissibile “fino a raggiungere valori significativamente ridotti solo negli anni 80”, come la Corte distrettuale deduce dalle previsioni della direttiva comunitaria 478/1983. Una conferma della non prevedibilità degli eventi in danno dei lavoratori come effetto della mancanza di adeguate conoscenze la Corte di Appello la ricava anche dal fatto che l’Ispettorato del lavoro si occupò “ben poco” dello stabilimento (Omissis) e si limitò a prescrivere di disporre ed esigere l’uso dei mezzi di protezione ove occorrenti e in particolare l’uso delle maschere antipolvere per gli addetti alla preparazione delle materie prime (1980) e poi di migliorare efficacemente il sistema di aspirazione delle polveri in corrispondenza della sega circolare per i canaloni (1981). Da ciò la Corte territoriale deriva la convinzione che lo stesso Ispettorato non avesse cognizione dei gravi effetti patologici derivanti dall’esposizione alle polveri di amianto. Anche l’azione dei sindacati, che a suo dire tennero condotte che evidenziano la mancanza di conoscenza dei pericoli per la salute insiti nell’esposizione all’amianto; le determinazioni del Ministero della Sanità, le cui prime disposizioni in argomento furono emanate solo nel 1986, e con limitato riferimento all’immissione sul mercato e all’uso della croddolite; gli interventi del Ministero dell’Industria e del Ministero del Lavoro, che ancora nel 1986 e nel 1987 furono relativi alla sola asbestosi, dimostrano che in tali anni organi del Governo non erano a conoscenza dei rischi connessi all’esposizione all’amianto. La conclusione che ne trae il Collegio è che “non si ritiene potersi far carico agli imputati di un dovere di conoscenza dei progressi e delle scoperte scientifiche sull’argomento, posto che, nè dagli organi statali nè dagli enti pubblici venne mai data divulgazione di tali conoscenze, che rimasero perciò circoscritte nell’ambito scientifico”, dubitando peraltro che prima del 1994 ne fosse a conoscenza il legislatore stesso.
Non senza rilievo è per la Corte di Appello anche la circostanza che alcuni tra gli imputati vissero per diversi anni all’interno dello stabilimento con i propri familiari; da ciò infatti si trae argomento per rifiutare la tesi dell’accettazione del rischio di malattia prospettata dal giudice di prime cure, non ritenendo credibile che essi avessero consapevolmente esposto a gravissimi rischi per la salute i propri familiari. Parimenti dimostrativo della non prevedibilità degli eventi pregiudizievoli per la salute dei lavoratori esposti è per il giudice di secondo grado il fatto che nel processo celebrato dinanzi al Tribunale di Casale Monferrato per fatti analoghi occorsi nello stabilimento (Omissis) di quella città, il giudice avesse ritenuto di dover individuare il momento dal quale poteva dirsi accertata la colpevolezza degli imputati nel 6.4.1978, data in cui l’ispettorato del lavoro di Alessandria aveva richiesto l’elenco dei decessi da amianto. Per contro, una simile richiesta non era mai stata fatta ai dirigenti dello stabilimento di contrada Targia.
Anche dalla mancanza di esami autoptici sui lavoratori deceduti il giudice di seconde cure deriva la conferma del proprio giudizio, e ciò in quanto tale circostanza documenterebbe che anche l’A.G. non era in grado di correlare i decessi all’esposizione all’amianto. Nel medesimo senso viene ricordato che i lavoratori cui veniva riconosciuta la malattia asbesto-correlata venivano riammessi al lavoro, deducendone che le Commissioni mediche e gli stessi lavoratori non aveva percezione del pericolo di contrarre malattie amianto-correlate diverse dall’asbestosi.
2.2. Il giudice dell’appello analizza poi il secondo aspetto, quello della inevitabilità, assumendo che nessuna delle misure la cui omessa adozione era stata contestata agli imputati sarebbe stata in grado di evitare malattie correlate all’amianto, perchè solo l’eliminazione totale delle polveri avrebbe escluso tale rischio. Totale eliminazione che la Corte distrettuale, facendo ancora una volta leva sulla condotta dell’ispettorato del lavoro e dei sindacati, ritiene fosse impossibile, tanto che anche l’imponente intervento di ristrutturazione dello stabilimento eseguito nel 1974 con l’adozione delle più avanzate tecnologie potè determinare solo una riduzione delle polveri diffuse nell’ambiente. Per contro la Corte rileva la ricorrenza di talune circostanze, a suo giudizio espressive di un comportamento degli imputati volto a ridurre i rischi connessi alle lavorazioni e comunque dimostrative dell’inevitabilità degli eventi: a) il fatto che l’azienda inviasse dei campioni al laboratorio aziendale di (Omissis), istituito nel 1978, ove si procedeva all’analisi assumendo valori di riferimento progressivamente ridotti, in conformità alla direttiva Europea ed anzi inferiori a quelli prescritti; b) l’inutilità dell’uso delle mascherine, la cui mancanza costituiva specifico addebito, perchè queste non erano in grado di evitare l’inalazione delle fibre più piccole, le più nocive; il fatto che legislatore, dopo aver dettato nel 1991 disposizioni atte a fronteggiare il rischio, l’anno successivo era intervenuto a vietare del tutto l’uso dell’amianto, sull’evidente presupposto che non vi era misura alternativa di sicura efficacia.
3. Con separati atti dall’identico contenuto propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore avv. (Omissis) le parti civili (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), nonchè a mezzo del difensore di fiducia (Omissis) le parti civili (Omissis) e (Omissis), Tutte nei confronti del (Omissis) e del (Omissis) G., tranne il (Omissis) che limita l’impugnazione al solo (Omissis).
3.1. Con un unico motivo si lamenta la mancanza di motivazione. La Corte di Appello, una volta pervenuta al convincimento della necessità di mandare assolti gli imputati in ordine al delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2, avrebbe dovuto comunque esaminare la sussistenza o meno dei presupposti per dichiarare la responsabilità dei medesimi in relazione al delitto di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1.
Ad avviso dei ricorrenti, pur se non era stato accertato che essi fossero portatori di patologie correlate all’esposizione, si sarebbe dovuto riconoscere loro il diritto al risarcimento del danno morale, perchè questo non è necessariamente connesso all’essere stati affetti da malattia, richiamando al riguardo quanto affermato dalle S.U. con sentenza n. 2515/2002. Si rileva che la Corte di Appello ha omesso di esaminare il motivo di impugnazione articolato al riguardo avverso la sentenza di primo grado avendo assolto gli imputati.
4. Con separati atti dal contenuto analogo propongono ricorso per cassazione a mezzo del difensore avv. (Omissis), (Omissis) e (Omissis) nonchè, a mezzo del difensore di fiducia (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), in qualità di eredi di (Omissis). Tutte nei confronti tanto del (Omissis) che del (Omissis) G..
4.1. Con un primo motivo i ricorrenti lamentano l’inosservanza o erronea applicazione degli articoli 437, 586, 589, 83 cod. pen. anche in relazione agli articoli 40 e 43 cod. pen. nonchè contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione. Ad avviso dei ricorrenti la Corte di Appello ha assolto gli imputati dai reati loro ascritti perchè non ha fatto applicazione dei principi di diritto fissati dalla Corte di Cassazione in tema di prevedibilità del rischio di insorgenza di patologie per effetto dell’esposizione all’amianto, secondo i quali il datore di lavoro versa in colpa quando sia in condizioni di prefigurarsi la possibilità che quell’esposizione produca una grave malattia. Rilevano i ricorrenti che gli argomenti utilizzati dalla Corte territoriale non tengono conto delle puntuali e pluriennali attività scientifiche, puntualmente documentate negli atti processuali ed altresì del fatto che lo stabilimento di (Omissis) e quello di (Omissis) facevano capo alla medesima holding e che pertanto le conoscenze acquisite presso uno degli opifici erano certamente disponibili anche per i dirigenti dell’altro.
Osservano ancora i ricorrenti che, per quanto concerne il giudizio sull’inevitabilità delle malattie, l’affermazione della Corte per la quale l’unica misura possibile sarebbe stata quella di dismettere la lavorazione dell’amianto si pone in contrasto con quanto insegnato dalla Corte di Cassazione in relazione agli effetti dell’amianto sulla salute dell’uomo.
4.2. Con un secondo motivo si lamenta la totale mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno del reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1. Tutti i ricorrenti chiedono quindi l’annullamento della sentenza impugnata con rinvio ad altro giudice.
5. In data 9.5.2012 depositava memoria difensiva l’INAIL, che censurava la sentenza impugnata per carenza di motivazione in ordine alla ritenuta insussistenza del nesso eziologico tra esposizione ad amianto e le patologie tumorali (mesotelioma pleurico e carcinoma polmonare) che hanno afflitto molti dipendenti della (Omissis) e alcuni dei loro congiunti, chiedendo l’accoglimento del ricorso proposto da (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis); l’annullamento della sentenza impugnata; la condanna degli imputati al risarcimento del danno complessivamente subito dall’INAIL, da quantificarsi in sede civile nonchè la loro condanna alla rifusione delle spese di costituzione della parte civile non ricorrente Inail.
6. Con memoria depositata l’8.5.2012 il difensore di (Omissis), avv. (Omissis), denunciava l’inammissibilità dei ricorsi proposti dalle parti civili, per non aver fatto specifico riferimento agli effetti civili che si intendono conseguire ed inoltre per carenza di interesse, in quanto essi chiedono di annullare la sentenza di secondo grado per veder riconosciuta la responsabilità degli imputati per un reato che non prevede l’evento infortunio e quindi un danno conseguente al reato.
Ancora, nella memoria si assume l’infondatezza dei ricorsi, non essendo state indicate le leggi scientifiche sulla base delle quali affermare l’effetto acceleratore della protrazione dell’esposizione all’amianto per le patologie lamentate dalle persone offese.
7. In data 26.6.2012 depositava memoria difensiva la F.I.L.L.E.A. – C.G.I.L. di Siracusa, con la quale si sostengono le ragioni degli odierni ricorrenti. In primo luogo si afferma la legittimazione della FILLEA CGIL a partecipare al giudizio di cassazione quale ente interventore ai sensi dell’articolo 91 e ss. cod. proc. pen., valendo per tali enti il principio dell’immanenza riconosciuto per la parte civile.
Si lamenta poi la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza o meno del reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1; l’inosservanza o erronea applicazione della legge in relazione all’elemento soggettivo del reato; la contraddittorietà o la manifesta illogicità della motivazione in ordine al nesso causale e all’inevitabilità degli eventi dannosi.
8. In data 27.6.2012 è stata depositata memoria difensiva nell’interesse di (Omissis), con la quale si rileva:
– l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili in quanto volti a veder riconosciuta la responsabilità degli imputati in ordine al reato previsto dall’articolo 437 cod. pen., comma 1, che tuttavia non prevede un evento di danno alla persona, di talchè tale statuizione non recherebbe alcun concreto vantaggio ai ricorrenti;
– l’inammissibilità dei ricorsi delle parti civili perchè non indicano in modo preciso e puntuale l’esistenza di un danno derivante e collegato causalmente al tipo di reato di cui trattasi e quindi le conseguenze civili che si intendono conseguire;
– l’infondatezza dei ricorsi non emergendo alcun vizio di motivazione della sentenza impugnata.
9. All’odierna udienza ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni la C.G.I.L, Camera del Lavoro di Siracusa, che nella asserita qualità di ente interventore ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi delle altre parti civili ricorrenti, per mancanza di motivazione in merito alla sussistenza o meno del reato p. e p. dall’articolo 437 cod. pen., comma 1; inosservanza o erronea applicazione degli articoli 437, 586, 589, 83 cod. pen., anche in relazione agli articoli 40 e 43 cod. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
10. Analogamente, all’odierna udienza ha rassegnato per iscritto le proprie conclusioni (Omissis), che in qualità di parte civile non ricorrente ha chiesto l’accoglimento dei ricorsi delle altre parti civili ricorrenti, per mancanza di motivazione in merito alla sussistenza o meno del reato p. e p. dall’articolo 437 cod. pen., comma 1; inosservanza o errona applicazione degli articoli 437, 586, 589, 83 cod. pen., anche in relazione agli articoli 40 e 43 cod. pen.; contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento.
11. Ha depositato altresì memoria conclusionale la Provincia regionale di Siracusa, in qualità di ente intervenuto ai sensi dell’articolo 91 e ss. cod. proc. pen., nel giudizio di primo grado, con la quale si sviluppano argomentazioni ricalcanti quelle utilizzate nelle conclusioni presentate dalle parti civili non ricorrenti di cui ai precedenti paragrafi 9 e 10.
Diritto
12. I ricorsi proposti rispettivamente nell’interesse di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), nonchè di (Omissis) e (Omissis) sono inammissibili siccome aspecifici.
12.1.Come costantemente affermato da questa Corte (v. tra le altre, Cass. sez. 6, sent. n. 47414 del 30.10.2008, Arruzzoli ed altri, rv. 242129), in materia di impugnazioni, l’indicazione di motivi generici nel ricorso, in violazione dell’articolo 581 cod. proc. pen., lettera c), costituisce di per sè motivo di inammissibilità del proposto gravame. La aspecificità dei motivi ricorre quando essi non contengano la precisa prospettazione delle ragioni in fatto o in diritto da sottoporre a verifica (Cass. sez. 3, sent. n. 16851 del 02/03/2010, Cecco e altro, Rv. 246980).
I motivi posti a base dei ricorsi sopra menzionati indicano puntualmente gli elementi di diritto che, ad avviso degli esponenti, consentono di censurare la sentenza impugnata. Si fa infatti riferimento al principio giuridico secondo il quale, ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno morale patito in conseguenza di un reato di pericolo per la pubblica incolumità non è necessario aver riportato lesioni personali, la perdita della vita o altro danno di natura patrimoniale.
Non altrettanto può dirsi quanto agli elementi di fatto che dovrebbero determinare l’accoglimento dei ricorsi. Questi, infatti, neppure enunciano le circostanze fattuali che varrebbero a dare dimostrazione dell’esistenza di un danno morale autonomo ed indipendente dalla malattia patita dai ricorrenti o dai loro danti causa. Non vi è dubbio che non può soddisfare l’onere di specificità la sola indicazione della qualità di lavoratore nell’ambiente che comportava esposizione ai rischi da amianto.
12.2. Segue, a norma dell’articolo 616 cod. proc. pen., la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento ed al pagamento a favore della cassa delle Ammende, non emergendo ragioni di esonero, della somma di euro 300,00 (trecento/00) ciascuno, a titolo di sanzione pecuniaria.
13. In via preliminare, in relazione ai ricorsi di (Omissis) e (Omissis) nonchè (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), in qualità di eredi di (Omissis) va esaminato il rilievo della difese degli imputati, per il quale i ricorsi sarebbero inammissibili per non aver fatto specifico riferimento agli effetti civili che si intendono conseguire.
13.1. Occorre prendere atto del fatto che in giurisprudenza è controverso se, quando propone impugnazione contro una sentenza di proscioglimento, la parte civile debba effettuare “un espresso e diretto riferimento agli effetti civili che vuoi conseguire” (Cass. sez. 6, sent. n. 9072 del 22/10/2009, Rv. 246168) ovvero se tale riferimento possa anche desumersi implicitamente dai motivi, quando da essi emerga in modo inequivoco la richiesta formulata (come ritenuto da Cass. sez. 5, sent. n. 22716 del 04/05/2010, Marengo, Rv. 247967; Cass. sez. 5, sent. n. 42411 del 23/9/2009, Rv. 245392).
Ad avviso di questa Corte è da preferire il secondo orientamento, in quanto l’utilizzo di formule sacramentali non è normativamente richiesto e vale per l’atto di impugnazione il principio secondo il quale esso va interpretato nel suo complesso (Cass. sez. 6, sent. n. 1472 del 02/11/1998, Archesso ed altri, Rv. 213442).
Nel caso che occupa è sufficiente rilevare che i ricorsi in parola presentano la chiara indicazione del loro essere volti a veder tutelati gli interessi civili dei ricorrenti, lamentando il mancato accoglimento della domanda risarcitoria proposta dagli allora appellanti (cfr. pg. 1 dei rispettivi ricorsi). Di più, il continuo richiamo fatto alle censure mosse alla sentenza di primo grado e alla disattesa richiesta di veder riconosciuto il diritto al risarcimento del danno, chiarisce senza ombra di dubbio quali siano gli effetti civili che i ricorrenti si propongono di conseguire mediante la proposizione dei ricorsi.
Risulta quindi soddisfatto il principio per il quale l’impugnazione avverso una sentenza di proscioglimento, cui in virtù dell’articolo 576 cod. proc. pen. è legittimata la parte civile, richiede che la stessa si esprìma attraverso riferimenti specifici e immediati agli effetti di natura civile, segnatamente risa reiteri, che con la essa si perseguono.
13.2. Del pari destituito di fondamento è il rilievo ancora della difesa degli imputati relativo alla carenza di interesse delle parti civili rispetto ad una affermazione di responsabilità degli imputati in ordine al reato p. e p. dall’articolo 437 cod. pen., essendo questo reato di mera condotta. Il dato decisivo al riguardo risulta piuttosto quello della astratta identificabilità di un danno risarcibile che il reato può arrecare anche a singoli lavoratori.
Le Sezioni Unite Civili hanno riconosciuto che il danno morale soggettivo, verificatosi in occasione della compromissione, anche grave, della salubrità dell’ambiente a seguito di disastro colposo (articolo 449 cod. pen.), è risarcibile anche se non derivi dalla menomazione dell’integrità psico-fisica (danno biologico) dell’offeso o di altro evento produttivo di danno patrimoniale (Cass. S.U., sent. n. 2515 del 21.2.2002, rv. 552406). Ciò in ragione della natura del reato previsto dall’articolo 449 cod. pen.: reato di pericolo e soprattutto “delitto plurioffensivo, in quanto con l’offesa al bene pubblico immateriale ed unitario dell’ambiente (Corte Cost. 30 dicembre 1987 n. 641), di cui è titolare l’intera collettività, concorre sempre l’offesa per quei soggetti singoli i quali, per la loro relazione con un determinato habitat (nel senso che ivi risiedono e/o svolgono attività lavorativa), patiscono un pericolo astratto di attentato alla loro sfera individuale. Ne consegue che essendo pacifica la risarcibilità del danno morale nel caso di reati di pericolo o plurioffensivi, non sussiste alcuna ragione, logica e/o giuridica, per negare tale risarcibilità ove il soggetto offeso, pur in assenza di una lesione alla salute, provi di avere subito un turbamento psichico”.
Quanto affermato dal S.C. al riguardo del reato previsto dall’articolo 449 cod. pen. vale anche per il reato previsto dall’articolo 437 cod. pen., comma 1 che ha natura di reato di pericolo, posto a tutela della pubblica incolumità; ancorchè ciò non significhi necessariamente l’esposizione a pericolo di un ampio numero di soggetti, essendo piuttosto sufficiente l’attitudine a pregiudicare, anche solo astrattamente, l’integrità fisica delle persone gravitànti attorno l’ambiente di lavoro (Cass. sez. 1, sent. n. 6393 del 02/12/2005, Strazzarino, Rv. 233826).
Il tema dell’interesse tutelato dal reato previsto dall’articolo 437 cod. pen. è estesamente dibattuto, stimolato tra l’altro dalla necessità di trovare risposta al quesito circa la possibilità che il delitto in parola risulti integrato anche da condotte che si consumino in piccoli contesti imprenditoriali e da quelle che determinino l’esposizione al pericolo di un solo lavoratore.
Se risulta pacifico che l’articolo 437 cod. pen. prevede un delitto a tutela della pubblica incolumità, non altrettanto è se a tale bene giuridico si accompagni la tutela dei beni facenti capo al singolo lavoratore.
Per un risalente filone giurisprudenziale il pericolo per l’incolumità pubblica richiede l’esposizione a minaccia di una collettività di persone, nel senso di un numero di persone sufficiente a realizzare la condizione di una indeterminata estensione del pericolo (Cass. 4.11.1995, n. 10951; Cass. 1.8.1989, n. 10812).
Nelle più recenti prove della giurisprudenza di legittimità risulta tuttavia predominante la tesi per la quale il pericolo per l’incolumità pubblica va ravvisato anche quando il pericolo concerna un solo lavoratore. L’assunto poggia sulla valorizzazione della rubrica dell’articolo 437 cod. pen. (laddove menziona l’infortunio) ed altresì del fatto che l’ipotesi prevista dal comma 2 risulta integrata anche nel caso di semplice infortunio individuale. Si ritiene quindi che “la norma prevede anche il pericolo di semplici infortuni individuali sul lavoro e tutela anche l’incolumità dei singoli lavoratori” (Cass. sez. 1, sent. n. 11161 del 2.11.1996, Frusteri, rv. 206428; Cass. sez. 1, sent. n. 8054 dell’11.3.1998, Luciani, rv. 211778).
Analoga evoluzione sembra registrare la dottrina, che ha messo in luce il carattere non decisivo della collocazione del delitto in esame nell’ambito del Titolo VI ed il fatto che tanto la rubrica della norma che la disposizione facciano riferimento alle cautele destinate a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero utilizzino una locuzione compatibile anche con il singolo infortunio.
Autorevole dottrina ha rilevato che l’articolo 437 cod. pen. “si riferisce alla tutela di un bene di carattere generale e cioè della sicurezza della collettività nel suo complesso e dei singoli, considerati come membri della collettività stessa”, ed ha precisato che “dalla natura della norma, il bene tutelato riceve poi un’ulteriore specificazione, in quanto essa è destinata a garantire soprattutto la sicurezza del lavoro”. Si è così tratteggiata l’esistenza di un oggetto generale e di un oggetto specifico di tutela, nel senso che la norma mira a tutelare, “nell’ambito generale della difesa dell’incolumità pubblica”, la sicurezza del lavoro. Ciò consente di ritenere punibili sia le condotte che espongono a pericolo i lavoratori (uno o una pluralità), sia quelle che investono quanti “in qualche modo possano essere coinvolti in un infortunio o in un disastro”.
Variante di questa interpretazione è quella che identifica, quale oggetto della tutela, il bene della sicurezza del lavoro e afferma che l’incolumità pubblica sarebbe oggetto di una tutela solo indiretta, realizzata attraverso la tutela della sicurezza del lavoro.
Altro consistente filone dottrinario riconosce nel delitto previsto dall’articolo 437 cod. pen. un reato plurioffensivo, ma in un’accezione che più intimamente si salda al sopra ricordato indirizzo giurisprudenziale. Osservando che la norma prevede quale circostanza aggravante il verificarsi anche del singolo infortunio, si afferma che essa tutela tanto l’incolumità pubblica che gli interessi individuali che vengono offesi o posti in pericolo dalla condotta.
Alla luce di quanto appena ricordato e della ipotizzabilità di un danno morale quale conseguenza del reato di mera condotta che ponga in pericolo sia la pubblica incolumità che il bene individuale facente capo al singolo lavoratore risulta evidente che è ben identificabile un interesse in astratto delle parti civili ricorrenti ad una pronuncia che affermi la responsabilità degli imputati per il reato previsto dall’articolo 437 cod. pen., comma 1.
14. Sgombrato il campo dalle analizzate questioni pregiudiziali, ritiene questa Corte che il secondo motivo dei ricorsi delle parti civili eredi (Omissis) ed eredi (Omissis) siano inammissibili.
Al riguardo occorre distinguere le posizioni delle diverse parti civili.
Il Tribunale di Siracusa aveva condannato gli imputati (Omissis) e (Omissis) G. al risarcimento dei danni in favore della parte civile (Omissis), dante causa degli odierni ricorrenti (Omissis) C. e (Omissis), mentre aveva assolto i medesimi dai reati in danno di (Omissis), dante causa delle ricorrenti (Omissis), perchè il fatto non sussiste.
Nei motivi di appello gli eredi di (Omissis) hanno lamentato la contraddittorietà della sentenza di primo grado che, da un canto, aveva giudicato gli imputati (Omissis) e (Omissis) G. colpevoli del reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 2 e anche in relazione alla morte del (Omissis), dall’altro li aveva assolti dai reati di cui agli articoli 586, 589, 83 cod. pen. proprio in riferimento al decesso del (Omissis), riconoscendo o rifiutando l’asserita ambiguità; inoltre hanno mosso la censura della contrarietà della sentenza assolutoria alle emergenze processuali, che per gli appellanti evidenziavano che il (Omissis) lavorò alle dipendenze della (Omissis) anche nei periodi di dirigenza dei due imputati e contrasse l’asbestosi, ovvero una malattia certamente asbesto-correlata, proprio per effetto dell’esposizione alle polveri di amianto verificatasi in quel periodo.
Non vi è stato, quindi, alcun rilievo in ordine all’omessa affermazione della sussistenza del reato di cui all’articolo 437 cod. pen., comma 1 e al conseguente (asserito) diritto al risarcimento del danno morale.
Tanto determina l’inammissibilità del motivo di ricorso in esame.
Quanto alla posizione di (Omissis), dante causa degli odierni ricorrenti, egli non propose appello, avendo la sentenza di primo grado riconosciuto i reati in suo danno e il conseguente diritto al risarcimento dei danni. L’inammissibilità che colpisce il motivo di ricorso in esame riposa sulle medesime ragioni espresse a riguardo dei ricorsi proposti dalle ulteriori parti civili ricorrenti (supra, par. 12).
15. Il primo motivo posto a fondamento dei ricorsi degli eredi (Omissis) e degli eredi (Omissis) è all’inverso fondato.
15.1. Infatti, la sentenza qui impugnata risulta grandemente deficitaria sia sotto il profilo della ricostruzione del quadro giuridico e nell’applicazione dei principi valevoli in materia, sia sotto il profilo dell’uso delle regole della logica.
Va ricordato che la decisione del giudice di appello, che comporti totale riforma della sentenza di primo grado, impone la dimostrazione dell’incompletezza o della non correttezza ovvero dell’incoerenza delle relative argomentazioni con rigorosa e penetrante analisi critica seguita da completa e convincente motivazione che, sovrapponendosi a tutto campo a quella del primo giudice, senza lasciare spazio alcuno, dia ragione delle scelte operate e del privilegio accordato ad elementi di prova diversi o diversamente valutati. La diversa spiegazione di un fatto non può semplicemente basarsi sulla mera possibile alternativa, disancorata dalla realtà processuale, ma deve fondarsi su specifici dati fattuali che rendano verosimile la conclusione di un “iter” logico cui si pervenga senza affermazioni apodittiche ma nelle forme corrette del ragionamento (Cass. sez. 4, sent. n. 7630 del 29/11/2004, P.G. in proc. Marchiorello ed altro, Rv. 231136).
15.2. Come già ricordato nella parte espositiva, la Corte territoriale ha ritenuto l’imprevedibilità dell’evento per gli imputati in quanto l’efficienza patogena dell’inalazione delle fibre di amianto, rispetto a patologie diverse dall’asbestosi, era un dato non conosciuto all’epoca dei fatti.
L’assunto mostra di non tenere nel debito conto le ripetute affermazioni fatte da questa Corte in ordine al giudizio di prevedibilità e allo stato delle conoscenze attingibili sin da epoca ormai remota in ordine agli effetti della esposizione alle polveri di amianto.
Sotto il primo profilo è necessario rammentare che ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a provocare danni, non essendo necessario che l’agente si prefiguri lo specifico evento concretamente poi verificatosi (ex multis, Cass. sez. 4, sent. n. 21513 del 25/2/2009, Stocchi, rv. 243983).
Non è quindi necessario che l’agente si sia rappresentato o fosse in grado di rappresentarsi tutte le conseguenze della sua condotta, posta in essere in violazione delle regole cautelari; è sufficiente che egli fosse in grado di rappresentarsi la potenzialità lesiva e quindi una serie indistinta di danni. Neppure va confuso il piano dell’accertamento del nesso eziologico tra condotta trasgressiva ed evento illecito – piano sul quale è indispensabile una valutazione di alta probabilità statistica e logica di correlazione causale – con il piano della riconoscibilità della prevedibilità degli eventi, ove l’eventuale assenza di leggi scientifiche di copertura che garantirebbero la certezza del verificarsi dell’evento non esclude l’affermazione della prevedibilità dell’evento solo che si possa pervenire ad un giudizio di probabilità o anche di possibilità (seria) del verificarsi del medesimo (cfr. Cass. sez. 4, sent. n. 16761 dell’11/03/2010, P.G. in proc. Catalano e altri, Rv. 247016; Cass. sez. 4, sent. n. 4675 del 17/05/2006, P.G. in proc. Bartalini, Rv. 235659). Prevedibilità che va accertata con crìteri “ex ante” e va valutata dal punto di vista dell’agente (non di quello che ha concretamente agito, ma dell’agente modello).
15.3. Non è coerente a tali principi la Corte di Appello quando afferma che “non si ritiene potersi far carico agli imputati di un dovere di conoscenza dei progressi e delle scoperte scientifiche sull’argomento, posto che, nè dagli organi statali nè dagli enti pubblici venne mai data divulgazione di tali conoscenze, che rimasero perciò circoscritte nell’ambito scientifico”. Proprio l’elencazione operata dalla Corte di Appello dei provvedimenti legislativi in materia di amianto e patologie amianto correlate ed altresì il richiamo alle iniziative assunte dalla holding (Omissis) con l’apertura di un laboratorio di ricerca presso la sede di (Omissis) sin dal 1978 stanno a testimoniare che gli imputati erano nella condizione di poter prevedere (ed anzi previdero) gli effetti dannosi dell’esposizione alle polveri di amianto. D’altro canto, e si è al tema della disponibilità di conoscenze sufficienti in ordine alla rischiosità della manipolazione dell’amianto con quelle modalità che caratterizzavano l’ambiente di lavoro della (Omissis), la Corte mostra di ignorare le conclusioni cui è pervenuta la giurisprudenza di legittimità almeno a partire dalla sentenza Macola, nella quale si è puntualizzato che “già nel 1965 era unanimemente riconosciuta l’associazione tra amianto e mesotelioma mentre quella con il tumore polmonare era conosciuta addirittura dal 1955 … l’inalazione da amianto è ritenuta da ben oltre i tempi citati di grande lesività della salute (se ne fa cenno nel Regio Decreto 14 giugno 1909 n. 442 in tema di lavori ritenuti insalubri per donne e fanciulli ed esistono precedenti giurisprudenziali risalenti al 1906)”.
15.4. Quanto all’Incidenza di una progressività delle acquisizioni scientifiche, tale che solo successivamente sono state conosciute altre conseguenze di particolare lesività rispetto all’asbestosi, questa Corte ha escluso che ciò possa incidere sul requisito della prevedibilità dell’evento, “perchè le misure di prevenzione da adottare per evitare l’insorgenza della malattia conosciuta erano identiche (fino all’approvazione della Legge 27 marzo 1992 n. 257 che ha vietato in assoluto l’uso dell’amianto) a quelle richieste per eliminare o ridurre gli altri rischi, anche non conosciuti; con la conseguenza, sotto il profilo obiettivo, che ben può affermarsi che la mancata adozione di “quelle” misure ha cagionato l’evento e, sotto il profilo soggettivo, che l’evento era prevedibile perchè erano conosciute conseguenze potenzialmente letali della mancata adozione di quelle misure (v., in questo senso, Cass. sez. 4, sent. n. 988 dell’11/07/2002, Macola, Rv. 227000; Cass., sez. 4, sent. n. 5037 del 30/3/2000, Camposano, rv. 219425). Una volta di più si ribadisce che, nel giudizio di “prevedibilità” richiesto per la configurazione della colpa, va considerata anche la sola possibilità per il soggetto di rappresentarsi una categoria di danni, sia pure indistinta, potenzialmente derivante dalla sua condotta, tale che avrebbe dovuto convincerlo ad adottare più sicure regole di prevenzione: in altri termini, ai fini del giudizio di prevedibilità, deve aversi riguardo alla potenziale idoneità della condotta a dar vita ad una situazione di danno e non anche alla specifica rappresentazione “ex ante” dell’evento dannoso, quale si è concretamente verificato in tutta la sua gravità ed estensione (Cass. sez. 4, sent. n. 40785 del 19/06/2008, Cattaneo e altri, Rv. 241470).
Pertanto la Corte di Appello interpreta quanto meno in modo illogico il quadro normativo che pure evoca e ancor più illogicamente omette di dedurre dalle attività di monitoraggio e ricerca svolte dalla holding (Omissis) nel laboratorio di (Omissis) la chiara consapevolezza da parte della dirigenza di quell’impresa della quanto meno prevedibile dannosità dell’esposizione all’amianto.
15.5. Nè può dirsi, come fa la Corte di Appello, che l’inerzia degli organi pubblici preposti alla vigilanza nel settore della sicurezza e dell’igiene del lavoro fosse per gli imputati motivo per escludere la menzionata prevedibilità.
L’assunto riposa su una irricevibile premessa implicita, ovvero che le conquiste della scienza e della tecnica debbono essere portare a conoscenza del datore di lavoro dagli organi preposti al controllo del rispetto della legge in tema di infortuni e di malattie professionali, dimenticando così l’esistenza di un preciso obbligo giuridico di aggiornamento imposto al datore di lavoro dalla legge e, per l’esattezza, dalla norma dell’articolo 2087 c.c., che rende irrilevanti le eventuali carenze degli organi ispettivi (Cass. Sez. 4, sent. n. 3567 del 05/10/1999, Hariolf, Rv. 216208, anche per ulteriori riferimenti giurisprudenziali).
15.6. Quanto al tema dell’evitabilità dell’evento, è opportuno ricordare che nel campo delle esposizioni a sostanze patogene si è operato un importante distinguo, rimarcando come nonostante la ricorrente descrizione della condotta trasgressiva in termini omissivi (“omettendo di adottare le misure necessarie all’abbattimento delle polveri… cagionava…”) ci si trovi in realtà in presenza di condotte commissive, in quanto le scelte aziendali determinano uno stato delle lavorazioni che espone a livelli dannosi delle sostanze trattate. Si è evocato, al riguardo, il modello dell’avvelenamento somministrato con dosi quotidiane. Questa puntualizzazione ha importanti conseguenze anche sul tema dell’evitabilità dell’evento: mentre quando, nell’ambito dei reati commissivi mediante omissione, ci si interroga sull’evitabilità dell’evento si svolge un ragionamento di tipo causale basato sulla regola di giudizio dell’umana certezza propria del condizionalismo, nell’ambito della causalità commissiva il ragionamento probatorio è solitamente più semplice: il problema della causalità viene risolto ponderando la rilevanza del comportamento attivo concretamente accertato che, con un atto immaginativo, viene per così dire sottratto alla dinamica degli accadi menti.
Ciò importa, nello specifico ambito delle malattie lavorative determinate dall’esposizione all’amianto, la ricostruzione della condotta attribuibile ai responsabili dell’azienda come condotta attiva, in quanto “l’esposizione all’agente lesivo in modo improprio è frutto di una determinazione di tipo organizzativo che ha evidentemente un rilievo condizionante, giacchè se il lavoratore non fosse stato addetto a quella pericolosa lavorazione l’evento non si sarebbe verificato”. Sul versante dell’evitabilità dell’evento afferente alla valutazione della colpa ciò importa che si è in presenza di un comportamento soggettivamente rimproverabile a titolo di colpa quando l’attuazione delle cautele esistenti all’epoca dei fatti avrebbero significativamente abbattuto la probabilità di contrarre la malattia (Cass. sez. 4, sent. n. 43786 del 17/09/2010, Cozzini ed altri, Rv. 248944).
Orbene, a fronte della valutazione in fatto rinvenibile nella pronunzia di primo grado, nella quale da un canto si mette in luce l’intensità dell’esposizione all’agente patogeno e dall’altro si rimarca la totale assenza di misure di prevenzione, alcune molto semplici e di rilievo anche intuitivo, che avrebbero potuto diminuire drasticamente l’entità delle fibre disperse nell’ambiente di lavoro e quindi fortemente ridurre la probabilità di contrarre la malattia, la Corte di Appello richiama diverse circostanze, due sole delle quali realmente pertinenti al tema: la pretesa inutilità dell’uso delle mascherine, perchè queste non erano in grado di evitare l’inalazione delle fibre più piccole; il fatto che si è poi giunti a vietare del tutto l’uso dell’amianto, dimostrandosi così che non vi era misura alternativa di sicura efficacia.
Anche per questo versante la sentenza impugnata muove da premesse giuridiche non fondate. In tema di causalità nei reati colposi, l’agente risponde dell’evento provocato con la sua condotta colposa e non di un altro evento ipotizzato, anche se destinato a prodursi ugualmente, escludendosi la responsabilità soltanto per il caso in cui detto evento si sarebbe comunque verificato in relazione al medesimo processo causale, nei medesimi tempi e con la stessa gravità od intensità, poichè in tal caso dovrebbe ritenersi che l’evento imputato all’agente non era evitabile (Cass. sez. 4, sent. n. 28782 del 09/06/2011, Cezza, Rv. 250713).
Inoltre, nell’ambito dei reati colposi la causalità si configura non solo quando il comportamento diligente imposto dalla norma a contenuto cautelare violata avrebbe certamente evitato l’evento antigiuridico che la stessa norma mirava a prevenire, ma anche quando una condotta appropriata avrebbe avuto significative probabilità di scongiurare il danno (Cass. sez. 4, sent. n. 19512 del 14/02/2008, P.C. in proc. Aiana, Rv. 240172).
Pertanto, non è corretto concludere per l’inevitabilità dell’evento prima di aver accertato che l’adozione di alcune misure avrebbe comunque comportato il prodursi dell’evento dannoso così come si è verificato.
16. Si impone quindi l’annullamento della sentenza impugnata, con rinvio al giudice civile competente per l’appello, per un nuovo giudizio.
Infatti, poichè i ricorsi sono stati proposti ai soli effetti civili, all’annullamento della sentenza d’appello per il rilevato difetto motivazionale deve seguire un rinvio per nuovo esame. Sul punto la Corte ritiene di seguire il prevalente orientamento giurisprudenziale che, avuto riguardo alla prospettiva giuridica nella quale il nuovo giudizio deve essere affrontato, individua quale giudice di rinvio il giudice civile competente per valore competente in grado di appello (Sez. 5, n. 9399 del 05/02/2007, Palazzi, Rv.235843; Sez. 4, n.14450 del 19/03/2009, Stafissi, Rv.244002; Sez. 6, n.26299 del 03/06/2009, Tamborrini, Rv.244533; Sez. 2, n.32577 del 27/04/2010, Preti, Rv.247973).
18. Al giudice del rinvio si demanda il regolamento delle spese fra le parti private per questo giudizio.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis), (Omissis) e (Omissis), che condanna al pagamento delle spese processuali e, ciascuno, a quello della somma di euro 300,00 in favore della Cassa delle ammende. Annulla nel resto la sentenza impugnata agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, cui demanda anche il regolamento delle spese fra le parti private per questo giudizio.