lavoro

Corte di Cassazione, ordinanza n. 30803 depositata il 6 novembre 2023 – Ai fini dell’operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell’occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell’organizzazione del lavoro, non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società (o RTI, in questo caso) subentrante, e rimanendo efficace il diritto all’assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto

Ai fini dell'operatività sul piano oggettivo della clausola sociale stabilita dalla contrattazione collettiva a garanzia dell'occupazione dei lavoratori dipendenti di società appaltatrice o subappaltatrice in caso di cambio appalto senza mutamenti nell'organizzazione del lavoro, non dirimente la conoscenza soggettiva o la volontà della società (o RTI, in questo caso) subentrante, e rimanendo efficace il diritto all'assunzione anche in difetto di corretta trasmissione della documentazione da parte delle società precedentemente titolari dell’appalto

INPS – Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 – Eventi alluvionali – Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015 per evento oggettivamente non evitabile (EONE), nonché al trattamento di cui all’articolo 8 della Legge n. 457/1972 (CISOA)

INPS - Messaggio n. 3959 del 9 novembre 2023 Eventi alluvionali - Riepilogo delle istruzioni operative per le domande di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO), all’assegno di integrazione salariale riconosciuto dal Fondo di integrazione salariale (FIS) e dai Fondi di solidarietà bilaterali di cui all’articolo 26 del D.Lgs n. 148/2015 per evento [...]

Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 – Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi – INAIL – Circolare n. 47 del 8 novembre 2023

INAIL - Circolare n. 47 del 8 novembre 2023 Rivalutazione del minimale e del massimale di rendita con decorrenza 1° luglio 2023 - Limiti di retribuzione imponibile per il calcolo dei premi assicurativi Quadro Normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo Unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli [...]

La clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva trova applicazione anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 30803 depositata il 6 novembre 2023, intervenendo in tema di clausola sociale nei casi di cambio appalti, ha statuito che la clausola sociale prevista dalla contrattazione collettiva operante nelle ipotesi di cambio appalto trova applicazione anche per i dipendenti delle imprese subappaltatrici, una volta dimostrato l’esistenza di tale [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30464 depositata il 2 novembre 2023 – In tema di licenziamento del dirigente, la nozione di “giustificatezza” non coincide con quelle di “giusta causa” e di “giustificato motivo” proprie dei rapporti di lavoro delle altre categorie di lavoratori subordinati. In particolare, come questa Corte ha già affermato, «rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una “extrema ratio”, da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l’affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente

In tema di licenziamento del dirigente, la nozione di “giustificatezza” non coincide con quelle di “giusta causa” e di “giustificato motivo” proprie dei rapporti di lavoro delle altre categorie di lavoratori subordinati. In particolare, come questa Corte ha già affermato, «rilevando la giustificatezza del recesso che non si identifica con la giusta causa, a differenza di quanto avviene relativamente ai rapporti con la generalità dei lavoratori, il licenziamento non deve necessariamente costituire una "extrema ratio", da attuarsi solo in presenza di situazioni così gravi da non consentire la prosecuzione neppure temporanea del rapporto, e allorquando ogni altra misura si rivelerebbe inefficace, ma può conseguire ad ogni infrazione che incrini l'affidabilità e la fiducia che il datore di lavoro deve riporre sul dirigente

Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’articolo 40 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 – Precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 23/2023 – INPS – Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023

INPS - Messaggio n. 3884 del 6 novembre 2023 Regime contributivo dei fringe benefit ai sensi dell’articolo 40 del Decreto-Legge n. 48/2023, convertito, con modificazioni, dalla Legge n. 85/2023 - Precisazioni in ordine alla imponibilità ai fini contributivi del c.d. bonus carburante di cui all’articolo 1, comma 1, del Decreto Legge n. 5/2023, convertito, con [...]

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 30143 depositata il 30 ottobre 2023 – In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell’art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell’art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l’anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l’onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento

In tema di licenziamento individuale, la novellazione dell'art. 2, comma 2, della l. n. 604 del 1966 per opera dell'art. 1, comma 37, della l. n. 92 del 2012, si è limitata a rimuovere l'anomalia della possibilità di intimare un licenziamento scritto immotivato, introducendo la contestualità dei motivi, ma non ha mutato la funzione della motivazione, che resta quella di consentire al lavoratore di comprendere, nei termini essenziali, le ragioni del recesso; ne consegue che nella comunicazione del licenziamento il datore di lavoro ha l'onere di specificarne i motivi, ma non è tenuto, neppure dopo la suddetta modifica legislativa, ad esporre in modo analitico tutti gli elementi di fatto e di diritto alla base del provvedimento

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