lavoro

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26993 depositata il 21 settembre 2023 – Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

Le assenze del lavoratore dovute ad infortunio sul lavoro o a malattia professionale – al pari delle assenze per malattie comuni – sono riconducibili, in linea di principio, all’ampia nozione di infortunio o malattia (di cui all’art. 2110 c.c.), e tali sono parimenti computabili – in difetto di contraria (o comunque diversa) previsione della contrattazione collettiva – nel periodo di comporto

Il verbale di conciliazione deve essere sottoscritto in ambiente protetto, quello firmato davanti al prefetto è nullo in quanto non rientra tra gli ambienti protetti

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023, intervenendo in tema di atti transattivi di cui all'art. 2213 del c.c., ha riaffermato il principio di diritto secondo cui il "... decisivo rilievo dell’effettività dell’assistenza sindacale, nel senso che le rinunce e le transazioni aventi ad oggetto diritti del prestatore di [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 25796 depositata il 5 settembre 2023 – La norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l’arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”

La norma di cui all’art. 2113, ult. comma, c.c., conferisce caratteristiche di inoppugnabilità alla “conciliazione intervenuta ai sensi degli articoli 185, 410, 411, 412 ter e 412 quater del codice di procedura civile”; a sua volta, l’art. 412-ter c.p.c. stabilisce che la conciliazione e l'arbitrato in materia di lavoro “possono essere svolti altresì presso le sedi e con le modalità previste dai contratti collettivi sottoscritti dalle associazioni sindacali maggiormente rappresentative”

Il dipendente che effettua un furto di piccolo importo non può essere licenziato causa la sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata

La Corte di Cassazione con l'ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023, intervenendo in tema di licenziamento, ha ribadito che "... nell’ipotesi di accertata sproporzione tra sanzione applicata e condotta contestata, va disposta la tutela risarcitoria se la condotta stessa non è sussumibile in alcuna delle fattispecie per cui i contratti collettivi o i [...]

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27353 depositata il 26 settembre 2023 – La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte

La valutazione di non proporzionalità della sanzione rispetto al fatto contestato ed accertato rientra nella l. n. 300 del 1970, art. 18, comma 4 (come novellato dalla l. n. 92 del 2012) solamente nell’ipotesi in cui lo scollamento tra la gravità della condotta realizzata e la sanzione adottata risulti dalle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici disciplinari applicabili, che ad essa facciano corrispondere una sanzione conservativa. Al di fuori di tale caso, secondo la consolidata esegesi della L. n. 300 del 1970, art. 18, la sproporzione tra la condotta e la sanzione espulsiva rientra nelle “altre ipotesi” in cui non ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa, per le quali la L. n. 300 del 1970, art. 18, comma 5, prevede la tutela indennitaria c.d. forte

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26910 depositata il 20 settembre 2023 – La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili

La persona danneggiata in conseguenza di un fatto illecito imputabile a più persone legate dal vincolo della solidarietà, può pretendere la totalità della prestazione risarcitoria anche nei confronti di una sola delle persone coobbligate, mentre la diversa gravità delle rispettive colpe di costoro e la eventuale diseguale efficienza causale di esse possono avere rilevanza soltanto ai fini della ripartizione interna del peso del risarcimento fra i corresponsabili

CORTE di CASSAZIONE – Sentenza n. 27073 depositata il 21 settembre 2023 – La disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra una deroga a quella disciplina dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001.

La disciplina speciale dettata per il personale di volo con riguardo al lavoro notturno mira a proteggere un bene diverso da quello oggetto delle norme poste a tutela delle lavoratrici madri e non integra una deroga a quella disciplina dettata dall’art. 53 del d.lgs. n. 151 del 2001.

CORTE di CASSAZIONE – Ordinanza n. 26997 depositata il 21 settembre 2023 – Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive

Il lavoratore assente per malattia ha facoltà di domandare la fruizione delle ferie maturate e non godute, allo scopo di sospendere il decorso del periodo di comporto, non sussistendo una incompatibilità assoluta tra malattia e ferie, senza che a tale facoltà corrisponda comunque un obbligo del datore di lavoro di accedere alla richiesta, ove ricorrano ragioni organizzative di natura ostativa; in un’ottica di bilanciamento degli interessi contrapposti, nonché in ossequio alle clausole generali di correttezza e buona fede, è necessario, tuttavia, che le dedotte ragioni datoriali siano concrete ed effettive

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