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INPS – Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874 – Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità

INPS - Messaggio 19 luglio 2022, n. 2874 Servizi ex Enpals per le imprese e gli intermediari delegati. Rilascio della nuova modalità di richiesta massiva del certificato di agibilità Con il presente messaggio si comunica che, a fare data dal 21 luglio 2022, verrà introdotta una nuova modalità di richiesta massiva dei certificati di agibilità [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 luglio 2022, n. 22484 – Il mancato rispetto della reperibilità alla visita medica domiciliare di controllo di cui all’art. 5 della legge n. 638 del 1983 attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell’INPS, travalica l’ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari

Il mancato rispetto della reperibilità alla visita medica domiciliare di controllo di cui all'art. 5 della legge n. 638 del 1983 attiene al rapporto assicurativo e, rientrando nel potere esclusivo dell'INPS, travalica l'ambito interno del rapporto di lavoro e non costituisce esercizio del potere disciplinare del datore di lavoro al quale, peraltro, la contrattazione collettiva, in aggiunta, può riconoscere la facoltà di infliggere sanzioni disciplinari

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22170 – Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo – ai fini della decorrenza della prescrizione – i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo

Nel caso che tra le stesse parti si succedano due o più contratti di lavoro a termine, ciascuno dei quali legittimo ed efficace, il termine prescrizionale dei crediti retributivi, di cui agli artt. 2948, n. 4, 2955, n. 2, e 2956, n. 1, cod. civ., inizia a decorrere, per i crediti che sorgono nel corso del rapporto lavorativo dal giorno della loro insorgenza e, per quelli che si maturano alla cessazione del rapporto, a partire da tale momento, dovendo - ai fini della decorrenza della prescrizione - i crediti scaturenti da ciascun contratto considerarsi autonomamente e distintamente da quelli derivanti dagli altri e non potendo assumere alcuna efficacia sospensiva della prescrizione gli intervalli di tempo correnti tra un rapporto lavorativo e quello successivo

INPS – Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864 – Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024”. Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, del decretolegge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134. Indicazioni operative

INPS - Messaggio 18 luglio 2022, n. 2864 Articolo 1, comma 253, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2022 e bilancio pluriennale per il triennio 2022-2024". Esonero contributivo per le società cooperative costituitesi, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell’articolo 23, comma 3-quater, [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 15 luglio 2022, n. 22435 – L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

L’ammontare dell’IRAP non può essere oggetto di «traslazione», nel senso che l’Azienda non può pretendere di porla ad esclusivo carico del dipendente, una volta determinate le quote rispettivamente spettanti, e detrarla dal compenso a quest’ultimo dovuto, perché in tal caso e, a maggior ragione nell’ipotesi in cui si chieda la restituzione di somme già corrisposte, si finirebbe per far gravare l’obbligo impositivo su un soggetto diverso da quello che esercita l’attività produttiva del servizio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 luglio 2022, n. 22333 – L’anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell’art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l’assunto a tempo indeterminato

L'anzianità da riconoscere ad ogni effetto al docente assunto a tempo determinato, poi immesso in ruolo, in caso di disapplicazione dell'art. 485 del d.lgs. n. 297/1994 deve essere computata sulla base dei medesimi criteri che valgono per l'assunto a tempo indeterminato

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154 – In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore; con la conseguenza che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso, qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta

In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore; con la conseguenza che l’istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall'indennità di mancato preavviso, qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta

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