CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22154
Lavoro – CCNL per il personale di terra del Trasporto Aereo e delle attività Aeroportuali – Crediti da lavoro – Ammissione allo stato passivo del Fallimento – Cumulabilità del diritto all’indennità di mobilità con l’indennità di mancato preavviso di licenziamento
Rilevato che
1. con decreto 9 luglio 2018, il Tribunale di Civitavecchia ha ammesso R.C. in prededuzione in via privilegiata ai sensi dell’art. 2751 bis n. 1 c.c. allo stato passivo del Fallimento G. s.p.a. per i crediti di € 278,30 per retribuzione maturata per la prestazione lavorativa resa dal 29 al 31 maggio 2014, di € 21.145,70 per indennità di mancato preavviso di licenziamento e di € 1.616,00 per quota di T.f.r. maturata sull’indennità di mancato preavviso: in accoglimento della sua opposizione allo stato passivo, dal quale erano stati integralmente esclusi i crediti insinuati per la complessiva somma di € 27.147, 63, oltre che per i suindicati importi ammessi, anche per il credito di € 4.107,63, a titolo di retribuzione maturata (di cui € 142,480 per ferie non godute e € 486,14 per ratei di tredicesima e quattordicesima mensilità relativi all’anno 2015) dal 1° gennaio 2015, data di cessazione delle percezione della C.I.G.S. al 15 febbraio 2015, data di decorrenza del licenziamento intimato il 9 febbraio 2015;
2. ravvisata la spettanza della retribuzione maturata dalla lavoratrice per la comprovata prestazione di attività lavorativa tra la dichiarazione di fallimento, con autorizzazione all’esercizio provvisorio dell’impresa (28 maggio 2014) e l’inizio della Cassa Integrazione (1 giugno 2014) ed esclusa invece per il successivo periodo dal 1° gennaio al 15 febbraio 2015 in difetto di una tale prova, il Tribunale ha in particolare ritenuto dovuta alla lavoratrice l’indennità di mancato preavviso, per la durata di otto mesi ai sensi dell’art. 34 del CCNL di categoria, per licenziamento intimato dal curatore per cessione dell’azienda, e quindi per causa a lei non imputabile, non avendo ella rinunciato all’indennità con l’accordo sindacale del 29 dicembre 2014, riguardante i soli lavoratori collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2014 e percepito l’indennità di mobilità (ostativa alla percezione di quella di mancato preavviso soltanto se relativa al medesimo periodo) in epoca successiva agli otto mesi di preavviso, con irrilevanza dell’asserita difficoltà della curatela di previsione della durata dell’esercizio provvisorio. E il riconoscimento dell’indennità ha comportato quella della relativa quota di T.f.r., a norma dell’art. 34, diciottesimo comma del CCNL;
3. con atto notificato il 2 agosto 2018, la curatela fallimentare ha proposto ricorso per cassazione con due motivi, cui la lavoratrice ha resistito con controricorso;
4. entrambe le parti hanno comunicato memoria ai sensi dell’art. 380 bis1 c.p.c.
Considerato che
1. in via preliminare, deve essere ritenuta l’infondatezza dell’eccezione di illegittimità della notificazione del ricorso, posto che l’irritualità della notificazione di un atto a mezzo di posta elettronica certificata (per le ragioni indicate sub p.to 1 di pgg. 4 e 5 del controricorso) non ne comporta la nullità (Cass. 15 gennaio 2020, n. 532, in specifico riferimento ad un messaggio di posta elettronica certificata contenente in allegato un file in formato “.pdf” creato mediante la scansione della copia cartacea del ricorso), se la consegna telematica abbia comunque prodotto il risultato della conoscenza dell’atto e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. s.u. 18 aprile 2016, n. 7665; Cass. s.u. 29 settembre 2018, n. 23620; Cass. 15 gennaio 2020, n. 532, cit.; Cass. 15 luglio 2021, n. 20214): come appunto avvenuto nel caso di specie, in cui la lavoratrice si è tempestivamente costituita in giudizio e difesa;
2. il fallimento ricorrente ha dedotto violazione e falsa applicazione degli artt. 2118 c.c., 34, undicesimo e quindicesimo comma CCNL del Trasporto Aereo, 7 l. 223/1991, 77 r.d.l. 1827/1935, per la non cumulabilità, da parte del lavoratore licenziato, del diritto all’indennità di mobilità che gli sia stata riconosciuta con l’indennità di mancato preavviso, avendo i due istituti la stessa ratio di sostegno del lavoratore nel tempo di ricerca di una nuova occupazione; ai fini della sovrapposizione dei periodi, rilevando la data in cui il lavoratore abbia maturato il diritto di percezione dell’indennità di mobilità, al momento di cessazione del rapporto di lavoro a causa di licenziamento, coincidente con quello di maturazione dell’indennità di mancato preavviso (qualora esso non sia stato lavorato) e non in cui egli abbia scelto, a propria discrezione, di attivare l’indennità di mobilità (primo motivo); contraddittoria motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, in ordine all’affermazione, dapprima, del divieto di percezione dell’indennità di mancato preavviso da parte del lavoratore, che abbia diritto ad un’altra indennità (nel caso di specie: di mobilità), che pure sia volta a sopperire al mancato svolgimento dell’attività lavorativa ed al riconoscimento, poi, della doppia indennità (secondo motivo);
3. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di stretta connessione, sono infondati;
4. in tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore; con la conseguenza che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso, qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta (Cass. 9 marzo 2012, n. 3836; Cass. 28 dicembre 2012, n. 24159, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360 bis n. 1 c.p.c.; Cass. 21 giugno 2021, n. 17606, in più specifico riferimento alla rilevanza in ambito previdenziale del periodo di preavviso non lavorato, per il quale sia stata corrisposta l’indennità sostitutiva, nonostante la sua natura obbligatoria e la cessazione immediata del rapporto lavorativo e al suo computo ai fini del raggiungimento del requisito dei due anni d’iscrizione nell’AGO contro la disoccupazione involontaria, per la corresponsione dell’indennità ordinaria di disoccupazione);
4.2. nel caso di specie, il Tribunale ha accertato la richiesta e la percezione, da parte della lavoratrice licenziata, dell’indennità di mobilità dal 16 ottobre 2015, decorsi gli otto mesi di diritto alla percezione dell’indennità di mancato preavviso (secondo capoverso di pg. 6 del decreto): peraltro, irrilevante ai fini della spettanza in ogni caso alla lavoratrice dell’indennità di mancato preavviso, per la sola variazione del termine di decorrenza dell’indennità di mobilità, a seconda del pagamento o meno dal datore di lavoro della seconda;
4.3. le superiori argomentazioni escludono pure ogni contraddittorietà di motivazione del decreto, neppure configurabile per effetto della novellazione del testo dell’art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c. (Cass. s.u. 7 aprile 2014. N. 8053);
5. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con la regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio, che liquida in € 200,00 per esborsi e € 3.500,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali in misura del 15% e accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13, se dovuto.
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