lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22115 – Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un’analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l’inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l’identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

Ai fini della sussistenza della giusta causa o del giustificato motivo di licenziamento è irrilevante che un'analoga inadempienza commessa da altro dipendente sia stata diversamente valutata dal datore di lavoro, qualora risulti accertato che l'inadempimento del lavoratore sia tale da compromettere irrimediabilmente il rapporto fiduciario, tuttavia l'identità delle situazioni può privare il provvedimento espulsivo della sua base giustificativa

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2012, n. 396 – L’art. 51, sesto comma del T.U.I.R. – il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all’espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare – si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita – ancorché l’assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede – e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

L'art. 51, sesto comma del T.U.I.R. - il quale prevede che le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, concorrono a formare il reddito, anche ai fini contributivi, nella misura del 50% del loro ammontare - si riferisce al caso in cui la normale attività lavorativa si debba svolgere contrattualmente al di fuori di una sede di lavoro prestabilita - ancorché l'assunzione del dipendente sia formalmente avvenuta per ima determinata sede - e con riguardo al pagamento di una indennità o una maggiorazione retributiva erogata in ragione di tale caratteristica, anche se non nei giorni di assenza dal lavoro per ferie, malattia, e te. e anche se in misura variabile in relazione alle località di volta in volta assegnate

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 luglio 2022, n. 22212 – La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all’assunzione inerenti alla valutazione dell’attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all’art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell’attitudine professionale in vista di una futura assunzione

La clausola di salvaguardia prevista dal contratto collettivo, incontrava il limite, derivante dai principi generali del sistema, della possibilità per il futuro datore di lavoro di far valere la esistenza di condizioni ostative all'assunzione inerenti alla valutazione dell'attitudine professionale dello stesso dipendente, come confermato dalla previsione di cui all'art. 8 legge n. 300/1970 che consente la effettuazione di indagini destinate alla valutazione dell'attitudine professionale in vista di una futura assunzione

INPS – Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819 – Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo telematico di iscrizione con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela

INPS - Messaggio 14 luglio 2022, n. 2819 Procedura Iscrizione e Variazione Azienda. Implementazione del modulo telematico di iscrizione con la dichiarazione in ordine all’esistenza di rapporti di parentela Nell’ambito dei rapporti di lavoro subordinato assume particolare rilievo l’eventuale legame di coniugio, parentale o di affinità esistente tra la parti. Infatti, nell’ipotesi di prestazioni di [...]

INPS – Circolare 14 luglio 2022, n. 82 – Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica

INPS - Circolare 14 luglio 2022, n. 82 Obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica SOMMARIO: Con la presente circolare sono delineati gli obblighi contributivi relativi ai giornalisti professionisti, pubblicisti e praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, decorrenti [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 luglio 2022, n. 22168 – Il doppio termine di decadenza dall’impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all’azione del lavoratore – ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore – intesa ad ottenere, in base all’asserita illiceità dell’appalto in quanto di mera manodopera, l’accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

Il doppio termine di decadenza dall'impugnazione (stragiudiziale e giudiziale) previsto dal combinato disposto degli artt. 6, commi 1 e 2, legge n. 604/1966 e 32, comma 4, lett. d), legge n. 183/2010, non si applica all'azione del lavoratore - ancora formalmente inquadrato come dipendente di un appaltatore - intesa ad ottenere, in base all'asserita illiceità dell'appalto in quanto di mera manodopera, l'accertamento del proprio rapporto di lavoro subordinato in capo al committente, in assenza di una comunicazione scritta equipollente ad un atto di recesso. L’intervento nomofilattico della Corte di Cassa

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22162 – In tema di indennità di mobilità, l’art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l’assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all’art. 73 r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell’indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l’indennità sostitutiva del preavviso sia stata “pagata” dal datore; con la conseguenza che l’istituto previdenziale non è esonerato dall’erogazione dell’indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso, qualora non sia provato che quest’ultima sia stata effettivamente corrisposta

In tema di indennità di mobilità, l'art. 7, dodicesimo comma l. 223/1991 rinvia alla normativa che disciplina l'assicurazione obbligatoria contro la disoccupazione e quindi all'art. 73 r.d.l. 1827/1935, conv. nella l. 1155/1936, che differisce la decorrenza dell'indennità di disoccupazione alla fine del periodo di preavviso solo se l'indennità sostitutiva del preavviso sia stata "pagata" dal datore; con la conseguenza che l'istituto previdenziale non è esonerato dall'erogazione dell'indennità di mobilità per il periodo coperto dall’indennità di mancato preavviso, qualora non sia provato che quest'ultima sia stata effettivamente corrisposta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 13 luglio 2022, n. 22094 – Legittimo il licenziamento del dipendente che rifiuta si sottoporsi a visita medica

La giusta causa di licenziamento, che deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, integra una clausola generale che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma, quindi mediante specificazioni che hanno natura giuridica e a cui disapplicazione è deducibile in sede di legittimità come violazione di legge, mentre l'accertamento della ricorrenza concreta degli elementi del parametro normativo si pone sul diverso piano del giudizio di fatto demandato al giudice del merito e incensurabile in cassazione se privo di errori logici e giuridici

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