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INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 21 – Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l’anno 2022.

INAIL - Circolare 16 maggio 2022, n. 21 Limiti minimi di retribuzione imponibile giornaliera per il calcolo dei premi assicurativi. Determinazione per l'anno 2022. Quadro normativo - Decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124: "Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali" e successive [...]

INAIL – Circolare 16 maggio 2022, n. 20 – Riduzione dei premi e contributi per l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è stato completato

INAIL - Circolare 16 maggio 2022, n. 20 Riduzione dei premi e contributi per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali ai sensi dell’articolo 1, comma 128, della legge 27 dicembre 2013, n. 147. Misura della riduzione per il 2022 per i settori/gestioni per i quali il procedimento di revisione non è [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 maggio 2022, n. 15802 – In materia di pubblico impiego privatizzato, nell’ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall’art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sicché, mentre va escluso – siccome incongruo – il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all’art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come “danno comunitario”

In materia di pubblico impiego privatizzato, nell'ipotesi di abusiva reiterazione di contratti a termine, la misura risarcitoria prevista dall'art. 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001, va interpretata in conformità al canone di effettività della tutela affermato dalla Corte di Giustizia UE, sicché, mentre va escluso - siccome incongruo - il ricorso ai criteri previsti per il licenziamento illegittimo, può farsi riferimento alla fattispecie omogenea di cui all'art. 32, comma 5, della l. n. 183 del 2010, quale danno presunto, con valenza sanzionatoria e qualificabile come "danno comunitario"

INPS – Circolare 16 maggio 2022, n. 59 – Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160

INPS - Circolare 16 maggio 2022, n. 59 Coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali. Esonero contributivo per le nuove iscrizioni alla previdenza agricola per inizio attività dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, ai sensi dell’articolo 1, comma 520, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, che ha modificato l’articolo 1, comma 503, della [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 maggio 2022, n. 15552 – Qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continui a permanere intatto l’obbligo retributivo, dovendosi escludere, in assenza di una identità di ratio tra detta situazione e quelle in cui sia invece la legge ad imporre al datore di lavoro la sospensione del rapporto, la possibilità di un’interpretazione estensiva o comunque analogica, e ciò tanto più avendo la disposizione natura eccezionale e regolando espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d’esonero da contribuzione, esclusivamente mediante decreti interministeriali

Qualora la sospensione del rapporto derivi da una libera scelta del datore di lavoro e costituisca il risultato di un accordo tra le parti, continui a permanere intatto l'obbligo retributivo, dovendosi escludere, in assenza di una identità di ratio tra detta situazione e quelle in cui sia invece la legge ad imporre al datore di lavoro la sospensione del rapporto, la possibilità di un'interpretazione estensiva o comunque analogica, e ciò tanto più avendo la disposizione natura eccezionale e regolando espressamente la possibilità e le modalità di un ampliamento dei casi d'esonero da contribuzione, esclusivamente mediante decreti interministeriali

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 10 maggio 2022, n. 14840 – L’art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro l’onere di indicare nel contratto a tempo determinato in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l’immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto.

L'art. 1 del d.lgs. n. 368 del 2001 impone al datore di lavoro l'onere di indicare nel contratto a tempo determinato in modo circostanziato e puntuale le ragioni che giustificano il ricorso al rapporto a tempo determinato, al fine di assicurare la trasparenza e la veridicità di tali ragioni, nonché l'immodificabilità delle stesse nel corso del rapporto.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2022, n. 15218 – In tema di licenziamento il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell’art. 2119 cod. civ.

In tema di licenziamento il motivo illecito determina la nullità del licenziamento solo quando il provvedimento espulsivo sia stato determinato esclusivamente da esso, la nullità deve essere esclusa quando con lo stesso concorra, nella determinazione del licenziamento, un motivo lecito, come una giusta causa a norma dell'art. 2119 cod. civ.

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 maggio 2022, n. 15210 – La verifica del requisito della ‘manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

La verifica del requisito della 'manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

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