lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 luglio 2021, n. 19531 – In tema di contratto di formazione e lavoro, l’inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall’inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l’inadempimento abbia un’obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto

In tema di contratto di formazione e lavoro, l'inadempimento degli obblighi di formazione determina la trasformazione, fin dall'inizio, del rapporto in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, qualora l'inadempimento abbia un'obiettiva rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19315 – La scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. “conversione” del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell’art. 2953 c.c.

La scadenza del termine - pacificamente perentorio - per proporre opposizione alla cartella di pagamento pur determinando la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito contributivo, senza determinare anche la cd. "conversione" del termine di prescrizione breve in quello ordinario (decennale), ai sensi dell'art. 2953 c.c.

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO – Nota 02 luglio 2021, n. 4639 – Tutela dei lavoratori – Stress termico ambientale

ISPETTORATO NAZIONALE DEL LAVORO - Nota 02 luglio 2021, n. 4639 Tutela dei lavoratori - Stress termico ambientale In considerazione dei rischi cui risultano esposti i lavoratori in conseguenza delle condizioni microclimatiche della stagione estiva, caratterizzata da temperature particolarmente elevate, d’intesa con il coordinamento tecnico delle Regioni, si segnala l’opportunità di intensificare le azioni di [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 07 luglio 2021, n. 19323 – Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio

Il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 51 al comma 5, prevede che le indennità corrisposte dal datore di lavoro costituiscano reddito imponibile e siano quindi assoggettate a contribuzione solo se eccedenti un determinato valore giornaliero, calcolato al netto dei costi di viaggio

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19154 – Le società a capitale misto, in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l’esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l’esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata

Le società a capitale misto, in particolare le società per azioni a prevalente capitale pubblico, aventi ad oggetto l'esercizio di attività industriali, sono tenute al pagamento dei contributi previdenziali previsti per la cassa integrazione guadagni e la mobilità, non potendo trovare applicazione l'esenzione stabilita per le imprese industriali degli enti pubblici, trattandosi di società di natura essenzialmente privata

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19152 – Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria

Il d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, art. 78, comma 1 prevede, a decorrere dal 1.1.2002, la riduzione degli oneri contributivi quale conseguenza della fiscalizzazione degli importi delle indennità di maternità erogate per eventi successivi al 10 luglio 2001 e per i quali è riconosciuta la tutela previdenziale obbligatoria

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 06 luglio 2021, n. 19143 – Il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l’indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l’Onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell’ipotesi di trasferimento che abbia riguardato i un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza

Il datore di lavoro non è tenuto né ad osservare alcun obbligo di forma per la comunicazione del provvedimento né a fornire al lavoratore l'indicazione dei motivi, avendo il datore di lavoro l'Onere di allegare e provare in giudizio le fondate ragioni che hanno determinato il trasferimento nonché il rispetto, soprattutto nell'ipotesi di trasferimento che abbia riguardato i un numero ampio di dipendenti, dei principi di buona fede e correttezza

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