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Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa – Interpello 16 aprile 2019, n. 2 del Ministero del Lavoro

MINISTERO LAVORO E POLITICHE SOCIALI - Interpello 16 aprile 2019, n. 2 Interpello ai sensi dell’articolo 9 del d.lgs. n. 124/2004 - Riposi giornalieri ex articolo 39 del d.lgs. n. 151/2001 e diritto alla pausa pranzo e alla fruibilità del servizio mensa Con l’istanza indicata in oggetto, codesto Istituto ha formulato interpello riguardo al diritto [...]

INPS – Messaggio 16 aprile 2019, n. 1552 – Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga maggio 2019

INPS - Messaggio 16 aprile 2019, n. 1552 Codici contratto all’interno del flusso Uniemens. Modifiche dal periodo di paga maggio 2019 Con il presente messaggio vengono istituiti, con decorrenza dal periodo di paga MAGGIO 2019, i seguenti nuovi codici dell’elemento <CodiceContratto> di <DenunciaIndividuale> del flusso di denuncia Uniemens: - 357, avente il significato di "CCNL [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10513 – A prescindere dalla formula verbale utilizzata, le comunicazioni contengono l’esplicitazione di una pretesa di adempimento. Pertanto, esse sono da ritenere veri e propri atti interruttivi della prescrizione

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10513 Lavoratori occupati in agricoltura - Avviso di addebito - Prescrizione del credito previdenziale Rilevato che 1. Nel giudizio di opposizione a n. 5 avvisi di addebito proposto da R.V., la Corte d'appello di Lecce, in parziale riforma della sentenza del tribunale di Brindisi, dichiarava non [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10485 – Nel procedimento per la concessione della c.i.g.s., la verifica dell’adeguatezza della comunicazione ex art. 1, comma 7, della l. n. 223 del 1991 – sotto il profilo della specificità dei criteri di individuazione dei lavoratori da spostare e delle modalità della rotazione – deve essere condotta con valutazione in astratto ed “ex ante”, e non in concreto ed “ex post” poiché deve assolvere alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizione di contrattare i criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore la previa individuazione di tali criteri e la verificabilità dell’esercizio del potere del datore di lavoro

a) il provvedimento di sospensione dell'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro (sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione, sia in caso contrario) ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, ovvero di concordare con le stesse, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, ed ai quali criteri la scelta dei lavoratori deve poi effettivamente corrispondere (Cass. 28 novembre 2008, n. 28464);b) la specificità dei criteri di scelta consiste nell'idoneità dei medesimi ad operare la selezione e nel contempo a consentire la verifica della corrispondenza della scelta ai criteri (Cass. 23 aprile 2004, n. 7720);c) la comunicazione di apertura della procedura di trattamento di integrazione salariale la cui genericità rende impossibile qualunque valutazione coerente tra il criterio indicato e la selezione dei lavoratori da sospendere, viola l'obbligo di comunicazione previsto dalla L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, (Cass. 9 giugno 2009, n. 13240);d) la mancata specificazione dei criteri di scelta (o la mancata indicazione delle ragioni che impediscono il ricorso alla rotazione) determina l'inefficacia dei provvedimenti aziendali che può essere fatta valere giudizialmente dai lavoratori, in quanto la regolamentazione della materia è finalizzata alla tutela, oltre che degli interessi pubblici e collettivi, soprattutto di quelli dei singoli lavoratori (Cass. 19 agosto 2003, n. 12137; Cass. 18 maggio 2006, n. 11660).

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10482 – L’imprenditore che intenda chiedere l’intervento straordinario di integrazione salariale ha l’obbligo di dare tempestiva comunicazione alle organizzazioni sindacali ed attiene unicamente alla fase amministrativa di concessione dell’ integrazione stessa ma non incide sul contenuto concreto della comunicazione né detta alcuna disciplina in ordine ai criteri di scelta

in tema di procedimento per la concessione della c.i.g.s., l'art. 1, comma 7, della legge n. 223 del 1991 nel prevedere a carico del datore di lavoro un obbligo di comunicazione alle rappresentanze sindacali aziendali e provinciali dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere nonché delle modalità della rotazione prevista dal successivo comma 8 (ovvero dei criteri alternativi ove tale meccanismo non sia stato adottato per ragioni di ordine tecnico e organizzativo ritenute meritevoli di accoglimento), appresta una garanzia di natura procedimentale ed opera su un duplice piano di tutela - delle prerogative sindacali e delle garanzie individuali - assolvendo alla funzione di porre le associazioni sindacali in condizioni di contrattare ¡ criteri di scelta dei lavoratori da sospendere e di assicurare al lavoratore, . potenzialmente interessato alla sospensione, la previa individuazione dei criteri di scelta e la verificabilità dell'esercizio del potere privato del datore di lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 aprile 2019, n. 10330 – In materia di contributi previdenziali dovuti all’Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, è onere di quest’ultimo, in qualità di attore che ne richiede il pagamento, provare la natura subordinata del rapporto di lavoro giornalistico

il carattere subordinato della prestazione del giornalista presuppone la messa a disposizione delle energie lavorative dello stesso per fornire con continuità ai lettori della testata un flusso di notizie in una specifica e predeterminata area dell'informazione, di cui assume la responsabilità, attraverso la redazione sistematica di articoli o con la tenuta di rubriche, con conseguente affidamento dell'impresa giornalistica, che si assicura così la copertura di detta area informativa, contando per il perseguimento degli obbiettivi editoriali sulla disponibilità del lavoratore anche nell’intervallo tra una prestazione e l'altra, ciò che rende la sua prestazione organizzabile in modo strutturale dalla direzione aziendale

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 15 aprile 2019, n. 10483 – In caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi

in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione dall'attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni sindacali, ai fini dell'esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7, e della L. 20 maggio 1975, n. 164, art. 5, commi 4 e 5

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 aprile 2019, n. 10343 – Licenziamento per giusta causa, il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell’illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l’espletamento delle indagini – La motivazione è solo apparente quando non renda percepibile il fondamento della decisione

il criterio di immediatezza va inteso in senso relativo, dovendosi tener conto della specifica natura dell'illecito disciplinare, nonché del tempo occorrente per l'espletamento delle indagini, che è tanto maggiore quanto più è complessa l'organizzazione aziendale; la relativa valutazione del giudice di merito è poi insindacabile in sede di legittimità se sorretta da motivazione adeguata e priva di vizi logici

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