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CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9668 – Assistenza didattica a studenti per il superamento degli esami universitari ed il conseguimento di titoli di istruzione media superiore ha natura subordinata dei rapporti di lavoro a progetto con i tutor poiché il progetto sostanzialmente coincidente con l’attività imprenditoriale

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9668 Assistenza didattica a studenti per il superamento degli esami universitari ed il conseguimento di titoli di istruzione media superiore - Natura subordinata dei rapporti di lavoro a progetto con i tutor - Progetto sostanzialmente coincidente con l'attività imprenditoriale - Mera riproposizione dell'oggetto sociale - Progetto [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 05 aprile 2019, n. 9665 – In ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d’azienda al quale, ai sensi dell’art. 10 della Legge 15/07/1966 n. 604, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla legge n. 604/1966 cit. e la legge 20/05/1970 n. 300 – Motivazione apparente

in ipotesi di licenziamento individuale del dirigente d'azienda al quale, ai sensi dell'art. 10 della Legge 15/07/1966 n. 604, non trova applicazione la disciplina limitativa del potere di licenziamento, di cui alla legge n. 604/1966 cit. e la legge 20/05/1970 n. 300, la nozione dì giustificatezza della risoluzione, si discosta, sia sul piano soggettivo che oggettivo, da quella di giustificato motivo, trovando la sua ragion d’essere, da un lato, nel rapporto fiduciario che lega il dirigente al datore di lavoro in virtù delle mansioni affidate, dall'altro, nello stesso sviluppo delle strategie di impresa che rendano nel tempo non pienamente adeguata la concreta posizione assegnata al dirigente nella articolazione della struttura direttiva dell'azienda.

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 – In caso dì licenziamento per giustificato motivo oggettivo, è sufficiente, per la legittimità del recesso, che le addotte ragioni inerenti all’attività produttiva e all’organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, causalmente determinino un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa, non essendo la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto di lavoro sindacabile nei suoi profili di congruità ed opportunità, in ossequio al disposto dell’art. 41 Cost.

CORTE DI CASSAZIONE - Sentenza 04 aprile 2019, n. 9468 Licenziamento per giustificato motivo oggettivo - Soppressione del settore lavorativo o del reparto o del posto cui era addetto il dipendente - Non necessaria la soppressione di tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore - Scelte datoriali insindacabili dal giudice, purché congrue, opportune e [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9486 – Nei casi in cui il licenziamento sia dichiarato inefficace o nullo, il datore di lavoro, oltre alla ricostruzione della posizione contributiva del lavoratore, è altresì soggetto alle sanzioni civili previste dall’art. 116, comma 8, l. n. 388/2000

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9486 Licenziamento inefficace o nullo - Reintegrazione - Regolarizzazione contributiva della posizione del dipendente - Pagamento delle sanzioni civili ex art. 116, co. 8, L. n. 388/2000 - Sussiste Rilevato che con sentenza del 5 dicembre 2012, la Corte d'Appello di Firenze confermava la decisione resa [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9485 – Nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti, per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l’onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione e la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest’ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi

nelle controversie relative al recupero dei contributi non corrisposti, per applicazione di sgravi contributivi, compete al datore di lavoro opponente l'onere di provare il possesso dei requisiti richiesti dalla legge per poter beneficiare della detrazione e la circostanza che, nella specie, le condizioni legittimanti il beneficio e la sua conseguente non recuperabilità siano state dettate (anche) da disposizioni comunitarie non altera i termini della questione, spettando pur sempre al datore di lavoro dimostrare la sussistenza delle condizioni, stabilite dalla Commissione o da quest'ultima presupposte siccome già fissate dalla normativa nazionale, per poter legittimamente usufruire degli sgravi

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9484 – In tema di contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del d. lgs. 10 settembre 2003, n. 276, è stato affermato che si è in presenza di una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale e determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione

il regime sanzionatorio articolato dall'art. 69 del d.lgs. n. 276 del 2003, pur imponendo in ogni caso l'applicazione della disciplina del rapporto di lavoro subordinato, contempla due distinte e strutturalmente differenti ipotesi, atteso che, al comma 1, sanziona il rapporto di collaborazione coordinata e continuativa instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, realizzando un caso di cd. conversione del rapporto ope legis, restando priva di rilievo l'appurata natura autonoma dei rapporti in esito all'istruttoria, mentre al comma 2 disciplina l'ipotesi in cui, pur in presenza di uno specifico progetto, sia giudizialmente accertata, attraverso la valutazione del comportamento delle parti posteriore alla stipulazione del contratto, la trasformazione in un rapporto di lavoro subordinato in corrispondenza alla tipologia negoziale di fatto realizzata tra le parti

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9482 – Quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

CORTE DI CASSAZIONE - Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9482 lmpugnativa del contratto di lavoro a progetto - Riconoscimento della natura subordinata del rapporto di lavoro - Assenza di un progetto o programma specifico - Regime sanzionatorio ex art. 69 del D.Lgs. n. 276/2003 Rilevato che 1. La Corte di appello di Roma, in riforma [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 04 aprile 2019, n. 9481 – In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all’art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

In tema di lavoro a progetto, l'art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le modifiche di cui all'art. 1, comma 23, lett. f) della l. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza l'individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso, non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia esplicato secondo i canoni dell'autonomia o della subordinazione, ma ad automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, sin dalla data di costituzione dello stesso

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