CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 20 febbraio 2019, n. 4946 – Licenziamento per giustificato motivo oggettivo, la prova della sussistenza delle ragioni inerenti all’attività produttiva ed all’organizzazione del lavoro che abbiano determinato un effettivo mutamento dell’assetto organizzativo attraverso la soppressione di un’individuata posizione lavorativa grava interamente sul datore di lavoro
Ai fini della legittimità del licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, l'andamento economico negativo dell'azienda non costituisce un presupposto fattuale che il datore di lavoro debba necessariamente provare, essendo sufficiente che le ragioni inerenti all'attività produttiva ed all'organizzazione del lavoro, comprese quelle dirette ad una migliore efficienza gestionale ovvero ad un incremento della redditività, determinino un effettivo mutamento dell'assetto organizzativo attraverso la soppressione di un'individuata posizione lavorativa