lavoro

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 dicembre 2018, n. 31983 – In materia di trasferimento di ramo d’azienda, a norma dell’art. 2112 c.c., costituisce elemento costitutivo l’autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell’ambito dell’impresa cedente

in materia di trasferimento di ramo d'azienda, a norma dell'art. 2112 c.c., anche nel testo modificato dall'art. 32 del d.lgs. n. 276 del 2003 applicabile ratione temporis, secondo cui ne costituisce elemento costitutivo l'autonomia funzionale, ovvero la sua capacità, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi: e quindi di svolgere, senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente. E ciò, anche secondo la sentenza della Corte di Giustizia del 6 marzo 2014, in C-458/12 (richiamata in particolare da: Cass. 28 settembre 2015, n. 19141 per avere, a fini di applicazione della direttiva 2001/23/CE del 12 marzo 2001, ribadito la necessità di una sufficiente autonomia funzionale, anteriormente al trasferimento, della quota d'impresa ceduta; ferma restando la possibilità, in forza dell'art. 1, par. 1, lett. a, b della citata direttiva, per la normativa nazionale di estensione dell'obbligo di mantenimento dei diritti dei lavoratori trasferiti pure nell'ipotesi di non preesistenza del ramo d'azienda), presuppone una preesistente entità produttiva funzionalmente autonoma

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 dicembre 2018, n. 31487 – L’elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un’attività economica esercitata in forma imprenditoriale, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell’imprenditore, che sopporta il rischio dell’attività svolta

l'elemento distintivo tra il rapporto di agenzia e il rapporto di lavoro subordinato va individuato nella circostanza che il primo ha per oggetto lo svolgimento a favore del preponente di un'attività economica esercitata in forma imprenditoriale, con organizzazione di mezzi e assunzione del rischio da parte dell'agente, che si manifesta nell'autonomia nella scelta dei tempi e dei modi della stessa, pur nel rispetto - secondo il disposto dall'art. 1746 cod. civ. - delle istruzioni ricevute dal preponente, mentre oggetto del secondo è la prestazione, in regime di subordinazione, di energie lavorative, il cui risultato rientra esclusivamente nella sfera giuridica dell'imprenditore, che sopporta il rischio dell'attività svolta

CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 14 dicembre 2018, n. 32497 – Contratto a tempo determinato – Il riferimento ad una intensificazione della attività, in coerenza con una previsione collettiva, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l’indicazione delle mansioni rilevanti, dell’ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione;

la specificità della ragione giustificatrice del termine sussiste quando gli elementi indicati nel contratto di lavoro consentono di identificare e di rendere verificabile la esigenza aziendale che legittima la previsione della clausola accessoria, senza imporre al datore di lavoro l'onere di formalizzare la temporaneità dell'esigenza posta a giustificazione dell'assunzione (Cass. n. 208 del 2015) e spettando al giudice valutare ogni elemento, ritualmente acquisito al processo, idoneo a dar riscontro alle ragioni specificamente indicate con atto scritto ai fini dell'assunzione a termine, ivi compresi gli accordi collettivi (Cass. n. 10033 del 2010); pertanto il riferimento ad una intensificazione della attività, in coerenza con una previsione collettiva, accompagnato da altri dati di conoscenza, come l'indicazione delle mansioni rilevanti, dell'ambito territoriale e del periodo temporale in considerazione, consentono la individuazione della ragione organizzativa ed il susseguente controllo della sua effettività e della inerenza alla assunzione

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32498 – E’ onere della parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale, di allegarli al ricorso e di indicarne l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte

E' onere della parte ricorrente, quando siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un error in procedendo, ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, di riprodurre in ricorso, nelle parti salienti e rilevanti il contenuto dell'atto o della prova orale o documentale, di allegarli al ricorso e di indicarne l'esatta allocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte

INPS – Circolare 13 dicembre 2018, n. 118 Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. – Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative

INPS - Circolare 13 dicembre 2018, n. 118 Articolo 29 del D.L. n. 244/1995. Conferma della riduzione contributiva nel settore dell’edilizia per l’anno 2018. Indicazioni operative SOMMARIO: Con il decreto 4 ottobre 2018 il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali ha confermato, per il 2018, la riduzione contributiva prevista dall’articolo 29 del D.L. n. [...]

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32159 – La verifica del requisito della concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all’attività produttiva, l’organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l’impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore

"la verifica del requisito della concerne entrambi i presupposti di legittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo e, quindi, sia le ragioni inerenti all'attività produttiva, l'organizzazione del lavoro e il regolare funzionamento di essa sia l'impossibilità di ricollocare altrove il lavoratore. La "manifesta insussistenza" va riferita ad una evidente, e facilmente verificabile sul piano probatorio, assenza dei suddetti presupposti a fronte della quale il giudice può applicare la disciplina di cui al comma 4 del medesimo art. 18 ove tale regime sanzionatorio non sia eccessivamente oneroso per il datore di lavoro"

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 dicembre 2018, n. 32158 – E’ espressamente prevista dall’art. 18 la reintegrazione per il caso in cui il giudice accerti il difetto di giustificazione del licenziamento , senza attribuire al giudice stesso alcuna discrezionalità

Il giudice applica la ... disciplina di cui al quarto comma del presente articolo nell'ipotesi in cui accerti il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo 1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore"; pertanto in tutti i casi di licenziamento intimato per motivo oggettivo consistente nell'inidoneità fisica o psichica del lavoratore - sia esso assunto come disabile ovvero anche nel caso di inidoneità sopravvenuta - dovrà applicarsi la cd. tutela reintegratoria attenuata ove il giudice "accerti il difetto di giustificazione"; sempre dal punto di vista letterale vale evidenziare la differenza rispetto alla previsione contenuta nel medesimo comma per l'ipotesi in cui il giudice "accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo" in cui egli "può" applicare la disciplina cd. reintegratoria attenuata

CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 14 dicembre 2018, n. 32493 – Deve riconoscersi la anzianità di servizio maturata in capo al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato

Questa Corte ha avuto modo di pronunciarsi sulla questione dell'applicabilità al settore scolastico della clausola 4, dell'Accordo Quadro sul rapporto a tempo determinato recepito nella Direttiva n. 1999/70/CE, di diretta applicazione, sostenendo che la stessa "...impone di riconoscere la anzianità di servizio maturata in capo al personale del comparto scuola assunto con contratti a termine, ai fini della attribuzione della medesima progressione stipendiale prevista per i dipendenti a tempo indeterminato dai c.c.n.I. succedutisi nel tempo, sicché vanno disapplicate le disposizioni dei richiamati c.c.n.I. che, prescindendo dalla anzianità maturata, commisurano in ogni caso la retribuzione degli assunti a tempo determinato al trattamento economico iniziale previsto per i dipendenti a tempo indeterminato".(Cass. 22558 del 2016).

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