L’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 va riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati
L’esenzione IMU di cui all’art. 13, comma 9-bis, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 va riconosciuta solamente ai «fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita» (secondo il tenore letterale del testo legislativo) e non può essere estesa anche ai fabbricati acquistati e ristrutturati