CIVILE – CASSAZIONE

Corte di Cassazione ordinanza n. 28417 depositata l’ 11 ottobre 2023 – Il semplice riferimento ad un’assenza dal lavoro “per malattia” costituisca un dato personale «relativo alla salute» del soggetto cui l’informazione si riferisce, così come l’ostensione di una situazione di invalidità sia pur genericamente indicata, la necessità del lavoratore di sottoporsi a “consulenza psichiatrica”, la indicazione della causale del bonifico richiesto in favore di un beneficiario dell’indennizzo previsto dalla l. 210 del 1992 in favore di coloro che hanno patito una infezione per effetto di trasfusione o vaccinazione e dei ai prossimi congiunti di persone venute meno a causa dell’infezione da trasfusione o vaccinazione

Il semplice riferimento ad un'assenza dal lavoro "per malattia" costituisca un dato personale «relativo alla salute» del soggetto cui l'informazione si riferisce, così come l'ostensione di una situazione di invalidità sia pur genericamente indicata, la necessità del lavoratore di sottoporsi a "consulenza psichiatrica", la indicazione della causale del bonifico richiesto in favore di un beneficiario dell'indennizzo previsto dalla l. 210 del 1992 in favore di coloro che hanno patito una infezione per effetto di trasfusione o vaccinazione e dei ai prossimi congiunti di persone venute meno a causa dell'infezione da trasfusione o vaccinazione

Corte di Cassazione, ordinanza n. 16125 depositata il 7 giugno 2023 – Ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto

Ove vi sia la dichiarazione di domicilio “fisico” in caso di casella piena del soggetto destinatario, è insufficiente per il notificante depositare la relativa comunicazione del gestore della casella, dovendosi quest’ultimo attivare, per effettuare la notifica, a tentare di eseguire l’adempimento al domicilio fisico del destinatario, precedentemente eletto

Corte di Cassazione ordinanza n. 29427 depositata il 24 ottobre 2023 – L’amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l’irregolare conferimento dei rifiuti all’interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all’interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all’art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

L'amministratore condominiale non è responsabile, in via solidale con i singoli condomini, della violazione del regolamento comunale concernente l'irregolare conferimento dei rifiuti all'interno dei contenitori destinati alla raccolta differenziata collocati all'interno di luoghi di proprietà condominiale, potendo egli essere chiamato a rispondere verso terzi esclusivamente per gli atti propri, omissivi e commissivi, non potendosi fondare tale responsabilità neanche sul disposto di cui all'art. 6, della l. n. 689 del 1981, avendo egli la mera gestione dei beni comuni, ma non anche la relativa disponibilità in senso materiale

Corte di Cassazione ordinanza n. 27846 depositata il 3 ottobre 2023 – La terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ. in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza stessa del fabbricato

La terrazza a livello, con funzione di copertura dei vani sottostanti, deve ritenersi bene di proprietà condominiale ex art. 1117 cod. civ. in quanto, svolgendo la medesima funzione del lastrico solare, è necessaria all’esistenza stessa del fabbricato

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria

In tema di condominio negli edifici, qualora l’uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell’appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l’usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell’art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l’adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull’amministratore ex art. 1130 comma 1, n.4, c.c., nonché sull’assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1. n. 4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 29106 depositata il 19 ottobre 2023 – Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimento dell’Agenzia delle Entrate in attuazione di leggi, le circolari e risoluzioni trattandosi di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l’estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria

Rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo i provvedimento dell'Agenzia delle Entrate in attuazione di leggi, le circolari e risoluzioni trattandosi di atto amministrativo generale, non contenente una pretesa tributaria sostanziale, rispetto al quale appare evidente l'estraneità alla materia devoluta alla giurisdizione tributaria

Corte di Cassazione, sezioni unite, sentenza n. 9479 depositata il 6 aprile 2023 – L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa – per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità – successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

L’articolo 6, paragrafo 1, e l’articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 93/13/CEE del Consiglio, del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, devono essere interpretati nel senso che ostano a una normativa nazionale la quale prevede che, qualora un decreto ingiuntivo emesso da un giudice su domanda di un creditore non sia stato oggetto di opposizione proposta dal debitore, il giudice dell’esecuzione non possa - per il motivo che l’autorità di cosa giudicata di tale decreto ingiuntivo copre implicitamente la validità delle clausole del contratto che ne è alla base, escludendo qualsiasi esame della loro validità - successivamente controllare l’eventuale carattere abusivo di tali clausole. La circostanza che, alla data in cui il decreto ingiuntivo è divenuto definitivo, il debitore ignorava di poter essere qualificato come “consumatore” ai sensi di tale direttiva è irrilevante a tale riguardo

Corte di Cassazione, ordinanza n. 27562 depositata il 28 settembre 2023 – Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l’esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell’atto dal quale deriva l’obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale

Il debitore che contesti il diritto del creditore di agire esecutivamente sui beni costituiti in fondo patrimoniale deve dimostrare l'esistenza del fondo, il conferimento in esso del bene assoggettato ad esecuzione e che il creditore fosse consapevole, al momento del perfezionamento dell'atto dal quale deriva l'obbligazione, che questa veniva contratta per scopi estranei ai bisogni della famiglia. Nell’esercizio dell’attività di impresa o di quella professionale le obbligazioni sono assunte, di regola, non già per l’immediato e diretto soddisfacimento dei bisogni della famiglia bensì ai fini dello svolgimento dell’attività professionale o commerciale

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